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MUD: approvato il modello per il 2019

MUD: approvato il modello per il 2019

Approvato per l'anno 2019 il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), attraverso il DPCM 24 dicembre 2018 in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM del 28 dicembre 2017, come richiesto dal Ministero dell'ambiente, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea ed in attesa dell'entrata in vigore del nuovo SISTRI, annunciata a seguito delle disposizioni della DL Semplificazioni.

Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. L'accesso alle informazioni ivi contenute è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Contiene un riferimento alla propria articolazione e le istruzioni per la compilazione, ed è suddiviso in alcune parti generiche (Struttura, Presentazione, Soggetti Obbligati) e nelle parti relative alle diverse Comunicazioni (Semplificata, Comunicazioni Rifiuti, Veicoli fuori uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Rifiuti urbani e assimilati e le Comunicazioni dei Produttori di AEE).

AdA

Scarica il DPCM 24 dicembre 2018

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Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", sono stati regolamentati criteri operativi e gestionali per prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

La Circolare, realizzata in collaborazione con il Dipartimento VV.F., annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/18 che aveva apprestato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell'impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

Scarica le Linee Guida

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Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Novità dall'Albo gestori ambientali relativamente alla sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188, sono stati pubblicati due comunicati relativi alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali del 31 luglio 2018, n. 5 e n. 6.

La prima ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter, già individuata dalla precedente delibera albo n. 4/2018, mentre la seconda ha sostituito l’allegato “B” alla stessa delibera n. 4/2018.

AdA

Scarica la Deliberazione n. 5/2018

Scarica la Deliberazione n. 6/2018

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Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

A fronte della complessità della procedura per l'assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14, ISPRA ha pubblicato una nota metodologica che fornisce indicazioni in merito alla procedura da attuare.

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.

Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

AdA

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Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Vita meno difficile per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che dal prossimo 15 agosto, con l'entrata in vigore del cosiddetto “open scope” vedranno ampliato il campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei Raee (rifiuti derivanti da tali apparecchiature). Il ministero dell'Ambiente, infatti, ha fornito le “chiavi di lettura” di tale ampliamento con le indicazioni operative dettate lo scorso 8 maggio dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e delle pile e accumulatori.

Dal 15 agosto 2018, dunque, l'ambito di applicazione del Dlgs 49/2014, relativo alla gestione dei Raee, includerà tutte le apparecchiature per le quali non è prevista una specifica esclusione e rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee): «Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua».

L' “open scope” (o campo aperto) consiste in una diversa ripartizione delle categorie di Aee che, dalle dieci di cui all'allegato I, Dlgs 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. Anche se le categorie diminuiscono, il campo di applicazione si amplia, perché da agosto si hanno tre categorie tipizzate (apparecchiature per scambio di temperatura; schermi, monitor e quelle con schermi con superficie superiore a 100 cm quadrati; lampade) e tre categorie generiche, diversificate solo in ragione della dimensione dell'Aee. Oggi, invece, la tipizzazione è più rigorosa e se un produttore non riesce a individuare come Aee il suo prodotto nelle dieci categorie attuali, sfugge al campo di applicazione del Dlgs 49/2014, con tutto quel che ne deriva in termini di registro dei produttori e di adempimenti per la relativa responsabilità con l'adesione ai sistemi di raccolta o la creazione di un sistema individuale.

Il documento ministeriale svolge le sue considerazioni basandosi su una serie di documenti comunitari (come le faq della Commissione Ue e la sentenza della Corte Ue del 16 luglio 2015, causa C-369/14).

Le linee guida hanno ha il pregio di decrittare i termini presenti nella definizione di Aee e di Raee: da apparecchiatura, a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Fornisce anche gli schemi decisionali affinché l'impresa, in pochi e semplici passaggi, possa capire se un'apparecchiatura è un'Aee e in tal caso se è davvero esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui Raee. La guida cita, ad esempio, il citofono che, se può essere rimontato in altri impianti, non è un'Aee. Ricorda che, a differenza di tutte le altre, le lampade a incandescenza non sono Aee.

Inoltre, affronta alcuni casi specifici di esclusione, tra i quali, per diffusione, assume particolare rilevanza quello degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e fornisce i termini per capire le “grandi dimensioni (ad esempio, peso oltre 2 tonnellate; volume oltre 15,625 metri cubi).

Le indicazioni ministeriali precisano che l'esclusione per i mezzi di trasporto è prevista se ricorre uno dei seguenti requisiti: sono omologati; non sono omologati ma hanno un numero di ruote diverso da due. Quindi, in questo secondo caso, sono esclusi i veicoli destinati a persone con difficoltà? motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Rientrano, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.

AdA

Scarica le indicazioni operative

fonte Sole24Ore 190/18 PF

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La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economia circolare» voluto da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Sono quattro i provvedimenti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150) dedicati all’economia circolare: direttiva 2018/849 che modifica le direttive sui veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e relativi rifiuti, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); direttiva 2018/850 che modifica la direttiva sulle discariche; direttiva 2018/851 che modifica la direttiva relativa ai rifiuti; direttiva 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020: termine che appare lontano, ma i ragionamenti immediati sono imposti sia dalla complessità delle misure che dall’enorme campo di applicazione dei nuovi provvedimenti.

Il modello dell’economia circolare si basa sulla razionalizzazione del ciclo produttivo, sull’innovazione spinta e sul recupero degli scarti. Secondo la Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

La direttiva veicoli fuori uso, pile e batterie e Raee (2018/849) si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi prevedendo che, per i veicoli, gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. Sul fronte pile e accumulatori la nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino strumenti economici e altre misure per conseguirne gli obiettivi e incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra le misure si potranno utilizzare quelle previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva sui rifiuti (ad esempio eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti). Analoga previsione per i Raee.

Sul fronte discariche, la parola d’ordine è disincentivarne l’uso. La direttiva 2018/850 traguarda al 2035 l’obiettivo di collocare in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani (ma sono previste deroghe di 5 anni). La direttiva 2018/852 prevede invece che, entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre 31 dicembre 2025 vanno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in peso: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro e 75% per carta e cartone. Per il 2030 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.

I rifiuti di imballaggio avviati a compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili per non ostacolare la raccolta differenziata e il processo di compostaggio. La direttiva 851/2018 sui rifiuti presenta molti aspetti rilevanti tra i quali si segnala che la Commissione Ue individuerà i criteri per i sottoprodotti. Invece, per l’End of Waste (ex Mps-EoW) si stabilisce che il materiale EoW deve soddisfare i pertinenti requisiti previsti per le sostanze chimiche e i prodotti collegati.

AdA

Fonte Sole24Ore 170/18 PF

Scarica la Gazzetta europea L150 del 14 giugno 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

Rifiuti alimentari e solidarietà sociale: dal minAmb un bando di cofinanziamento

La direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato un bando di cofinanziamento dedicato a progetti finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale.

Il bando cofinanzia progetti integrati per la gestione (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione) delle eccedenze alimentari che prevedono l’acquisto di attrezzature strumentali specifiche, al fine di contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti alimentari attraverso azioni di solidarietà sociale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale indetta con il bando “soggetti donatari” che abbiano stipulato appositi accordi, con almeno un operatore del settore alimentare ed un destinatario finale quale uno o più soggetti riceventi le eccedenze alimentari raccolte.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 300.000,00.

AdA

Scarica il bando

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Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.

La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

AdA

Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.

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Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Tante le tipologie di rifiuti per le quali si sono rese necessarie precisazioni dai fanghi di perforazione contenenti oli ai residui della pulizia delle fognature.

Come noto da tempo (il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenne con la circolare del 28 settembre 2015) la versione italiana della decisione 2014/955/Ue, di modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, conteneva discrepanze rispetto alla traduzione contenuta nella decisione 2000/532/CE.

Come riporta il minAmb in una nota pubblicata sul proprio sito: «Tali discrepanze non sono da imputare ad una modifica effettiva della descrizione del codice di identificazione del rifiuto ad opera della predetta Decisione 2014/955/UE ma solo ad una diversa traduzione italiana della Decisione stessa. Ciò è facilmente desumibile dalla lettura della versione inglese della Decisione 2014/955/UE la quale, ad eccezione di alcune limitate modifiche, è rimasta invariata rispetto alla Decisione 2000/532/UE. La competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata».

La rettifica della decisione 2014/955/Ue è ora stata resa ufficiale con una nota pubblicata sulla G.U.C.E. L del 6 aprile 2018, n. 90.

AdA

Scarica la circolare del 28 settembre 2015

Scarica la rettifica della decisione 2014/955/Ue

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