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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, che contiene, all'art. 3 (Modifiche in materia di tutela dell'ambiente) una previsione di reato in materia di traffico illecito di rifiuti all'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Tale reato si aggiunge agli altri contro la salute pubblica di cui all'art. 453) e agli altri reati ambientali introdotti Legge sugli ecoreati 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”. Infine, all'articolo 7 del D.Lgs. n.21/2018 viene disposta la abrogazione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Il Principio della riserva del Codice è stato previsto da una delle deleghe di cui alla l. n. 103/2017 ed è sancito dal nuovo art. 3-bis c.p. secondo il quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Il D.Lgs. n.21/2018 apporta modifica al Codice Penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 introducendo l'Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Scarica il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21

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Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Gas a effetto serra, la nuova disciplina europea

Entra in vigore il prossimo 8 aprile 2018 la direttiva 2018/410/UE che revisiona il funzionamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (Eu Ets) per il periodo 2021-2030.

Tra le principali novità che la direttiva 2018/410/UE (“Modifica della direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio”) presenta rispetto al sistema attualmente vigente, si segnala l’innalzamento del cd. “fattore di riduzione lineare” delle quote di emissioni annualmente messe all’asta (da 1,74% a 2,2%), la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote, il ritocco al funzionamento della “riserva stabilizzatrice” (dove le quote vengono integrate nel caso di ingente eccedenza sul mercato o svincolate nel caso di ingente disavanzo), l’aggiornamento delle regole per gli impianti “nuovi entranti” e per la concessione di finanziamenti da parte dell’Ue.

Gli Stati membri, in base a quanto stabilito dall’articolo 3 della stessa direttiva, hanno tempo fino al 9 ottobre 2019 per recepire le novità a livello nazionale (sono previste disposizioni transitorie).

AdA

Scarica la direttiva 2018/410/UE

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Dal Ministero, le linee guida per la gestione degli stoccaggi negli impianti di rifiuti

Dal Ministero, le linee guida per la gestione degli stoccaggi negli impianti di rifiuti

Pubblicata dal Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.
Il territorio nazionale è stato recentemente interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità.

Tale fenomeno, nel destare forte preoccupazione in tutta la popolazione direttamente ed indirettamente interessata dai predetti episodi, ha reso necessario un confronto tra il Dicastero unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle agenzie ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.

La pluralità delle procedure amministrative previste dal legislatore nazionale, cui conseguono provvedimenti amministrativi espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti, può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Circolare Ministeriale e Check list

Fonte Ministero dell’Ambiente

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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al bonus per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata alle ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea alla proroga della detrazione maggiorata al 50 per cento per tutto il 2018. Dall'estensione del bonus agli istituti autonomi di case popolari alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che senza il differimento sarebbe passato al 36 per cento. Il limite massimo di spesa resta di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e l'applicazione dell'incentivo resta valida sia per la ristrutturazione di singole unità immobiliari che di parti comuni di edifici condominiali. Invariata anche la ripartizione della detrazione, che va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione - ricordano dalle Entrate, spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La manovra ha anche mantenuto in vita per un altro anno l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85 per cento ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021, ma sul sisma bonus sarà pubblicata un'ulteriore guida dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità c'è anche un nuovo adempimento, che consiste nell'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione agevolati. A riguardo, la guida non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

Prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ad uso abitativo già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Anche in questo caso, per tutto il 2018, la detrazione è pari al 50 per cento, spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro e va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione (del 50 o 36%) su un importo forfettario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione (comprensivo di Iva) dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La guida contiene anche un esempio per rendere più comprensibile il meccanismo. Dunque, se un contribuente acquista un'abitazione nel 2018 al prezzo di 200mila euro, essendo il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200mila euro) pari a 50mila euro, la detrazione sarà pari a 25mila euro (50 per cento di 50mila euro).

Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

AdA

Scarica la guida 2018

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Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

Dal GSE la guida alla cogenerazione ad alto rendimento

L’utilizzo di impianti di cogenerazione trova largo impiego in edilizia, dal riscaldamento alla produzione di energia per interi edifici o piccoli Comuni. Il GSE (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato, al riguardo, la Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento – CAR.

Con il termine “cogenerazione” si indica la produzione contemporanea di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un’unica fonte (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato (un esempio tipico di impianto di cogenerazione è il motore di un’automobile).

Il GSE ha pubblicato la guida in cui sono descritte le procedure tecniche predisposte dal Gestore per richiedere il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

In pratica, il documento ha l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche per predisporre correttamente la documentazione da trasmettere al GSE per la presentazione delle richieste di riconoscimento CAR e/o di accesso al regime di sostegno previsto dal dm 5 settembre 2011 che definisce il nuovo regime di incentivazione.

La guida contiene, oltre a una revisione della precedente guida del 2012:

  • una panoramica sul quadro normativo nazionale e comunitario relativo alla cogenerazione ad alto rendimento, dalla normativa entrata in vigore dal 2012 ad oggi;
  • modalità di presentazione delle richieste;
  • calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero dei certificati bianchi;
  • esempi di metodologie di calcolo delle grandezze di interesse in caso di diverse configurazioni impiantistiche e per differenti tipologie di utenza;
  • esempi pratici.

Ogni argomento è corredato dalle risposte alle domande più frequenti poste al GSE dagli operatori nel corso degli anni.

AdA

Scarica la Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento

 

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F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, il regolamento - da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica - che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

AdA

Scarica il Regolamento UE n. 517/2014

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Classificazione dei rifiuti: dal Ministero dell’Ambiente chiarimenti interpretativi

Classificazione dei rifiuti: dal Ministero dell’Ambiente chiarimenti interpretativi

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ho fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179.

Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N.  2016/1179 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il   regolamento 2016/1179 ha   modificato   la   tabella   3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed ha soppresso la tabella 3.2 del medesimo allegato.

Il regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, si applica a decorrere dal 1° marzo 2018 in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea.  L’applicazione dal 1° marzo della nuova tabella 3.1 dell’allegato VI del regolamento rischia di non avvenire in maniera uniforme nel paese a causa di possibili differenti interpretazioni del testo e delle tabelle del regolamento.

Al fine di fornire una adeguata risposta alle richieste pervenute alla Direzione generale del Ministero dell’Ambiente dalle associazioni di settore, vengono forniti i chiarimenti interpretativi utili ad assicurare un’applicazione armonizzata del nuovo regolamento comunitario su tutto il territorio nazionale.

In particolare viene chiarito che il fattore moltiplicativo M, da applicarsi alla concentrazione di una sostanza o miscela contenente in questo caso rame, si deve obbligatoriamente utilizzare per la determinazione della tossicità acuta in ambienti acquatici, mentre non occorre utilizzarlo per la determinazione della tossicità cronica.

AdA

Scarica la nota prot.n.3222 del 28/02/2018

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Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione (almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi accompagnati dall’installazione di termostati “evoluti”. Negli altri casi la detrazione è scesa al 50 per cento.

Sono queste le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018 (la 205/2017), con l’obiettivo di incentivare gli interventi che consentono un maggiore risparmio energetico. Le modifiche (che riguardano sia le singole unità immobiliari, che i condomìni) hanno toccato soprattutto le percentuali detraibili, mentre nulla è cambiato per gli adempimenti che permettono di fruire dello sconto, così come per il recupero della spesa in 10 rate uguali.

La novità di maggior rilievo consiste nel passaggio dal 65% al 50% della detrazione relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per caldaie con classe inferiore alla A non è invece più possibile godere dell’ecobonus ma l’intervento di sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con spesa massima di 96mila euro, destinata a scendere al 36% su 48mila euro dal 2019.

L’ecobonus resta invece al 65% fino al 31 dicembre 2018 se la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno classe A) viene accompagnata dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V (termostato d’ambiente modulante che varia la temperatura del flusso dell’acqua), VI (con centralina di termoregolazione e sensore ambientale che consente un controllo della temperatura in uscita dall’apparecchio che varia secondo la temperatura esterna) oppure VIII (con controllo elettronico della temperatura ambientale).

La detrazione del 65% si applica inoltre agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Da quest’anno la detrazione del 65% è stata estesa all’ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori per la produzione combinata di elettricità e di calore in sostituzione di impianti esistenti, con il limite massimo di 100mila euro.

Per gli interventi relativi alle parti comuni dei condomini (non solo caldaie ma anche coibentazione dei tetti, cappotti termici, ecc) rimane confermato l’utilizzo dell’ecobonus al 65% con la possibilità di incrementare lo sconto fino al 70% delle spese sostenute (con il tetto di 40mila euro per unità immobiliare) se l’intervento riguarda più del 25% del superficie disperdente e fino al 75% se, grazie al miglioramento del la prestazione energetica invernale ed estiva, si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015.

Anche per gli interventi di sostituzione di caldaia è possibile utilizzare la formula della “cessione del credito” a tutti i contribuenti (compresi i soggetti “incapienti” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8mila euro). Una possibilità che riguarda tutti gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni fiscali e quindi sia gli interventi su parti comuni condominiali che quelli sulle singole unità immobiliari. Confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari. Per tutti gli altri (cosiddetti capienti), la cessione è invece possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori e di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.

Entro il 2 marzo 2018 un decreto del ministero dell’Economia (di concerto Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) dovrà stabilire i massimali di costo per ogni tipologia di intervento (compresa la sostituzione di caldaia) e definire procedure e modalità dei controlli a campione con cui l’Enea dovrà accertare il rispetto dei requisiti di accesso alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sia dei condomini che delle singole unità immobiliari.

AdA

fonte Sole24Ore 42/18 MZ

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Isolamento acustico, in vigore la norma UNI 11296:2018

Isolamento acustico, in vigore la norma UNI 11296:2018

Disponibile la norma UNI 11296:2018 riguardante “Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno”.

La norma, in vigore dal 15 febbraio 2018, si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea.

La nuova UNI definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata, quali:

  • serramenti
  • sistemi dispositivi per il passaggio dell’aria
  • sistemi di oscuramento/schermatura
  • altri componenti presenti in facciata

Si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore. La norma fornisce, inoltre, indicazioni sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.

AdA

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VIA, dal Ministero la guida con le indicazioni per la redazione della Sintesi non tecnica

VIA, dal Ministero la guida con le indicazioni per la redazione della Sintesi non tecnica

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nella presentazione dei progetti e dei relativi Studi di Impatto Ambientale (SIA), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato le Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.

Il documento consente la predisposizione del riassunto non tecnico (Sintesi non Tecnica) che deve essere presentato nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale per garantire una efficace comprensione del progetto e dei suoi potenziali effetti ambientali.

La Sintesi non Tecnica è il documento finalizzato a divulgare i principali contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, al fine di rendere più comprensibili al pubblico i contenuti dello Studio (generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico).

In pratica, la SNT:

  • contiene una sintetica ma completa descrizione del progetto, del contesto ambientale, degli effetti del progetto sull’ambiente, delle misure di mitigazione e di monitoraggio previste
  • evidenzia le eventuali incertezze significative riguardanti il progetto e i suoi effetti ambientali
  • illustra l’iter autorizzativo del progetto e il ruolo della VIA
  • fornisce una panoramica degli approcci utilizzati per la valutazione
  • è scritta in linguaggio non tecnico, evitando termini tecnici, dati di dettaglio e discussioni scientifiche
  • è comprensibile al pubblico

Il documento contiene le indicazioni generali per la predisposizione dei contenuti della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale nei processi di Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, che interessano anche i professionisti responsabili della relazione.

Al fine di migliorare la qualità dell’informazione ambientale e di sensibilizzare l’attenzione delle comunità locali sugli aspetti ambientali connessi ai processi di trasformazione del territorio, la guida evidenzia i temi più significativi e le modalità di elaborazione per la redazione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (SNT), attraverso l’elaborazione di standard minimi di qualità.

La guida, indirizzata per lo più ai non esperti delle tematiche trattate, ha il duplice obiettivo di rendere la SNT di più facile comprensione da parte di un pubblico non esperto, nonché di agevolarne la riproduzione.

AdA

Scarica le linee guida

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