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Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con delibera n.9 del 9 ottobre 2017, ha definito le modalità e i requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all'Albo.

Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice.

L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:

  • entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  • l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

AdA

Scarica la delibera n.9 del 9 ottobre 2017

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Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i nuovi requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Il regolamento dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articoli 12 e 13 Decreto Ministeriale 120/2014).

Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche sono state regolate dalle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6  e n. 7  del 30 maggio 2017. La data di entrata in vigore delle deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017 è il 16 ottobre 2017: le istanze presentate sino al 15 ottobre 2017 saranno esaminate dalla Sezione secondo la precedente normativa (deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 e seguenti).

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da tale data anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. La verifica di aggiornamento dell'idoneità potrà essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (dal 2 gennaio 2021).

Le verifiche si compongono di più moduli: un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie interessate e 4 moduli specialistici così suddivisi:
1.    trasporto categorie 1 - 4 - 5
2.    l'intermediazione cat. 8
3.    bonifiche cat. 9
4.    bonifiche amianto cat. 10.

All'interno di ciascun modulo sono indicati gli specifici argomenti (allegato C alla deliberazione 6/2017) ed in base ad essi verranno formulati i quiz dai quali verranno estratte le 80 domande per la singola sessione d'esame.

AdA

Scarica la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017

Scarica la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

Scarica i i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico

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Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Eliminate le autorizzazioni preventive per le terre e rocce da scavo. Come già annunciato, dal 22 agosto è entrato in vigore il Dpr 120/2017 che per l’utilizzo di questi materiali si basa su un modello di controllo ex post, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. Il decreto (che attua la delega contenuta nell’articolo 8 del Dl 133/2014) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto scorso ed entrato in vigore il 22 agosto: di fatto è un testo unico integrato, autosufficiente.
Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Una particolare menzione merita l’amianto: l’articolo 4, comma 4, stabilisce che per l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione.
La stessa norma definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.
Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 5. Decorsa la durata del deposito intermedio, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all’autorità competente l’impiego delle terre e rocce in conformità al piano previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21). Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i grandi cantieri, il proponente o l’esecutore, in caso di modifica sostanziale dei requisiti relativi ai sottoprodotti e indicati nel piano di utilizzo, possono aggiornare il piano e trasmetterlo telematicamente all’Arpa con adeguata motivazione. Le integrazioni possono essere richieste solo entro 30 giorni, decorsi i quali la documentazione si intende completa.
Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle Csc (concentrazioni soglie di contaminazione) previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. Il termine di utilizzo può essere prorogato, motivandolo, una sola volta e per sei mesi.

AdA

fonte Sole24Ore 223/17 PF

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Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Con ordinanza numero 37460, depositata a fine luglio, la Corte di cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti. In particolare di quelli individuati dal relativo elenco europeo come “voci specchio o speculari” perché a volte pericolosi e a volte no, in ragione della presenza in essi di sostanze pericolose.

Ma come trovare la presenza di tali sostanze e soprattutto di quali, di tutte o solo di alcune? Alla soluzione sono anche legate le sorti di numerose aziende che hanno subito misure cautelari, e la cui revoca è stata impugnata dalla procura della Repubblica di Roma dinanzi alla Cassazione.

La diatriba è risalente e, nel tempo, ha visto fronteggiarsi due scuole di pensiero: la prima (più velleitaria e ancorata alla legge 116/2015, ritenuta ancora vigente nonostante le nuove norme Ue) sostiene che un rifiuto è non pericoloso solo se si ha la conoscenza certa della sua composizione. Altrimenti opera la presunzione assoluta di pericolosità. Per la seconda (più realista e ancorata alle nuove norme Ue), invece, occorre considerare la ricerca di tutte le sostanze pericolose considerate ubiquitarie e di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto.

La Cassazione accogliendo buona parte delle conclusioni del procuratore generale, il quale però aveva posto le questioni con un maggior grado di dettaglio, ha rimesso gli atti a Lussemburgo. Infatti, la Corte ha avuto un ragionevole dubbio sull'ambito di operatività del Regolamento Ue 1357/2014 e della decisione 2014/955/Ue, applicabili in tutti gli Stati membri dal I giugno 2015 (e richiamati dall'articolo 9, Dl Sud in corso di conversione).

Per il momento, dunque, è tutto sospeso, in attesa che i giudici si pronuncino su quattro quesiti:

  • se la decisione 2014/955/Ue e il regolamento Ue 1357/2014 vadano o meno interpretati, per la classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il loro produttore, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione e in quali eventuali limiti;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose si possa effettuare secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
  • se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

AdA

fonte Sole24Ore200/17 PF

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Terre e rocce da scavo, gestione semplificata

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:
•    la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
•    la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
•    l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
•    la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli;
  • la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”.

AdA

fonte Presidenza del Consiglio

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MUD 2017, presentazione entro il 2 maggio

mud-2017Resta vigente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. Essendo la scadenza del 30 aprile un giorno festivo, la stessa viene prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

ISPRA ha predisposto e rende disponibili, informazioni aggiuntive alle istruzioni, pubblicate anche su una serie di siti tra i quali Ecocerved. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli fuori uso
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
  • Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.  Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4. Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici. (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet:

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi presenta la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it. La Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione va presentata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it. La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.

Si evidenzia, inoltre, che i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

AdA

Indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica

Istruzioni aggiuntive alla compilazione del MUD

Software MUD 2017

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Sistri, aggiornato il documento “Guida gestione azienda”

sistriSul sito web del SISTRI, nella Sezione Manuali e Guide, è stato pubblicato l'aggiornamento del documento “Guida gestione azienda”.

Il documento, aggiornato al 20 febbraio 2017, si propone quale strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda” disponibile in area autenticata attraverso il quale è possibile visualizzare l’anagrafica, calcolare il contributo, richiedere dispositivi usb, annullare pratiche in essere ed inserire pagamenti e richieste di rimborso, ecc.

AdA

Scarica la “Guida gestione azienda”

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Rifiuti. Cantieri e manutenzioni alla prova del nuovo Sistri

SISTRI 2Il nuovo Sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) delinea alcuni cambiamenti anche per cantieri e attività di manutenzione. Se infatti, dal punto di vista dei rifiuti pericolosi, il regolamento introdotto dal Dm 78 del 30 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 120 del 14 maggio) conferma sostanzialmente tutte le regole applicate fino a oggi, tratteggia allo stesso tempo importanti aperture verso la semplificazione e lo snellimento procedurale, prevedendo l’emanazione di ulteriori decreti e avviando anche un restyling del perimetro entro cui dovrà essere concepita l’infrastruttura telematica.

A partire dalla sua entrata in vigore, lo scorso 8 giugno, il nuovo Testo unico Sistri ha quindi abrogato il precedente Dm 52/2011. Nello stesso giorno sono state pubblicate sul portale informativo (www.sistri.it) le versioni aggiornate del «Manuale operativo Sistri» e delle «Procedure di iscrizione e gestione del fascicolo azienda».Per quel che riguarda i soggetti obbligati all’iscrizione, l’articolo 4 del Dm 78/2016 fa esplicito richiamo a coloro che sono tenuti ad aderire al Sistri così come indicati dal Dlgs 152/2006 (articolo 188-ter) e dal Dm 24 aprile 2014. La norma fornisce tuttavia un’ulteriore precisazione, chiarendo che i produttori iniziali – in quanto tali, tenuti ad aderire al Sistri – sono obbligati a osservare il sistema anche in qualità di trasportatori iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 2-bis o 5: vale a dire i soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti.

Circa i cantieri obbligati al Sistri (quelli con più di dieci dipendenti e che producono rifiuti pericolosi), l’articolo 10, comma 6, del decreto conferma che, se l’attività lavorativa non si protrae oltre i sei mesi e non si dispone di tecnologie adeguate per l’accesso al Sistri, le schede del sistema sono compilate dal delegato della sede legale o dell’unità locale dell’impresa. Inoltre, nel caso di un “cantiere complesso”, che comporta cioè l’intervento di più soggetti, l’attività è calcolata per ciascuno di essi in relazione al contratto del quale è titolare.

L’articolo 13 del Dm 78/2016 conferma inoltre che in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, la “scheda Sistri - area registro cronologico” è compilata «dal delegato della sede legale dell’ente o dell’impresa, o dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività». In ordine alla manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal loro gestore oppure tramite terzi, e prevista dall’articolo 230, comma 1, del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), il nuovo decreto ribadisce che – se dall’attività derivano rifiuti pericolosi – per i “materiali tolti d’opera” sui quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, lo spostamento dei rifiuti effettuato dal manutentore (dal luogo di effettiva produzione fino alla sede legale o dell’unità locale dell’ente o impresa) è accompagnato da una copia cartacea della “scheda Sistri - area movimentazione”. Questa scheda dev’essere scaricata dal portale Sistri, accedendo all’area autenticata, e quindi compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Sotto il profilo operativo, per il momento non cambia nulla. I soggetti obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei relativi contributi (compresi i cantieri che rientrano nei parametri dei produttori di rifiuti pericolosi e con forza lavoro superiore a dieci dipendenti) continuano infatti a operare esattamente come prima, almeno fino a quando sarà ridefinita l’infrastruttura telematica secondo le linee guida indicate dall’articolo 23 del Dm 78. Si continua dunque ancora a usare registri e formulari cartacei, affiancandoli alla strumentazione Sistri (chiavette usb, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online).

Mentre gli errori non sono per adesso perseguibili, perché l’articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013 e prorogato dal Dl 210/2015) dispone la moratoria delle sanzioni “gestionali” fino al 31 dicembre 2016. Ed è tale rinvio a indurre impropriamente a parlare della cosiddetta “proroga Sistri”.

AdA

fonte Sole24Ore 175/16 PF

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Sistri, dall’8 giugno in vigore. Primo passo per la svolta

SISTRI 2Comincia il nuovo corso del Sistri (Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti) anche se per ora, in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell’infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale. Infatti, il giorno 8 giugno è entrato in vigore il nuovo “testo unico Sistri” previsto al Dm 30 marzo 2016, n. 78 che, con decorrenza immediata, abroga il precedente Dm 18 febbraio 2011, n. 52.

Il Sistema si conferma per i rifiuti pericolosi. La gestione dei processi e dei flussi informativi è affidata ai Carabinieri. Un decreto stabilirà come connettere gli altri organi di controllo. L’interconnessione con il Corpo forestale dello Stato, per ora, è oggetto del Dm 15 gennaio 2015. Con sentenza 11 maggio 2016, n. 5569 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato da Selex Se.Ma. (attuale gestore Sistri) contro il bando con cui Consip ha indetto la gara per il nuovo affidamento del Sistri.

Le grandi aspettative delle imprese per un Sistri semplificato non sono contenute in questo nuovo testo, che però getta le basi affinché l’esperienza della tracciabilità elettronica dei rifiuti si trasformi in qualcosa di gestibile, almeno per giustificare i costi che le imprese sopportano. Sotto il profilo operativo, dall’8 giugno – dunque - non cambia nulla; gli obbligati all’iscrizione al Sistri e al pagamento dei contributi (il termine per il 2016 è scaduto lo scorso 30 aprile), continuano a operare come prima e così faranno fino al restyling dell’infrastruttura telematica secondo le linee guida date dal decreto in esame.

Quindi, continueranno a usare registri e formulari cartacei, affiancando l’apparato procedurale Sistri fatto di chiavette, black box, schede, chiavi di accesso e collegamenti online che si interrompono entro pochi minuti. Gli errori per il momento non sono perseguibili poiché l’articolo 11, comma 3-bis, Dl 101/2013 (legge 125/2013) dispone la moratoria delle sanzioni “gestionali” fino al 31 dicembre 2016. Per il futuro, l’articolo 23 del nuovo testo recepisce le doglianze espresse per anni dalle imprese. Tale articolo traccia il solco invalicabile all’interno del quale il gestore del sistema che vincerà la gara in corso dovrà operare evitando anche sovrastrutture rivendute come necessarie per la difesa dell’ambiente. È il caso delle black box: si sovrappongono ai sistemi Gps e nulla aggiungono alla tutela dell’ambiente. Il perimetro del futuro gestore, in attuazione dell’articolo 11, comma 9-bis, Dl 101/2013, dispone che le procedure di affidamento del Sistri “assicurano”: sostenibilità dei costi; interazione con banche dati in uso alla Pa; interoperabilità con i gestionali delle imprese e generazione automatica del Mud; razionalizzazione e semplificazione del sistema, con l’abbandono dei dispositivi Usb per i trasportatori e delle black box e individuazione di strumenti idonei.

Si aggiungono: tenuta in formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità offline e trasmissione asincrona dei dati. La riproposizione dei formati di registro e formulario facilita gli operatori che si confrontano con modelli conosciuti da tempo ed è fondamentale quando gli obbligati al Sistri si interfacciano con i non obbligati che continuano a produrre registri e formulari cartacei: se i formati non sono identici, si moltiplicano dati, errori e complicazioni. La trasmissione asincrona sarà il vero punto di svolta; infatti, oggi è previsto che l’impresa si colleghi al server Selex Se.Ma. e invii i dati in contemporanea con l’operazione che si fa con i rifiuti. Quindi, deve connettersi più volte al giorno e ripetere le procedure. Se la connessione non è disponibile, l’impresa deve rinviare la compilazione delle schede o mettere in atto complicate procedure alternative. La trasmissione asincrona invece, consente all’operatore di memorizzare i dati in locale (anche per più operazioni) e inviarli in unica soluzione a fine giornata quando la connessione è più agevole.

AdA

fonte Sole24Ore 156/16 PF

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11 marzo 2016. Seminario formativo su “MUD rifiuti 2016: indicazioni per una facile compilazione e presentazione”

mudSi terrà il prossimo 11 marzo 2016, alle ore 9:00, presso la Camera di Commercio di Napoli in Corso Meridionale n. 58, palazzo Borsa Merci - Salone delle Contrattazioni, un seminario formativo su “MUD rifiuti 2016: indicazioni per una facile compilazione e presentazione”.

La Camera di Commercio di Napoli e la segreteria della Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali, in collaborazione con la società ECOCERVED scarl, organizzano un seminario formativo per consentire a tutti gli operatori, enti, imprese e consulenti di conoscere le modalità di invio della dichiarazione annuale ambientale MUD relativa ai rifiuti prodotti da imprese ed enti, oltre a quelli trasportati e gestiti dai soggetti autorizzati nell’anno 2015.

AdA

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