L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida aggiornata sulle detrazioni per gli interventi antisismici, meglio note come sismabonus; il vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il dl n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore e aumenta fino all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe.
Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condomini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
AdA