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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

ISPRA: sostenibilità ambientale dell'uso dei pesticidi

ispra pesticidiPubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il documento “Sostenibilità ambientale dell’uso dei pesticidi. Il bacino del fiume Po”.

Il rapporto studia la contaminazione da pesticidi del bacino del Po, il più importante d’Italia per dimensione e per concentrazione delle attività umane. Un monitoraggio esteso dell’area (sviluppato nell’ambito del monitoraggio nazionale coordinato da ISPRA che coinvolge le Regioni e le ARPA/APPA) ha consentito di studiare l’evoluzione della contaminazione a partire dal 2003.

È stata analizzata la presenza nel fiume e nelle acque sotterranee dell’intero bacino di alcuni erbicidi non più usati da anni (atrazina, simazina, alaclor). Questo ha permesso di approfondire aspetti relativi alla sostenibilità dell’inquinamento chimico e in particolare alla capacità del bacino di rispondere a fattori di stress antropico, confrontando i dati di contaminazione con i limiti di legge previsti in fase di autorizzazione.

Il rapporto inoltre affronta il problema della valutazione di pericolo per alcune sostanze “estremamente preoccupanti” quali le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, gli interferenti endocrini. Non essendoci una soglia di pericolo per queste tipologie di sostanze, non è possibile stabilire un livello di sicurezza e quindi risultano rilevanti anche le basse concentrazioni a cui sono esposti gli organismi viventi.

Viene infine affrontato il tema delle miscele di sostanze rilevate nei siti di monitoraggio del bacino, e le problematiche dovute alle lacune conoscitive degli effetti cumulativi.

AdA

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Campania, aggiornata la normativa su efficienza energetica, APE e funzionamento impianti termici

impianti efficientiLa Regione Campania ha approvato il disegno di legge su “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, aggiornando così la normativa di riferimento su efficienza energetica, preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e funzionamento Impianti Termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

In particolare il DdL disciplina l’istituzione del Catasto Energetico Regionale, diviso nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, che permetterà alla Regione di avere a disposizione uno strumento per le operazioni di verifica e controllo come richiesto dalla norma nazionale, ma anche di analisi per la pianificazione delle azioni di sostegno dell’uso efficiente dell’energia e, comunque, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione.

Grazie al monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e ai database di dati energetici degli edifici e degli impianti installati, la Regione potrà analizzare l’andamento dei trend di consumo e il fabbisogno necessari per definire le azioni di promozione e sostegno, e si potranno pianificare gli interventi di riqualificazione, con un conseguente vantaggio per l’occupazione e la crescita economica.

Per quanto concerne le attività previste di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, è previsto che i comuni con più di quarantamila abitanti o le province siano responsabili dei controlli con le modalità e le cadenze previste nell'articolato normativo e nei suoi allegati.

Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

AdA

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Efficientamento energetico: 100 milioni di euro per le imprese del Sud

efficientamento energeticoNella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2016 con il quale il Ministero dello Sviluppo economico definisce le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

Le risorse disponibili, già assegnate con precedente decreto del 29 luglio 2015 a valere sull’Asse IV - Efficienza energetica - del PON, ammontano a 100 milioni di euro. L’avviso prevede, fermo restando il rispetto dei requisiti generali di cui alla normativa dei contratti di sviluppo, l’agevolabilità dei soli programmi di sviluppo per la tutela ambientalecon esclusione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione – che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive.

Possono accedere delle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano programmi in relazione ad unità locali riferibili ai settori di attività economica qualificabili come energivori. L’allegato al decreto del 7 dicembre indica le attività economiche ammissibili con richiamo ai codici ATECO. Possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

I programmi agevolabili devono riguardare unità locali localizzate nelle Regioni meno sviluppate: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. Le domande per l'accesso alle agevolazioni possono essere presentate a partire dal 26 aprile 2017.

AdA

Scarica il decreto 7 dicembre 2016

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Prorogati gli incentivi per efficienza energetica e impianti a biomasse

biomassaL'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Oltre alle disposizioni per il superamento delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, il provvedimento contiene anche la proroga al 2017 della durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, in presenza di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a determinati criteri.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.

Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell’importo del suddetto incentivo. Il nuovo criterio stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.

AdA

fonte servizio del bilancio del Senato

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Requisiti acustici degli edifici, nuovi aggiornamenti

requisiti acustici edificiIl Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto 11 gennaio 2017 ”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”, in relazione allo stato dell’arte degli standard di buona tecnica in materia.

In particolare il Decreto 11 Gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono:

  • quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
  • almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.

AdA

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Appalti Pa e trasmittanze termiche dei serramenti: dal 13 febbraio in vigore i nuovi valori

GPP logoIl prossimo 13 Febbraio entrerà in vigore il D.M. 11 Gennaio 2017 che adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Questo provvedimento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi.

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto, di fatto, l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare i criteri ambientali minimi così come evidenziato nell’art 34 recante «Criteri di sostenibilità energetica e ambientale» che stabilisce l'introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.

I criteri inseriti nel D.M. 11 Gennaio 2017 si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il documento specifica che un appalto può essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP) se include almeno i criteri di base. Le stazioni appaltanti però sono invitate ad utilizzare anche i criteri premiali quando aggiudicano la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i criteri ambientali di base c’è quello della selezione dei candidati; secondo questo criterio l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti. Vengono forniti i criteri minimi sia per gruppi di edifici che per singoli edifici. Tra le specifiche tecniche dei gruppi di edifici: l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Alcune specifiche tecniche dei singoli edifici interessano direttamente l’involucro edilizio e, nello specifico, i serramenti e/o i materiali/componenti: la prestazione energetica, la protezione solare e il comfort acustico.

AdA

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Fonti rinnovabili, lo step del 50% slitta al 2018

isolamento-termicoIl decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2016 e attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge - prevede lo slittamento di un anno dei termini del Dlgs 28/2011, cioè di quella norma che fissava al 1° gennaio 2017 l’obbligo, in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, di portare al 50% (da un precedente 35%) la percentuale di copertura dei consumi per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria attraverso fonti rinnovabili. La nuova data da segnare come traguardo è, dunque, il 1° gennaio 2018.  «Un posticipo a metà - commenta Matteo Serraino, Ege o Esperto in Gestione dell’Energia per Manital, azienda attiva nel facility management -. Perché il 28/2011, in realtà, oltre a prescrivere l’obbligo di una percentuale di copertura da rinnovabili dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva e per scaldare l’acqua sanitaria, parla di un incremento, a partire dal 1° gennaio 2017, della potenza di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili. E, su questo punto, il Milleproroghe non si è espresso».

La regola discende dal Dlgs 28/2011, varato sei anni fa e che, a sua volta, recepisce la direttiva comunitaria 2009/28/CE. Riguarda tutte le nuove costruzioni, i fabbricati demoliti e ricostruiti, quelli con una ristrutturazione completa di involucro, qualsiasi sia la destinazione d’uso ed è cogente, pena il mancato rilascio del permesso di costruire. Percentuali ancora più performanti per gli edifici pubblici.

L’entrata in vigore è avvenuta per step: da una copertura minima iniziale dei consumi da rinnovabili del 20% si è passati poi al 35%. Dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuti salire al 50%, ma il Milleproroghe ha rinviato questo passaggio al 1° gennaio 2018.
«Rispetto a quanto previsto in precedenza - prosegue Serraino - questo decreto ha comportato comunque una rivoluzione per il settore. Se negli anni Novanta si faceva solo riferimento alle rinnovabili per gli edifici pubblici e in quelli Duemila l’obiettivo era la produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, dopo la normativa comunitaria del 2009 tutto è cambiato».

La produzione pulita, infatti, deve essere garantita in loco, con un intervento strutturale: non vale acquistarla in rete. Ciò comporta che, sotto l’aspetto delle tecnologie impiegate, per garantire la climatizzazione invernale/estiva e l’acqua calda sanitaria da rinnovabile (comunque anche oggi, con un limite fissato al 35%) gli edifici nuovi o ristrutturati devono essere dotati di pannelli solari termici, pompe di calore, caldaie a biomassa. Per ciò che riguarda l’elettrico, il decreto non parla esplicitamente di fotovoltaico, ma questa è la tecnologia cui, implicitamente, si fa riferimento. Nel determinare la quota di elettricità minima garantita da fonte rinnovabile si parla, infatti, di un minimo di potenza installata in rapporto alla superficie di copertura del fabbricato.

Per ciò che riguarda, infine, le deroghe, per chi è allacciato a una rete di teleriscaldamento sono previste per la produzione di acqua calda e climatizzazione. Resta però l’obbligo sul fronte dell’elettricità. Le percentuali di copertura dei consumi per gli usi termici sono invece ridotte della metà nei centri storici, dove è oggettivamente più difficile installare sistemi rinnovabili. Infine, in caso di impedimenti accertati e comprovati da una relazione tecnica (se, ad esempio, nel fabbricato non c’è oggettivamente spazio per installare una pompa di calore), l’edificio deve però dimostrare di ridurre i consumi con interventi di efficienza energetica. Nel caso peggiore, cioè a fronte dell’impossibilità totale di installare un sistema rinnovabile, occorre tagliare del 50% i consumi rispetto agli obblighi minimi di legge. Come dire: obbligatorio puntare sull’involucro.

AdA

fonte Sole24Ore 36/17 SR e MCV

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Bioliquidi sostenibili e cogenerazione ad alto rendimento: online le Procedure Applicative

BiocarburantiPubblicato dal Gse il documento per il riconoscimento della maggiore valorizzazione dell’energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il documento contiene le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti.

Il documento inoltre integra le modalità di presentazione delle richieste da parte degli operatori per ottenere il riconoscimento del funzionamento delle unità di cogenerazione come CAR e poter quindi accedere agli incentivi previsti dai Certificati Bianchi (CB-CAR).

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio conseguente alla riconversione, l’impianto riconvertito, potrà ottenere i Certificati Bianchi con una maggiorazione degli incentivi in funzione dell’intervento effettuato e della capacità di generazione dell'impianto stesso.

In attesa di specifiche funzionalità del Portale RICOGE, le informazioni aggiuntive a quelle riportate al paragrafo 2.3.1 della procedura, devono essere inserite in un’apposita relazione tecnica e caricate sul Portale all’atto della presentazione della richiesta.

AdA

Scarica le Procedure Applicative

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Edifici pubblici: nuovi criteri ambientali per servizi di progettazione

gazz2-300x192Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto  dell’ 11 Gennaio 2017  del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.
Nel testo viene specificato che “ Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008, sono adottati i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  agli  allegati tecnici del presente decreto, facenti parte  integrante  del  decreto stesso, di prodotti/servizi" di seguito indicati:

  • «Fornitura e il servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni“(allegato 1);
  • “Affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  pubblici“(allegato 2);
  • «Forniture di prodotti tessili» (allegato 3)

Viene, tra l’altro specificato che  la disposizione è stata emanata visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 e,  in particolare, l’art. 34 recante «Criteri di sostenibilita’  energetica e  ambientale»  che determina l’introduzione obbligatoria  nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  e  che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.
Nel testo viene sottolineato anche il Decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale  sono  stati adottati i criteri ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  «prodotti tessili» e di «arredi per ufficio»;
Si specifica, altresì, che al comma 2 dell’articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti” ; il comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti  è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.
Il testo, specifica, altresì, che il decreto 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del  21 gennaio 2016) ha adottato i “ criteri  ambientali minimi per l’«affidamento di servizi di progettazione e lavori per lanuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per  la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

mb

Scarica il Decreto 11/01/2017

Fonte Ministero Ambiente

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SISTRI: ulteriore rinvio al 31/12/2017

SISTRI 24Il rinvio è previsto dall’art. 12, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.

Con tale decreto viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, e stabilisce che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché le relative sanzioni.

Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, come la mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI, non si applicano.

In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

AdA

Scarica la GU n. 304 del 30 Dicembre 2016

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