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Gas fluorurati a effetto serra: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo

Gas fluorurati a effetto serra: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo

Pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019) il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n.146 che contiene il Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea. Individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente che si avvale poi dell'ISPRA), gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione (previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente delle persone fisiche e delle imprese e per la certificazione degli organismi di attestazione, le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri.

Inoltre, disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto e disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature collegate, nonché le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature e la loro Etichettatura.

In art. 19 si richiede per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per le etichette dei gas fluorurati a effetto serra, la redazione anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

AdA

Scarica il DPR 16 novembre 2018, n.146

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F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

F-gas, approvato il decreto di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo 2018, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, il regolamento - da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica - che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale autorità competente ad interloquire con gli operatori e le imprese;
  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
  • stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

AdA

Scarica il Regolamento UE n. 517/2014

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FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu. Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017.

Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n. 517/2014:

  • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu);
  • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
  • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
  • Eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

Scarica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 del 25 luglio 2017

AdA

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FGAS: attivato il portale per la comunicazione annuale 2017

fgasL’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha comunicato l'apertura del portale per l'invio della comunicazione annuale F-Gas, relativa ai dati 2016.

In questo comunicato viene indicato che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

In questa comunicazione sono inoltre riportate, oltre a diverse faq, le istruzioni riguardanti:
- la registrazione;
- la compilazione;
- il caricamento massivo

Si ricorda che tale comunicazione dev'essere inviata entro il 31 maggio 2017.

AdA

Vai al portale ISPRA

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Gas fluorurati: il nuovo formato da trasmettere per le comunicazioni

fgasIn GUUE (L 318 del 5.11.2014) è stato pubblicato il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (UE) del 30 ottobre 2014, che determina il nuovo formato e le modalità di trasmissione della Relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione di queste sostanze.

Tali comunicazioni erano previste ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogato dal recentissimo regolamento (UE) n. 517/2014, che pone il medesimo obbligo all'articolo 19.

A sua volta, il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (abrogando il precedente regolamento (CE) n. 1493/2007) detta il nuovo formato della Relazione sui gas serra da presentare attraverso uno strumento di comunicazione elettronico, basato sul formato stabilito nell'allegato al regolamento n. 1191/2014, che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.

AdA

Scarica il Regolamento e l'allegato

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Sistemi antincendio contenenti sostanze ozono lesive. In scadenza la comunicazione per i detentori

idrici-antincendioCome precedentemente pubblicato, scade il 30 settembre 2014 il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato di cui all'allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea

AdA

Scarica il DL 91/14

Fonte: Minambiente

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Gas fluorurati a effetto serra - Dichiarazione F-gas 2013

MIN AMBEntro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e può essere effettuata a partire dal 1 marzo 2014 al seguente link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Maggiori informazioni nella Nota Esplicativa

AdA

Fonte: Minambiente

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Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Introduzione
Il Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.
Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.
Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.
Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.
Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Sistemi e apparecchiature interessati
Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano attualmente, nel campo di applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto.

Applicazioni fisse di refrigerazione
Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per usi domestici, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali.
Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall’uso domestico (dove sono impiegate cariche esigue di gas, minori di 0,1 kg), alla vendita al dettaglio, fino all’uso industriale. Le dimensioni nell’ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano appunto da meno di 0,1 kg a parecchie migliaia di kg nella refrigerazione industriale. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Applicazioni fisse di condizionamento d’aria
La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria è raffreddare e/controllare la temperatura in camere o edifici mantenendola ad un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità (per esempio unità mobili da collegare alla presa di corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d’aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.
A seconda della configurazione è possibile distinguere tra condizionamento d’aria monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) e i cosiddetti split-system (nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi). Gli stabili adibiti a uffici, negozi o ospedali dispongono in genere di diversi sistemi, quali piccoli condizionatori split e grandi impianti centralizzati, che spesso utilizzano un impianto secondario di acqua refrigerata.
La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento d’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Pompe di calore
Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento.
Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,4 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Impianti fissi di protezione antincendio
Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente alcuni HFC. Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 2007, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla fiamma. I sistemi che utilizzano tali gas estinguenti sono progettati per raggiungere la concentrazione di progetto entro 10 secondi ed ottenere una rapida estinzione delle fiamme. Ciò è fondamentale in presenza di incendi che evolvono molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore. Inoltre, tali sistemi utilizzano un minor numero di bombole, essendo gli HFC stoccati in fase liquida, e di conseguenza occupano spazi di stoccaggio inferiori. Gli HFC sono utili quindi per la protezione antincendio in un numero limitato ma vitale di casi in cui la velocità, gli spazi di stoccaggio e la sicurezza sono fattori critici.
Per questo motivo, i sistemi a gas HFC sono utilizzati per proteggere gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei, materiali elettrici ed elettronici, sale computer, impianti di telecomunicazioni, torri di controllo del traffico aereo, ospedali, banche e così via.
Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo gli impianti con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.

Quali sono i gas fluorurati contemplati dalla dichiarazione
Il Regolamento F-Gas riguarda le apparecchiature e i sistemi fissi antincendio contenenti gas fluorurati elencati nell’Allegato I al Regolamento F-Gas nonché i preparati (comunemente denominati miscele) contenenti tali gas nei circuiti di refrigerazione. Si tratta quindi di un gruppo di sostanze pure o di miscele che rappresenta un sottoinsieme delle sostanze pure o delle miscele comunemente disponibili sul mercato o circolanti nelle tipologie di apparecchiature considerate, per esempio sono esclusi dall’elenco delle sostanze pure tutti i CFC, tutti gli HCFC e tutti gli Halon.
Tra i componenti delle miscele potrebbero essere presenti anche i CFC o gli HCFC o gli Halon in generale le miscele considerate dal Regolamento F-Gas soddisfano i seguenti requisiti:
•    almeno uno dei componenti è una delle sostanze pure incluse nell’Allegato I al Regolamento;
•    il GWP complessivo della miscela non è minore di 150.
Il GWP di una sostanza esprime la misura del potenziale di riscaldamento globale di quella sostanza ed è calcolato come rapporto tra potenziale di riscaldamento in 100 anni di 1 kg della sostanza considerata (presente nell’atmosfera) rispetto a 1 kg di CO2.

Tipi comuni di refrigeranti
Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura industriale (norma ISO 817), cui si fa di solito riferimento con un numero preceduto dalla lettera “R” (abbreviazione di “Refrigerante”), per esempio R-134a sta per HFC 134a. Si usano anche nomi commerciali specifici.
In Europa, gli idrocarburi (non disciplinati dal Regolamento F-Gas), come R-600 (iso-butano) e R-290 (propano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei congelatori per uso domestico, nonché in piccole apparecchiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetrine frigorifero collegate ad una presa di corrente). Sono anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati (tipicamente R-134a).
Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei supermercati (per esempio, vetrine frigorifero con sistemi di refrigerazione centralizzati), sono ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di HFC).
Per le apparecchiature di condizionamento d’aria, i gas fluorurati sono ampiamente impiegati come refrigeranti (per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di HFC). Oltre agli HFC, nelle apparecchiature più datate sono ancora usati gli HCFC come R-22 (N.B. gli HCFC, quindi anche R-22, sono però esclusi dal campo di applicazione del DPR 43/2012). Si utilizzano sempre più spesso altri tipi di refrigeranti non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).
Gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (miscela di HFC) sono impiegati principalmente come refrigeranti in pompe di calore, mentre si utilizzano anche in questo campo con sempre maggior frequenza refrigeranti alternativi non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).

Tipi comuni di agenti estinguenti
In riferimento alla norma UNI 14520-1 gli idrofluorocarburi da impiegare negli impianti di spegnimento sono: HFC 227ea, HFC 23, HFC 125 e HFC 236fa normalmente utilizzato negli estintori. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC 3-1-10) e il perfluorometano (PFC 14).

Tipi comuni di preparati o miscele usate come refrigeranti o estinguenti contenenti gas fluorurati
In generale, non è possibile fornire una descrizione esaustiva dei preparati o miscele utilizzati come cariche circolanti delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore o per la protezione antincendio esistenti in commercio.
Rispetto al campo di applicazione del Regolamento F-Gas, esiste almeno una sessantina di miscele/preparati a base di gas fluorurati, alcune delle quali utilizzate come cariche circolanti nelle apparecchiature e nei sistemi contemplati dalla dichiarazione in questione. Ciascuna miscela è classificata con un numero preceduto dalla lettera “R” come nelle sostanze pure, ma in questo caso più sostanze pure in percentuali variabili costituiscono i componenti della carica circolante.

AdA

Fonte: ISPRA

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18 Novembre 2013. Seminario "I Gas Fluorurati ad effetto serra. Normativa e Registro Telematico Nazionale. Obblighi e sanzioni"

fgas commissioneIl 18 novembre, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli, si è tenuto il seminario: “I Gas Fluorurati ad effetto serra. Normativa e Registro Telematico Nazionale. Obblighi e sanzioni".

La Camera di Commercio di Napoli ed il Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello camerale della Responsabilità Sociale d’Impresa, hanno organizzato l'evento al fine di aggiornare gli operatori circa gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina il Registro Telematico Nazionale Gas Fluorurati al quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che svolgono le attività previste dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43.

Tale Decreto ha disciplinato le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 sul trattamento dei gas serra e, fra le altre, ha imposto l’iscrizione al Registro pena l’irrogazione di sanzioni amministrative per installatori e manutentori di apparecchiature contenenti tali gas.

La normativa citata prevede, sia per le persone, sia per le imprese, l’iscrizione nel Registro Nazionale e la certificazione delle competenze per il trattamento di tali sostanze; pertanto, è stata fissata al 12 dicembre 2013 la scadenza ultima per iscriversi e certificarsi.

Il seminario ha fatto il punto sugli obblighi previsti per tutti gli interessati all’applicazione della norma: installatori e/o manutentori e/o riparatori di impianti di climatizzazione, frigoriferi e antincendio, nonché autodemolitori, meccanici ed elettrauto che effettuano l’attività di assistenza e/o manutenzione e/o riparazione di impianti di aria condizionata negli autoveicoli.

Programma

Vedi il TG

Atti del seminario (Dott. Botteri)

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