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Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate: nuovo reato nel Codice Penale

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Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, che contiene, all'art. 3 (Modifiche in materia di tutela dell'ambiente) una previsione di reato in materia di traffico illecito di rifiuti all'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Tale reato si aggiunge agli altri contro la salute pubblica di cui all'art. 453) e agli altri reati ambientali introdotti Legge sugli ecoreati 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”. Infine, all'articolo 7 del D.Lgs. n.21/2018 viene disposta la abrogazione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Il Principio della riserva del Codice è stato previsto da una delle deleghe di cui alla l. n. 103/2017 ed è sancito dal nuovo art. 3-bis c.p. secondo il quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Il D.Lgs. n.21/2018 apporta modifica al Codice Penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 introducendo l'Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Scarica il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21