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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

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Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 23 novembre 2018, sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie su singole unità abitative o parti condominiali, box auto o immobili già ristrutturati.

Le novità di rilievo analizzate nella guida sono relative alla proroga della maggiore detrazione Irpef, ai beneficiari del diritto alle detrazioni ed alle comunicazioni all’Enea dei lavori effettuati.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018 (come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La guida intende fornire utili chiarimenti su come funziona la detrazione Irpef del 50% sui lavori di riqualificazione edilizia e le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Nella guida, inoltre, un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef; è corredata di apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili, un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

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Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 del 23 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e sulla cessione dell’Ecobonus. Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 di maggio.

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

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Scarica la Circolare 17/E/2018

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Visure: disponibile la superficie catastale di 57 milioni di immobili

immobili-mappe-catasto-piantine--258x258Una novità che semplifica la vita ai proprietari, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Dal 9 novembre l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998.

Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Le visure si arricchiscono di un’altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi.

In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini interessati potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell’Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.

La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna, non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un dato di superficie “incoerente”, in attesa delle opportune verifiche nell’ambito delle attività di allineamento delle banche dati.

Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale.

Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

cop guida ristrutturazioniedilizieL’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione, Ufficio Comunicazione multimediale e internet, ha pubblicato lo scorso settembre la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che intende fornire al consumatore le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.
Al capitolo “Altre spese ammesse all’agevolazione”, vengono citate le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - regolamento concernente le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici,  ex legge 46/90 (impianti elettrici) - e delle norme UNI, elaborate dal CIG-Comitato Italiano Gas per gli impianti a metano (legge 1083/71 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”).
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio di 96.000 euro per unità immobiliare
  • dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso i maggiori benefici anche alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Scarica la Guida

mb

Fonte UNI

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