Vita meno difficile per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che dal prossimo 15 agosto, con l'entrata in vigore del cosiddetto “open scope” vedranno ampliato il campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei Raee (rifiuti derivanti da tali apparecchiature). Il ministero dell'Ambiente, infatti, ha fornito le “chiavi di lettura” di tale ampliamento con le indicazioni operative dettate lo scorso 8 maggio dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e delle pile e accumulatori.
Dal 15 agosto 2018, dunque, l'ambito di applicazione del Dlgs 49/2014, relativo alla gestione dei Raee, includerà tutte le apparecchiature per le quali non è prevista una specifica esclusione e rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee): «Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua».
L' “open scope” (o campo aperto) consiste in una diversa ripartizione delle categorie di Aee che, dalle dieci di cui all'allegato I, Dlgs 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. Anche se le categorie diminuiscono, il campo di applicazione si amplia, perché da agosto si hanno tre categorie tipizzate (apparecchiature per scambio di temperatura; schermi, monitor e quelle con schermi con superficie superiore a 100 cm quadrati; lampade) e tre categorie generiche, diversificate solo in ragione della dimensione dell'Aee. Oggi, invece, la tipizzazione è più rigorosa e se un produttore non riesce a individuare come Aee il suo prodotto nelle dieci categorie attuali, sfugge al campo di applicazione del Dlgs 49/2014, con tutto quel che ne deriva in termini di registro dei produttori e di adempimenti per la relativa responsabilità con l'adesione ai sistemi di raccolta o la creazione di un sistema individuale.
Il documento ministeriale svolge le sue considerazioni basandosi su una serie di documenti comunitari (come le faq della Commissione Ue e la sentenza della Corte Ue del 16 luglio 2015, causa C-369/14).
Le linee guida hanno ha il pregio di decrittare i termini presenti nella definizione di Aee e di Raee: da apparecchiatura, a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Fornisce anche gli schemi decisionali affinché l'impresa, in pochi e semplici passaggi, possa capire se un'apparecchiatura è un'Aee e in tal caso se è davvero esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui Raee. La guida cita, ad esempio, il citofono che, se può essere rimontato in altri impianti, non è un'Aee. Ricorda che, a differenza di tutte le altre, le lampade a incandescenza non sono Aee.
Inoltre, affronta alcuni casi specifici di esclusione, tra i quali, per diffusione, assume particolare rilevanza quello degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e fornisce i termini per capire le “grandi dimensioni (ad esempio, peso oltre 2 tonnellate; volume oltre 15,625 metri cubi).
Le indicazioni ministeriali precisano che l'esclusione per i mezzi di trasporto è prevista se ricorre uno dei seguenti requisiti: sono omologati; non sono omologati ma hanno un numero di ruote diverso da due. Quindi, in questo secondo caso, sono esclusi i veicoli destinati a persone con difficoltà? motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Rientrano, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.
AdA
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fonte Sole24Ore 190/18 PF