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Regolamento EMAS: modifica ai requisiti della comunicazione ambientale

Regolamento EMAS: modifica ai requisiti della comunicazione ambientale

Con regolamento 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 viene apportata modifica al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in particolare viene sostituito completamente l'allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale.

Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.

Si specifica nell'art. 2 del regolamento 2018/2026 che, se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata viene effettuata (coerentemente col regolamento (CE) n. 1221/2009) dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata viene trasmessa a un organismo competente dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2018/2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento 2018/2026.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

Con Decisione 2018/813 del 14 maggio 2018 la Commissione ha adottato il Documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura in allegato alla Decisione. La sua elaborazione avviene ai fini del Regolamento EMAS n. 1221/2009 come documento-guida per uno specifico settore economico (in questo caso l'agricoltura): segnala la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale.

Il Documento-guida sarà applicabile a decorrere dal 5 ottobre 2018. Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento di riferimento settoriale approvato in allegato alla Decisione è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) che ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Spiega la Commissione che l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende: pertanto, il documento dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore e le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

Può essere tenuto in considerazione da tutte quelle organizzazioni che, se registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit, devono valutare le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.

AdA

Scarica la Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018

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Premio EMAS Italia 2018: pubblicazione del bando di partecipazione

Premio EMAS Italia 2018: pubblicazione del bando di partecipazione

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, in occasione delle celebrazioni per i venti anni di EMAS in Italia, anche quest’anno intendono dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS premiando quelle che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo: a tal fine anche per il 2018 viene indetto il concorso per l’assegnazione del Premio EMAS Italia, importante iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale.

L’impegno in ambito EMAS, in tal senso, verrà valorizzato sia in termini di comunicazione sia in termini di efficacia delle azioni volte al coinvolgimento di tutte le parti interessate ed è per questo che verranno premiate quelle realtà che sono riuscite a raggiungere i migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e sono riusciti a organizzare iniziative che hanno ottenuto un efficace coinvolgimento di tutti i destinatari cui erano dirette.

È possibile candidarsi al Premio EMAS Italia 2018 per tre categorie di partecipazione:

  • CATEGORIA 1 - Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace
  • CATEGORIA 2 - Iniziativa promozionale o evento in ambito EMAS che abbia coinvolto in maniera più efficace i propri destinatari
  • CATEGORIA 3 - Contenuto multimediale comunicativamente più efficace

Tutte le informazioni concernenti ammissibilità, validità della partecipazione, motivi di esclusione, categorie dei premi e criteri di valutazione sono contenute all’interno del Bando di concorso. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, da compilare e inoltrare secondo le modalità indicate nel bando, scade improrogabilmente il 23 marzo 2018.

AdA

Scarica il bando di concorso

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EMAS: integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema

EMAS: integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema

La Commissione europea con Decisione 2017/2285 del 6 dicembre ha modificato le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS (introdotte con Decisione della Commissione, del 4 marzo 2013).

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico che intenda assumersi una responsabilità ambientale ed economica, migliorare le proprie prestazioni ambientali, e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale (c.d. dichiarazione ambientale). Per ottenere e mantenere la registrazione EMAS (vedi Regolamento 1221/2009), le organizzazioni devono sottoporre il proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un verificatore accreditato, al quale inoltre deve essere sottoposta la dichiarazione ambientale per la relativa convalida.

La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale per ridurre il proprio impatto ambientale. In quest’ottica i sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. Con le Linee guida contenute nella Decisione 2285/2017, la Commissione UE intende incoraggiare l’adesione al Sistema di ecogestione e audit (EMAS) fornendo una guida semplice e chiara per le organizzazioni interessate a questo sistema per migliorarne la comprensione generale, indicando gli obblighi e le modalità per aderirvi ed applicarlo, offrendo esempi e istruzioni da seguire fase per fase.

Al fine di incentivare le organizzazioni ad aderire al sistema EMAS, le linee guida mostrano in primo luogo i benefici che ne derivano:

  • maggiori risparmi in termini di efficienza;
  • minor numero di incidenti negativi;
  • miglioramento delle relazioni con le parti interessate;
  • maggiori opportunità di mercato, semplificazione degli obblighi.

Con particolare riferimento alle maggiori opportunità di mercato, le Linee guida chiariscono che:

  • la registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale (può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività);
  • nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio in quanto le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione ambientale previsti per contratto.

Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di gestione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa.

AdA

Scarica la Decisione (UE) 2017/2285 del 6 dicembre 2017

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Servizi di pulizia, serve la certificazione Emas

Servizi di pulizia, serve la certificazione Emas

Per gli appalti di servizi è necessaria la corretta stima del personale per verificare attentamente le offerte e il loro rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro oltre che evitare distorsioni della concorrenza; prevista la certificazione Emas (o equivalente) fra i requisiti di partecipazione in vista della prossima obbligatorietà a livello europeo. Sono questi alcuni dei punti caratterizzanti la bozza di bando-tipo n. 2/2017 (Schema tipo di disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo).

Lo schema tipo, in consultazione fino all'11 ottobre 2017, deve essere adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ed è corredato da diversi allegati. Prende le mosse dal modello di disciplinare redatto per i servizi e le forniture in generale, opportunamente integrato con clausole di dettaglio mirate alla disciplina di aspetti specifici e tipici dei servizi di pulizia.

La consultazione è di interesse per tutte le amministrazioni non soggette all'obbligo di acquisto centralizzato per le categorie merceologiche di cui al dm 24 dicembre 2015 (valido per il biennio 2016-2017), nonché per tutte le amministrazioni che, pur essendo tenute all'obbligatorio acquisto centralizzato, non avendo disponibilità di convenzioni e accordi quadro (il cui affidamento fosse in atto), necessitano di bandire autonomamente la gara.

Il documento pone una particolare attenzione alla fase della descrizione dei servizi oggetto di approvvigionamento anche sotto il profilo della stima del numero del personale e, quindi, per l'individuazione del costo della manodopera che è elemento fondamentale anche nella determinazione dell'importo a base di gara. È stata prevista la possibilità di suddividere l'appalto in lotti sia funzionali (più frequenti perché attinenti a immobili diversi e autonomi), sia prestazionali.

Per evitare le criticità spesso riscontrate, l'Anac invita le stazioni appaltanti a una esatta stima delle unità necessarie per l'appalto e del calcolo delle retribuzioni, per evitare che agli addetti siano riconosciute retribuzioni inferiori alle previsioni dei contratti collettivi. L'obiettivo è evitare un «elemento di alterazione del libero gioco della concorrenza, a danno delle imprese ossequiose dei minimi contrattuali». Così facendo, peraltro, sarà possibile effettuare una corretta verifica di sostenibilità-congruità dell'offerta in base all'omologo, separato dato sul costo del personale indicato in offerta dal concorrente. Fra i requisiti di partecipazione compare la certificazione delle eventuali misure connesse alla gestione ambientale che, ai sensi dell'art. 44 del Codice dei contratti pubblici, hanno come riferimento il sistema comunitario di eco-management and audit scheme (Emas) o altri sistemi riconosciuti a livello europeo o internazionale; prossimamente, infatti, il marchio di qualità ambientale (e prestazionale) dell'Unione europea, ha detto l'Anac, sarà previsto anche per un servizio, come quello del clearing.

AdA

Scarica la bozza tipo di disciplinare n. 2/2017

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Codice Appalti e Appalti Verdi: novità per chi valuta le proprie emissioni climalteranti

gppIl Governo intende apportare modifiche significative al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), attraverso un Decreto correttivo la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino allo scorso 22 febbraio 2017.

Nel quadro delle molteplici prossime rifiniture al Codice Appalti, già peraltro modificato nel 2016 con interessanti novità anche in materia di "Appalti Verdi" (Acquisti Verdi della PA - GPP), si segnala l’Articolo 38 del Decreto correttivo che interviene sull’Articolo 93 del Codice Appalti (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), con alcune modifiche di interesse per gli Operatori economici che hanno operato in direzione del contrasto ai cambiamenti climatici.

Viene infatti introdotta la cumulabilità della riduzione degli importi fideiussori per chi si dota di un Inventario delle emissioni di gas serra (certificato conforme alla ISO 14064-1) o di una Carbon footprint di prodotto (certificata conforme alla ISO/TS 14067) con le riduzioni di cui ai punti precedenti dell’art. 93. Si consideri che l’iter di approvazione di queste modifiche dovrebbe essere realizzato nell’arco di due mesi circa.

Secondo l’attuale schema di cui si è conclusa la consultazione, quindi, nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati) potranno quindi ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che in questa ipotesi normativa saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):

  • Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
  • Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
  • nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
  • Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064?1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.

Secondo lo schema di decreto, tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.

Nei contratti di servizi e forniture si conferma invece non cumulabile con le voci precedenti la riduzione fideiussoria del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, o in possesso della attestazione del Modello Organizzativo (MOG) conforme al D.Lgs. 231/2001, o di certificazione Social Accountability 8000, o di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della salute dei Lavoratori (SGSL, ex OHSAS 18001), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, o di qualifica UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

AdA

fonte Reteclima

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Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

emas linee guida ispraPubblicate dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

Il documento riporta una panoramica delle modalità attraverso le quali il Sistema delle Agenzie fornisce informazione e assistenza alle imprese in materia di rispetto degli obblighi normativi, così come previsto dall’art.32 del Regolamento 1221/2009. Particolare attenzione è data al sistema di informazione mediante siti web per il quale viene fornito un elenco di parametri di valutazione dell’efficacia dell’informazione tramite web e relativi requisiti.

Inoltre, nella linea guida sono anche fornite indicazioni per l’applicazione del disposto dell’art. 38 del Regolamento 1221/2009, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di EMAS “come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione” limitatamente alle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS ed appartenenti a settori non industriali.

AdA

Scarica la pubblicazione

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Collegato ambientale: certificazioni e ecolabel negli appalti pubblici

collegatoambientaleGli appalti verdi obbligatori sono una ventata di aria nuova per il mercato italiano: le amministrazioni pubbliche, responsabili di spese e investimenti pari al 18-20% del PIL, dal 2 febbraio 2016 devono introdurre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle proprie procedure d’appalto.

Questa è la previsione dell’Articolo 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 sulle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cd. Collegato ambientale) e si traduce in una opportunità di mercato per le imprese virtuose, che siano dotate di certificazioni ambientali o di strumenti equivalenti di prova delle proprie prestazioni ambientali.

In caso di appalto di lavori, per accertare la capacità tecnica dei candidati le stazioni appaltanti utilizzeranno le certificazioni di processo (EMAS, ISO 140001, ISO 50001 o equivalenti): per accertare la capacità tecnica in caso di appalto di servizi le pubbliche amministrazioni potranno anche richiedere Ecolabel sui servizi, beni e lavori (ndr: l'ecolabel è stato recentemente esteso anche ai servizi di ricettività turistica).

Inoltre saranno assegnati punteggi premianti per i prodotti con determinate prestazioni ambientali: la Legge 221/15 (il "Collegato ambientale", appunto) introduce nell’Articolo 83 del Codice Appalti la possibilità di dare punteggi premianti per il possesso della certificazione Ecolabel “in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso”.

Più in generale, è ora obbligatorio assegnare punteggi premianti ai prodotti che garantiscono prestazioni pari a quelle descritte nei criteri impiegati per la concessione delle certificazioni di prodotto (uno solo, molti o anche tutti i criteri): il mezzo di prova è l’apposita certificazione (Ecolabel, Nordic Swan, il futuro marchio Made Green in Italy o una certificazione equivalente).

Peraltro, la Legge 221/15 è ricca di agevolazioni per le imprese certificate:

  • Art. 16 è prevista la riduzione delle garanzie richieste in fase di candidatura per una gara per i possessori di certificazioni ambientali e per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • Art. 17 Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di certificazioni ambientali (EMAS, ISO14001, Ecolabel, ISO50001);
  • Art. 20 prevede la nascita di un nuovo strumento certificativo nazionale, il Made Green in Italy, basato sulla metodologia europea per l’impronta ecologica di prodotto (PEF)
  • Art. 43 il riconoscimento dei gestori RAEE prevede il possesso di una certificazione (ISO9000, 1400, EMAS o equivalente).

Per non limitare l’ambito di applicazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici, sarà comunque obbligatoria anche l’applicazione dei CAM di prossima emanazione. Infine, per la trasparenza dei dati, è previsto che ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni presenti nell'articolo, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi. Per il monitoraggio, vengono affidate opportune competenze all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

ttuare il GPP (Green Public Procurement, i cosiddetti acquisti verdi della pubblica amministrazione) significa promuovere concretamente i prodotti e i produttori green. Può anche significare, inoltre, spingere altri produttori a convertire i sistemi produttivi verso soluzioni a minor impatto ambientale e innovative, rendendoli più competitivi in Italia e nel mondo.

AdA

Scarica la Legge 28 dicembre 2015, n. 221

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Diagnosi energetica: obbligo entro il 5 dicembre 2015

Diagnosi-energetica-impreseSi avvicina la scadenza per le imprese obbligate a eseguire la diagnosi energetica aziendale. L’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014, approvato il 20 luglio 2014, stabilisce per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 mln €, bilancio annuo oltre 43 mln €) e le aziende a forte consumo di energia di eseguire entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS (CE/1221/2009 - Sistema di Ecogestione ed Audit) e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati del decreto.

Il D.Lgs 102/2014 prevede sanzioni per le aziende obbligate che non si doteranno di diagnosi energetica entro la scadenza del 5 dicembre 2015: da 4.000 a 40.000 € per ogni sito aziendale per chi non effettuerà la diagnosi nei tempi previsti e da 2.000 a 20.000 € per diagnosi che non rispondono ai requisiti previsti dal decreto.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, le "imprese a forte consumo di energia" sono quelle che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
•    abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
•    siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il fatturato pari almeno al 3%.

Il MiSE ha recentemente pubblicato il documento che rende disponibili a imprese e operatori del settore informazioni per facilitare l’esecuzione delle diagnosi energetiche previste all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014. Tale diagnosi costituiranno un’opportunità per le imprese di individuare i margini di miglioramento negli usi energetici e di intervenire per contenere i consumi, accrescendo il proprio vantaggio competitivo.

AdA

Scarica il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”

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