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Ecobonus e bonus casa: aggiornate le FAQ Enea

Ecobonus e bonus casa: aggiornate le FAQ Enea

L’Enea ha aggiornato al 26 marzo 2019 le domande e risposte più frequenti (FAQ) con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti, il cosiddetto “ecobonus“, e per interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico, il cosiddetto “bonus casa”.

Sul sito dell’Enea sono state, quindi, aggiornate le sezioni relative alle FAQ di natura tecnico-procedurale, rispettivamente per ecobonus e bonus casa, e quelle di natura informatica relative ad entrambe le detrazioni.

Le FAQ inerenti le detrazioni spettanti in caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, ecobonus, riguardano i seguenti argomenti:

  1. quesiti sulla procedura di trasmissione
  2. coibentazione parti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari
  3. collettori solari termici
  4. impianti termici
  5. quesiti di natura fiscale.

Le FAQ inerenti gli interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, interessano le seguenti problematiche:

  • procedura di trasmissione
  • individuazione degli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione
  • impianti fotovoltaici
  • pompe di calore
  • serramenti, porte, persiane e tapparelle
  • elettrodomestici
  • valvole termostatiche e sistemi di contabilizzazione
  • quesiti di natura fiscale
  • calcolo degli importi massimi detraibili.

Infine, le FAQ di natura informatica riguardanti gli interventi di risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che trattano i seguenti temi:

  1. compilazione e invio della pratica
  2. modifica e annullamento di una pratica già inviata
  3. condivisione delle spese degli interventi. Cointestazione della pratica
  4. mancanza, nell’elenco proposto, del Comune di residenza o nascita poiché estero o soppresso o accorpato ad altro Comune
  5. visualizzazione del sito di invio non corretta o difficoltà di utilizzo. Configurazione del browser
  6. richiesta di rinvio della mail di ricezione pratica
  7. segnalazione di campi non compilati
  8. stampa della pratica già inserita
  9. assenza di numero civico, scala o interno
  10. dimenticanza o smarrimento della password di accesso

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Sismabonus: nuova guida delle Entrate sulle detrazioni

Sismabonus: nuova guida delle Entrate sulle detrazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida aggiornata sulle detrazioni per gli interventi antisismici, meglio note come sismabonus; il vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il dl n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore e aumenta fino all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe.

Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condomini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

AdA

Scarica il vademecum

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Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 del 23 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e sulla cessione dell’Ecobonus. Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 di maggio.

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

AdA

Scarica la Circolare 17/E/2018

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Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

Ecobonus e Sismabonus, una nuova guida operativa per le detrazioni

L’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte” che rappresenta uno strumento utile alle imprese per comprendere il funzionamento degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza sismica degli edifici.

La guida dell’ANCE sulle detrazioni è strutturata in modo semplice e chiaro, con un indice “a domanda e risposta” che mira a illustrare tutte le tematiche relative a Ecobonus e Sismabonus. Non mancano poi approfondimenti di natura tecnica e fiscale.

Inoltre la guida descrive con precisione il complesso meccanismo della cessione del credito e spiega il funzionamento della piattaforma Ance-Deloitte (la piattaforma per agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta di cessione di credito corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus).

La guida è suddivisa in 7 capitoli: Sismabonus ed Ecobonus; Gli interventi agevolati; La cessione dei crediti; La qualificazione delle imprese Ance; Gli interventi nei condomini; I contratti di cessione del credito; I prodotti finanziari.

Completano la guida 13 utili allegati con l’indicazione dei documenti da controllare e conservare, tutti i riferimenti normativi e dei moduli di lettere di invito di professionisti e/o imprese e di convocazione e delibera di assemblea condominiale.

AdA

Scarica la guida operativa “Ecobonus e sismabonus e la piattaforma Ance-Deloitte”

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Sisma bonus alle demolizioni con ricostruzione

Sisma bonus alle demolizioni con ricostruzione

Il sisma bonus, lo sconto fiscale per la messa in sicurezza degli edifici con tetto massimo dell’85%, può essere utilizzato anche per le operazioni di demolizione con ricostruzione. Con una sola condizione: gli interventi dovranno essere qualificabili come ristrutturazione secondo il Dpr 380/2001. Quindi, dovranno mantenere la volumetria iniziale.

L’importante chiarimento è arrivato con la risoluzione 34/E dell’agenzia delle Entrate, per mettere finalmente un punto a una delle questioni più discusse sulla detrazione attivata dal governo a partire da marzo del 2017. Tutto nasce da un interpello di tre comproprietari di un immobile dichiarato inagibile, per il quale è in programma una demolizione con «fedele ricostruzione».

Per rispondere, l’Agenzia riepiloga, anzitutto, le caratteristiche dello sconto fiscale, che potrà essere «guadagnato» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi che, secondo il Tuir, sono qualificati come di «adozione di misure antisismiche». La premessa, allora, è che il Consiglio superiore dei lavori pubblici (l’organo tecnico consultivo del ministero delle Infrastrutture), con il parere n. 27/2018, ha precisato che gli interventi di demolizione con ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento, possono essere qualificati come «ristrutturazione edilizia» in base al Dpr 380/2001. E che, quindi, questi interventi possono essere tranquillamente considerati antisismici in base alla definizione del Tuir, purché siano «progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni».

Detto questo, allora, la risoluzione conclude: «Si ritiene che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione» per la messa in sicurezza in chiave antisismica, «sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione». Quindi sarà fondamentale considerare la volumetria.

Nel caso in esame, allora, «ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione».

Non è l’unica questione affrontata dalla risoluzione. L’Agenzia, infatti, chiarisce altri due punti. In materia di ripartizione degli sconti, «qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori». Non è quindi necessario agganciarsi soltanto alle quote di proprietà.

Infine, una precisazione in materia di Iva. «Alla fattispecie descritta nell’istanza di interpello (demolizione con fedele ricostruzione)», secondo l’Agenzia può essere applicata «l’aliquota Iva agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l’aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori». È scontato che il discorso, fatte queste premesse, sarà tutto differente per gli interventi di nuova costruzione. A loro saranno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad esempio, per la prima casa, gli immobili strumentali, gli immobili di lusso).

AdA

fonte Sole24Ore 116/18 GL

Scarica la risoluzione 34/E dell’Agenzia delle Entrate

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Casa Sicura: agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive

Casa Sicura è la nuova agevolazione fiscale per interventi edilizi antisismici voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia. L’agevolazione consente di ottenere la detrazione fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ed i lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Il cosiddetto “Sismabonus” riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale. Per accedere all'agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.

Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento. L’agevolazione si applica a interventi su abitazioni (prima o seconda casa), parti comuni di condomini e immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è disponibile la Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel - aggiornata a marzo 2015.

Possono essere portate in detrazione le spese per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare, il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori ed il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio). La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del credito saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

AdA

Scarica l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003

Scarica la Classificazione sismica 2015 per Comune

Scarica il Decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65

Scarica le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (allegato A del decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65)

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