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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 del 23 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e sulla cessione dell’Ecobonus. Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 di maggio.

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

AdA

Scarica la Circolare 17/E/2018

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Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici

Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il rapporto “Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”.

L’edizione 2018 del Rapporto sul consumo di suolo in Italia, la quinta dedicata a questo tema, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, grazie alla cartografia aggiornata del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che vede ISPRA insieme alle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle Province Autonome, in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire.

Il Rapporto analizza l’evoluzione del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro delle trasformazioni territoriali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo e fornisce nuove valutazioni sull’impatto della crescita della copertura artificiale, con particolare attenzione alla mappatura e alla valutazione dei servizi ecosistemici del suolo.

Nel 2017, in 15 regioni viene superato il 5% di consumo di suolo, con il valore percentuale più elevato in Lombardia (quasi 13%), seguita da Veneto (12,35%), Campania (10,36%); Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Liguria, con valori compresi tra l'8 e il 10%. La Valle d'Aosta è l'unica regione rimasta sotto la soglia del 3%.

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Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Vita meno difficile per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che dal prossimo 15 agosto, con l'entrata in vigore del cosiddetto “open scope” vedranno ampliato il campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei Raee (rifiuti derivanti da tali apparecchiature). Il ministero dell'Ambiente, infatti, ha fornito le “chiavi di lettura” di tale ampliamento con le indicazioni operative dettate lo scorso 8 maggio dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e delle pile e accumulatori.

Dal 15 agosto 2018, dunque, l'ambito di applicazione del Dlgs 49/2014, relativo alla gestione dei Raee, includerà tutte le apparecchiature per le quali non è prevista una specifica esclusione e rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee): «Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua».

L' “open scope” (o campo aperto) consiste in una diversa ripartizione delle categorie di Aee che, dalle dieci di cui all'allegato I, Dlgs 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. Anche se le categorie diminuiscono, il campo di applicazione si amplia, perché da agosto si hanno tre categorie tipizzate (apparecchiature per scambio di temperatura; schermi, monitor e quelle con schermi con superficie superiore a 100 cm quadrati; lampade) e tre categorie generiche, diversificate solo in ragione della dimensione dell'Aee. Oggi, invece, la tipizzazione è più rigorosa e se un produttore non riesce a individuare come Aee il suo prodotto nelle dieci categorie attuali, sfugge al campo di applicazione del Dlgs 49/2014, con tutto quel che ne deriva in termini di registro dei produttori e di adempimenti per la relativa responsabilità con l'adesione ai sistemi di raccolta o la creazione di un sistema individuale.

Il documento ministeriale svolge le sue considerazioni basandosi su una serie di documenti comunitari (come le faq della Commissione Ue e la sentenza della Corte Ue del 16 luglio 2015, causa C-369/14).

Le linee guida hanno ha il pregio di decrittare i termini presenti nella definizione di Aee e di Raee: da apparecchiatura, a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Fornisce anche gli schemi decisionali affinché l'impresa, in pochi e semplici passaggi, possa capire se un'apparecchiatura è un'Aee e in tal caso se è davvero esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui Raee. La guida cita, ad esempio, il citofono che, se può essere rimontato in altri impianti, non è un'Aee. Ricorda che, a differenza di tutte le altre, le lampade a incandescenza non sono Aee.

Inoltre, affronta alcuni casi specifici di esclusione, tra i quali, per diffusione, assume particolare rilevanza quello degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e fornisce i termini per capire le “grandi dimensioni (ad esempio, peso oltre 2 tonnellate; volume oltre 15,625 metri cubi).

Le indicazioni ministeriali precisano che l'esclusione per i mezzi di trasporto è prevista se ricorre uno dei seguenti requisiti: sono omologati; non sono omologati ma hanno un numero di ruote diverso da due. Quindi, in questo secondo caso, sono esclusi i veicoli destinati a persone con difficoltà? motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Rientrano, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.

AdA

Scarica le indicazioni operative

fonte Sole24Ore 190/18 PF

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Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Entra in vigore il 17 luglio 2018 il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 di attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, e abroga il D.Lgs. n.171/2004 (che attuava la precedente Direttiva in materia, 2001/81/CE). Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Il decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti e degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e una più efficace informazione rivolta ai cittadini.

Gli impegni nazionali di riduzione emissioni consistono nella riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II, in allegato, (il livello va mantenuto fino al 2029); ridotte poi nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.L a traiettoria va individuata nei programmi nazionali

Restano escluse dal computo le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la Convenzione LRTAP.

I programmi nazionali sono finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali. Il Programma viene elaborato dal Ministero con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA.

AdA

Scarica il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

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La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economia circolare» voluto da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Sono quattro i provvedimenti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150) dedicati all’economia circolare: direttiva 2018/849 che modifica le direttive sui veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e relativi rifiuti, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); direttiva 2018/850 che modifica la direttiva sulle discariche; direttiva 2018/851 che modifica la direttiva relativa ai rifiuti; direttiva 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020: termine che appare lontano, ma i ragionamenti immediati sono imposti sia dalla complessità delle misure che dall’enorme campo di applicazione dei nuovi provvedimenti.

Il modello dell’economia circolare si basa sulla razionalizzazione del ciclo produttivo, sull’innovazione spinta e sul recupero degli scarti. Secondo la Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

La direttiva veicoli fuori uso, pile e batterie e Raee (2018/849) si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi prevedendo che, per i veicoli, gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. Sul fronte pile e accumulatori la nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino strumenti economici e altre misure per conseguirne gli obiettivi e incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra le misure si potranno utilizzare quelle previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva sui rifiuti (ad esempio eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti). Analoga previsione per i Raee.

Sul fronte discariche, la parola d’ordine è disincentivarne l’uso. La direttiva 2018/850 traguarda al 2035 l’obiettivo di collocare in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani (ma sono previste deroghe di 5 anni). La direttiva 2018/852 prevede invece che, entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre 31 dicembre 2025 vanno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in peso: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro e 75% per carta e cartone. Per il 2030 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.

I rifiuti di imballaggio avviati a compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili per non ostacolare la raccolta differenziata e il processo di compostaggio. La direttiva 851/2018 sui rifiuti presenta molti aspetti rilevanti tra i quali si segnala che la Commissione Ue individuerà i criteri per i sottoprodotti. Invece, per l’End of Waste (ex Mps-EoW) si stabilisce che il materiale EoW deve soddisfare i pertinenti requisiti previsti per le sostanze chimiche e i prodotti collegati.

AdA

Fonte Sole24Ore 170/18 PF

Scarica la Gazzetta europea L150 del 14 giugno 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

Con Decisione 2018/813 del 14 maggio 2018 la Commissione ha adottato il Documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura in allegato alla Decisione. La sua elaborazione avviene ai fini del Regolamento EMAS n. 1221/2009 come documento-guida per uno specifico settore economico (in questo caso l'agricoltura): segnala la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale.

Il Documento-guida sarà applicabile a decorrere dal 5 ottobre 2018. Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento di riferimento settoriale approvato in allegato alla Decisione è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) che ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Spiega la Commissione che l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende: pertanto, il documento dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore e le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

Può essere tenuto in considerazione da tutte quelle organizzazioni che, se registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit, devono valutare le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.

AdA

Scarica la Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018

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Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

È stata pubblicata (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/75 del 19 giugno 2018) la Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Nella nuova direttiva 2018/844/UE, che entrerà in vigore il 9 luglio 2018, si modificano le due precedenti direttive sula prestazione energetica e sull’efficienza energetica e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE ed è previsto, anche, l’inserimento dell’articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Con l’integrale sostituzione nella direttiva 2010/31/UE dell’articolo 8 contenente “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” è prevista, tra l’altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

È inoltre previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

AdA

Scarica la Direttiva UE 30 maggio 2018/844

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Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.

La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

AdA

Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.

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Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM).  

Il decreto costituisce parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, definendo i criteri ambientali minimi che, ai sensi del D.Lgs.  50/2016, le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica (IP).

Il decreto tiene altresì conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano d’azione su produzione e consumo   sostenibili   e   politica   industriale sostenibile”, COM(2008)400” Appalti pubblici   per   un   ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il servizio IP.

I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che le  Amministrazioni  pubbliche  operano  in  contesti  e   condizioni operative  molto  diversi,  a   partire   dalla   disponibilità   di informazioni sullo stato degli impianti e  delle  risorse  economiche per eventuali  interventi  di  riqualificazione,  e  che  gli  stessi impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica.

Il Decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo il 28 aprile 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AdA

Scarica il Decreto

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