Il rinvio è previsto dall’art. 12, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016.
Con tale decreto viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, e stabilisce che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché le relative sanzioni.
Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario è prevista la riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2).
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, come la mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI, non si applicano.
In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.
AdA