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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i nuovi requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Il regolamento dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articoli 12 e 13 Decreto Ministeriale 120/2014).

Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche sono state regolate dalle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6  e n. 7  del 30 maggio 2017. La data di entrata in vigore delle deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017 è il 16 ottobre 2017: le istanze presentate sino al 15 ottobre 2017 saranno esaminate dalla Sezione secondo la precedente normativa (deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 e seguenti).

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da tale data anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. La verifica di aggiornamento dell'idoneità potrà essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (dal 2 gennaio 2021).

Le verifiche si compongono di più moduli: un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie interessate e 4 moduli specialistici così suddivisi:
1.    trasporto categorie 1 - 4 - 5
2.    l'intermediazione cat. 8
3.    bonifiche cat. 9
4.    bonifiche amianto cat. 10.

All'interno di ciascun modulo sono indicati gli specifici argomenti (allegato C alla deliberazione 6/2017) ed in base ad essi verranno formulati i quiz dai quali verranno estratte le 80 domande per la singola sessione d'esame.

AdA

Scarica la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017

Scarica la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

Scarica i i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico

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Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Cantieri: terre e rocce da scavo riutilizzabili senza nullaosta preventivo

Eliminate le autorizzazioni preventive per le terre e rocce da scavo. Come già annunciato, dal 22 agosto è entrato in vigore il Dpr 120/2017 che per l’utilizzo di questi materiali si basa su un modello di controllo ex post, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. Il decreto (che attua la delega contenuta nell’articolo 8 del Dl 133/2014) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 agosto scorso ed entrato in vigore il 22 agosto: di fatto è un testo unico integrato, autosufficiente.
Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli.

Una particolare menzione merita l’amianto: l’articolo 4, comma 4, stabilisce che per l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione.
La stessa norma definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Ad esempio il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
Se terre e rocce contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti a quelli di origine naturale non può superare il 20% in peso.
Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo; può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 5. Decorsa la durata del deposito intermedio, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta all’autorità competente l’impiego delle terre e rocce in conformità al piano previsto per i grandi cantieri (articolo 9) o alla dichiarazione prevista per i piccoli cantieri (articolo 21). Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i grandi cantieri, il proponente o l’esecutore, in caso di modifica sostanziale dei requisiti relativi ai sottoprodotti e indicati nel piano di utilizzo, possono aggiornare il piano e trasmetterlo telematicamente all’Arpa con adeguata motivazione. Le integrazioni possono essere richieste solo entro 30 giorni, decorsi i quali la documentazione si intende completa.
Sul fronte dei piccoli cantieri, si riprende la sostanza dell’articolo 41-bis, Dl 69/2013 sull’uso come sottoprodotti di terre e rocce destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri usi sul suolo. A tal fine, il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle Csc (concentrazioni soglie di contaminazione) previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. Il termine di utilizzo può essere prorogato, motivandolo, una sola volta e per sei mesi.

AdA

fonte Sole24Ore 223/17 PF

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FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu. Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017.

Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Regolamento (UE) n. 517/2014:

  • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu);
  • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
  • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
  • Eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

Scarica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 del 25 luglio 2017

AdA

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Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Classificazione rifiuti e scarti di lavorazione. Corte Ue

Con ordinanza numero 37460, depositata a fine luglio, la Corte di cassazione, sezione III penale, ha rinviato ai giudici europei di Lussemburgo la soluzione della problematica relativa alle modalità di classificazione dei rifiuti. In particolare di quelli individuati dal relativo elenco europeo come “voci specchio o speculari” perché a volte pericolosi e a volte no, in ragione della presenza in essi di sostanze pericolose.

Ma come trovare la presenza di tali sostanze e soprattutto di quali, di tutte o solo di alcune? Alla soluzione sono anche legate le sorti di numerose aziende che hanno subito misure cautelari, e la cui revoca è stata impugnata dalla procura della Repubblica di Roma dinanzi alla Cassazione.

La diatriba è risalente e, nel tempo, ha visto fronteggiarsi due scuole di pensiero: la prima (più velleitaria e ancorata alla legge 116/2015, ritenuta ancora vigente nonostante le nuove norme Ue) sostiene che un rifiuto è non pericoloso solo se si ha la conoscenza certa della sua composizione. Altrimenti opera la presunzione assoluta di pericolosità. Per la seconda (più realista e ancorata alle nuove norme Ue), invece, occorre considerare la ricerca di tutte le sostanze pericolose considerate ubiquitarie e di tutte le eventuali sostanze specifiche, pertinenti con il processo di produzione del rifiuto.

La Cassazione accogliendo buona parte delle conclusioni del procuratore generale, il quale però aveva posto le questioni con un maggior grado di dettaglio, ha rimesso gli atti a Lussemburgo. Infatti, la Corte ha avuto un ragionevole dubbio sull'ambito di operatività del Regolamento Ue 1357/2014 e della decisione 2014/955/Ue, applicabili in tutti gli Stati membri dal I giugno 2015 (e richiamati dall'articolo 9, Dl Sud in corso di conversione).

Per il momento, dunque, è tutto sospeso, in attesa che i giudici si pronuncino su quattro quesiti:

  • se la decisione 2014/955/Ue e il regolamento Ue 1357/2014 vadano o meno interpretati, per la classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il loro produttore, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione e in quali eventuali limiti;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
  • se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose si possa effettuare secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
  • se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

AdA

fonte Sole24Ore200/17 PF

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Rischio industriale. Pubblicazione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso III

Rischio industriale. Pubblicazione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso III

È disponibile on-line la traduzione in italiano, predisposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), delle “Questions & Answers” sulla direttiva 2012/18/UE – Seveso III, edite nel mese di marzo 2016 dalla Commissione europea.

Il documento riporta le risposte ai quesiti formulati in ambito europeo in merito all’applicazione delle disposizioni della direttiva, elaborate dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri.

Il lavoro, effettuato dall’ISPRA su incarico del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.105/2015, costituisce un utile strumento per semplificare l’accesso ai contenuti della direttiva Seveso III, e in particolare ai quesiti emersi in fase di attuazione della direttiva al fine di sensibilizzare coloro i quali sono impegnati nella gestione degli impianti industriali in Italia all’adozione di una politica di prevenzione del rischio maggiormente attenta e consapevole.

Scarica il documento Questions & Answers europee sulla Direttiva 2012/18/UE – Seveso III

AdA

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Terre e rocce da scavo, gestione semplificata

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:
•    la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
•    la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
•    l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
•    la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza unificata, ed è tornato all’esame del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di un migliore adeguamento alle condizioni e alle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli;
  • la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.

Il provvedimento risolve le criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”.

AdA

fonte Presidenza del Consiglio

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Cambiamenti climatici. Allo studio la ISO 14080

I gas serra (GHG) sono identificati come la causa principale del cambiamento climatico. Per affrontare questo problema, si stanno sviluppando iniziative su scala internazionale, regionale, nazionale e locale al fine di limitare le concentrazioni di GHG nell'atmosfera terrestre. La futura ISO 14080 - in corso di elaborazione - aiuterà i poteri pubblici e l'industria a strutturare azioni credibili, trasparenti e coerenti a favore del clima.

Dal titolo “Greenhouse gas management and related activities - Framework and principles for methodologies on climate actions”, la norma ha l’obiettivo di fornire a tutte le parti coinvolte un quadro per lo sviluppo di metodologie omogenee, comparabili e più mirate nella lotta ai cambiamenti climatici, delle vere e proprie linee guida per la messa a punto di efficaci attività di mitigazione e di adattamento.

Attualmente allo stadio di draft international standard (DIS), la futura norma intende fornire un quadro generale per lo sviluppo di metodologie in favore del clima, oltre alla loro revisione e gestione nel tempo.

Tali metodologie terranno conto delle politiche in vigore in materia di cambiamento climatico, dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs) contenute nell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi. Fornisce altresì esempi metodologici per armonizzare le azioni e incoraggiare la diffusione delle informazioni sul clima, incluse quelle relative ai piani finanziari.
La pubblicazione è prevista per il 2018.

mb


Fonte UNI

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Termoregolazione e contabilizzazione del calore: il Ministero pubblica le Faq in vista della scadenza del 30 giugno

Il 30 giugno 2017 scade il termine, fissato dal decreto legge 244/2016, per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.

L'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici è stato introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014.

Per agevolare l’applicazione della normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini. Il documento, che potrà essere aggiornato con ulteriori chiarimenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria.

AdA

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Efficienza energetica nella PA: le linee guida ENEA e GSE

prepacIl Ministero delle Sviluppo Economico ha pubblicato le linee guida predisposte da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal GSE (Gestore Servizi Energetici) relative alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale.

Le linee guida predisposte in attuazione dell’articolo 16, comma 3 del D.M. 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale", illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell’ammissione al “Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale” (PREPAC) che ha l'obiettivo di efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.

Il documento descrive gli interventi e le spese ammissibili al PREPAC e illustra le modalità di redazione della proposta progettuale, relativamente ai contenuti minimi previsti, alla documentazione necessaria a soddisfarli e alle schede (sia descrittive che di sintesi degli interventi).

In più, fornisce le indicazioni operative sulla valutazione dei consumi energetici, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione, la vita utile degli interventi, le modalità previste per il calcolo del risparmio energetico, delle emissioni di CO2 evitate e del costo del kWh risparmiato.

Negli Allegati, accanto alle schede format (anagrafica, interventi, sintesi), sono riportati i criteri adottati per la valutazione delle proposte progettuali e il quadro di riferimento della principale normativa in materia di efficienza energetica.

La riqualificazione energetica degli edifici pubblici è stata prevista dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che fissa l'obbligo dell’efficientamento di almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato.
 
Il D.lgs. 102/2014, con cui è stata recepita la direttiva europea, ha previsto per questi obiettivi uno stanziamento complessivo di 355 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

AdA

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Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze

leadImage miniPubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il documento “Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle sostanze".

Nell’ambito del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque, l’ISPRA svolge una funzione di coordinamento e indirizzo tecnico-scientifico nei confronti di Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Il documento amplia e aggiorna le informazioni utili per la scelta delle sostanze da considerare nella programmazione del monitoraggio, già fornite in precedenti documenti di indirizzo predisposti dall’Istituto. Tali informazioni riguardano le sostanze rilevanti individuate dalla normativa comunitaria e nazionale, i dati di vendita, la pericolosità, i dati di monitoraggio e le indicazioni ottenute con l’utilizzo di indici di previsione dell’esposizione.

Nel documento è inoltre trattato il tema dei prodotti di degradazione, tuttora poco considerati nei programmi di monitoraggio e viene affrontato in via preliminare il tema della priorità per i sedimenti. Viene presentata infine la problematica delle miscele, per i possibili effetti cumulativi, di cui si dovrebbe tener conto nella programmazione del monitoraggio.

AdA

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