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Edifici pubblici: nuovi criteri ambientali per servizi di progettazione

gazz2-300x192Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto  dell’ 11 Gennaio 2017  del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.
Nel testo viene specificato che “ Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008, sono adottati i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  agli  allegati tecnici del presente decreto, facenti parte  integrante  del  decreto stesso, di prodotti/servizi" di seguito indicati:

  • «Fornitura e il servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni“(allegato 1);
  • “Affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  pubblici“(allegato 2);
  • «Forniture di prodotti tessili» (allegato 3)

Viene, tra l’altro specificato che  la disposizione è stata emanata visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 e,  in particolare, l’art. 34 recante «Criteri di sostenibilita’  energetica e  ambientale»  che determina l’introduzione obbligatoria  nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  e  che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.
Nel testo viene sottolineato anche il Decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale  sono  stati adottati i criteri ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  «prodotti tessili» e di «arredi per ufficio»;
Si specifica, altresì, che al comma 2 dell’articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti” ; il comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti  è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.
Il testo, specifica, altresì, che il decreto 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del  21 gennaio 2016) ha adottato i “ criteri  ambientali minimi per l’«affidamento di servizi di progettazione e lavori per lanuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per  la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

mb

Scarica il Decreto 11/01/2017

Fonte Ministero Ambiente

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Certificati bianchi. A breve il decreto con le nuove regole

CERTIFICATI BIANCHIIn arrivo con un decreto a doppia firma dei ministri Carlo Calenda (Sviluppo Economico) e Gian Luca Galletti (Ambiente) le nuove norme sull’efficienza energetica dei certificati bianchi. Il testo del decreto, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prima di Natale è stato “chiuso” nella sua forma definitiva con il consenso finale della Conferenza Unificata, cioè le Regioni.
Nel testo il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con l’Ambiente, dice che entro il 2020 l’Italia deve risparmiare ogni anno 20 megatep di energia primaria. Sembrano parole in codice: significa che secondo la Strategia energetica nazionale ogni anno bisogna risparmiare l’energia equivalente a quella di 20 milioni di tonnellate di petrolio (Tep significa tonnellata equivalente petrolio). Il decreto dice che di questo risparmio, l’energia di almeno 7 megatep di energia primaria (equivalenti a milioni di tonnellate di petrolio) deve venire dai cosiddetti certificati bianchi.
Sono tenuti ad adottare il meccanismo di efficienza energetica i distributori di corrente e di gas che hanno più di 50mila clienti allacciati. Gli obiettivi di efficienza energetica negli usi finali da raggiungere sono 7,14 milioni di tonnellate equivalenti petrolio per quest’anno, nel 2018 altri 8,32 milioni, 9,71 milioni nel 2019, infine 11,19 milioni di Tep nel 2020. Il controllo stringente sarà fatto dall’Autorità dell’energia, dal Gse (Gestore dei servizi energetici) e dagli scienziati dell’Enea e dell’Rse.
I certificati bianchi sono uno strumento nato nel 2001 e si basa su un meccanismo di mercato. Viene imposto alle aziende elettriche e del gas (formalmente, i distributori di energia elettrica e gas) un obiettivo di riduzione dei consumi negli usi finali. I loro clienti devono consumare meglio, in modo più intelligente. Se non raggiungono le riduzioni di consumi, le aziende di luce e gas vengono sanzionate. Per conseguire questi obiettivi, le aziende energetiche possono condurre investimenti in proprio, oppure acquistare i diritti sul mercato dei certificati bianchi, cioè progetti e investimenti in efficienza energetica condotti da imprese terze in settori differenti, come nell’industria, nell’edilizia, nei servizi, nel trasporto, nell’agricoltura, nell’illuminazione pubblica.
In questo modo le imprese di settori diversi che investono in efficienza energetica ricevono un incentivo dalla vendita dei certificati bianchi alle aziende energetiche che devono conseguire l’obiettivo di risparmio. Introdotto una quindicina d’anni fa, nei primi tempi il sistema dei certificati bianchi ebbe effetti soprattutto nelle case, negozi e uffici (le aziende elettriche per esempio regalavano le lampadine a risparmio energetico, che allora erano una novità sorprendente), mentre negli ultimi anni gli interventi di efficienza sono stati condotti soprattutto nel settore industriale e i certificati bianchi sono stati dati per l’80% a società di servizi energetici, le quali li hanno rivenduti sul mercato.
Il decreto prevede quattro tipologie di risparmio conseguito: risparmio di elettricità, di gas, di altre forme di energia nei trasporti, di altre forme di energia in settori diversi dai trasporti. Vi si può ricorrere in tanti modi diversi, come realizzando impianti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure allestendo flotte di mezzi di trasporto elettrici, a gas, idrogeno.
Il sistema dei certificati bianchi pare funzionare, anche se è giunto il momento di rinfrescarlo con il nuovo decreto. Nel 2015 è stato censito che in tutto, dal 2001, è stata risparmiata l’energia equivalente a 21,8 milioni di tonnellate di petrolio, pari a un giacimento il cui sfruttamento non ha emesso un fil di fumo, non ha mosso una petroliera e non ha inquinato.

Fonte: Il Sole 24 ORE

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Fondi per l'efficientamento energetico delle scuole. Prorogato il Bando.

Efficienza scuoleCon la pubblicazione del Comunicato di apertura dello sportello sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è nuovamente possibile presentare le domande di ammissione a valere sul Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, ai sensi dell’articolo 9 del DL 91/2014. Il bando, così come riprogrammato dal DM 40/2016, promuove, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (0,25%), la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico ed universitario, ivi compresi gli asili nido e gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Possono accedere ai prestiti agevolati:

  • i Soggetti pubblici proprietari degli immobili;
  • i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici sopra descritti;
  • i Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi dell’articolo 33,comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001,n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.

Le risorse disponibili ammontano ad euro 247.093.955,15 e saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze, previo verifica della corretta compilazione e delle completezza documentale delle stesse.Le modalità di accesso al bando, di concessione e di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, sono contenute nel Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015. E’ stato firmato dal Ministro Galletti il decreto che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati. La nuova scadenza entro cui presentare le istanze è fissata per le ore 17,00 del 30 giugno 2017. I moduli di domanda di ammissione all’agevolazione da compilare per la presentazione delle istanze sono allegati in calce al DM 40/2016.

Decreto interministeriale n. 66/2015

Decreto ministeriale n. 40/2016

Decreto ministeriale n. 282/2016 proroga

mb

Fonte: Ministero dell'Ambiente

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Amianto. Dal Ministero per l'Ambiente 17 milioni alle imprese per bonifiche

bonifica amianto2Un finanziamento di 17 milioni di euro per le imprese che effettuano interventi di bonifica dall’amianto. È quanto stabilisce il decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre.
Nel dettaglio si prevede un credito d’imposta al 50% delle spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto (come previsto nell’articolo 56 del Collegato Ambientale) su beni e strutture produttive effettuati e conclusi entro il 2016, stabilendo che il finanziamento complessivo è pari a 17 milioni di euro, e che l’agevolazione non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 20 mila euro.
“Un passo fondamentale – afferma il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – che mi auguro possa dare ulteriore slancio ed efficacia al percorso intrapreso per liberare l’Italia dall’amianto, anche puntando ad un maggiore coinvolgimento delle imprese, con nuove risorse e più trasparenza”.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti e nelle condizioni del regolamento europeo che prevede che il finanziamento pubblico alle imprese uniche non possa superare, nel triennio, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi, e 200 mila euro per le altre.  
Sono invece escluse le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono disciplinate da altri regolamenti comunitari.
Il Credito d’Imposta verrà concesso solo per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, non per il semplice incapsulamento o confinamento. Saranno  finanziati solo gli interventi conclusi, quelli di cui l’impresa può comprovare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smaltimento in discarica dell’amianto entro il 31 dicembre 2016.
Le imprese potranno presentare le domande a partire dal 16 novembre 2016, tramite il portale web accessibile dalla home page del Ministero dell’Ambiente.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero comunicherà alle imprese il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Per garantire la massima trasparenza e la maggiore comprensione possibile del modulo di presentazione delle istanze, sono inoltre già disponibili, sulla pagina web del portale, le linee guida alla predisposizione delle domande e le FAQ, ed è attivo un call center dedicato ai numeri di telefono 06/76291257 - 06/76291258 - 06/76291463.

mb

Scarica il Decreto

Fonte Ministero dell'Ambiente

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Sistri, parte la seconda fase. In arrivo decreto per esentare imprese ed enti fino a 10 dipendenti

usb sistriDal 3 marzo 2014 è scattato l'obbligo di utilizzo del SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) anche per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio.

In base a quanto disposto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:

  1. “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
  2. “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
  3. in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
  4. “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
  5. “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
  6.  “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

Sono invece esclusi dall’obbligo di adesione al Sistri i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione). Tali soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

Sanzioni slittano al 1° gennaio 2015

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (n. 150/2013), è stato posticipato al 1° gennaio 2015 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al Sistri che, pertanto, non si applicano fino al 31 dicembre 2014.

Decreto per esentare le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

Il 28 febbraio scorso il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare ha diramato uno schema di decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Questo decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Le istanze avanzate dai 'piccoli produttori' sono tenute nella massima considerazione. È infatti in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi. Il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un “decollo” della fase 2 che sia meno problematica possibile”, ha spiegato il neo ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

Per i professionisti niente obbligo di adesione al Sistri

Con la circolare n. 1/2013 del Minambiente, è stato precisato che per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, dall'obbligo di adesione al Sistri sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, cioè i professionisti.

La copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario

Nel quadro sinottico relativo agli aspetti normativi del Sistri, pubblicato sul sito www.sistri.it, il Ministero ha precisato che fino a quando non entrano in vigore le sanzioni relative al Sistri, la copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario.

Rifiuti quantificabili anche in volumi

Nella scheda Sistri la quantificazione del rifiuto può essere espressa anche con il volume. Le procedure di riallineamento devono riguardare anche i delegati. In corso di valutazione sui tavoli tematici la duplicazione scheda movimentazione per conferimenti periodici.

AdA

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Dall'ISPRA una Guida per la valutazione del dissesto idrogeologico

LG ISPRALe Linee Guida sono il frutto di un’iniziativa congiunta promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) finalizzata alla definizione di misure ed interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in aree agricole e forestali. Le attività agro-forestali, attraverso pratiche di gestione sostenibile, possono infatti incidere positivamente sul presidio del territorio e sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto, tenuto conto che buona parte del Paese è tuttora rurale.
Le Linee Guida propongono indirizzi e metodologie che, sulla base dell’integrazione di banche dati territoriali dei comparti ambiente e agricoltura, consentono l’individuazione, su tutto il territorio nazionale, delle aree prioritarie di intervento e delle misure di mitigazione più idonee, in aree agro-forestali sia attive sia abbandonate.
Gli interventi proposti, essendo di tipo estensivo, rientrano a pieno titolo nella manutenzione ordinaria del territorio e hanno l’obiettivo di contrastare il degrado dei suoli e l’abbandono delle aree rurali e montane e di contenere i fenomeni di dissesto, quali erosione e frane superficiali, e i costi ad essi associati. Tali misure apportano ulteriori benefici, in termini di sviluppo socio-economico e turistico locale anche legato alle produzioni di qualità (DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, agricoltura biologica) e alla produzione energetica rinnovabile da biomassa, di tutela dei paesaggi agricoli tradizionali, di mantenimento dei servizi ecosistemici come la conservazione della biodiversità, la protezione delle acque dall’inquinamento e l’incremento della capacità di assorbimento della CO2.
Il volume presenta un quadro del dissesto a scala nazionale e raccoglie lo “stato della pratica” nella pianificazione, progettazione e gestione agro-forestale adottata da Amministrazioni pubbliche, quali Regioni, Enti Parco, Autorità di Bacino, ecc. Propone inoltre un sistema integrato di monitoraggio e controllo

Scarica le Linee Guida

Fonte ISPRA

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SISTRI. Si parte il 1° ottobre con i rifiuti pericolosi

SISTRIPubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del Sistri” che stabilisce le modalità per l'entrata in vigore del Sistri, il sistema per la tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto, adottato in attuazione dell'art. 52 del decreto legge 83 del 22.06.2012, convertito dalla legge 7.08.2012 n. 134, è stato elaborato sulla base dei rapporti dell'Agenzia per l'Italia digitale e del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
L'entrata in vigore del SISTRI avverrà in modo graduale e progressivo; ciò consentirà agli operatori di verificare i dati inseriti all'interno del sistema ed aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni già segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
In particolare, per l'entrata in operatività del Sistri, sono previsti i seguenti due periodi:

  • dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, cioè le imprese più grandi e meglio organizzate, sono tenute ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema In questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese. Per queste imprese il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 2013
  • per gli altri operatori il periodo di “allineamento” è compreso tra il 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014. Anche in questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo.

Leggi il Decreto 20 marzo 2013

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