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Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Anche se l’appartamento era già dotato di un attestato di prestazione energetica (Ape), il documento risulterà superato nel caso in cui siano state eseguite opere (anche la semplice sostituzione degli infissi) di portata tale da modificare la prestazione energetica generale. Aggiornare il documento a fine lavori è un obbligo a seconda della effettiva necessità: ad esempio, se deve essere inviata o prodotta una pratica all’Enea per la detrazione del 65% o se c’è necessità di cessione dell’immobile o di locazione.

Il modello su cui va redatto il documento è quello previsto dai decreti approvati il 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre del medesimo anno. L’Ape si compone di cinque pagine, vale dieci anni, deve essere sviluppato da un professionista abilitato e tiene conto della climatizzazione invernale e della produzione di acqua calda sanitaria, della climatizzazione estiva e della ventilazione meccanica (laddove presenti). Per gli edifici terziari rientrano nella verifica l’illuminazione e i servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi).

Due le parti di cui si compone il certificato: una più generica, di facile comprensione per il cittadino, con i dati dell’unità immobiliare esaminata, la classe energetica, l’indice di prestazione energetica globale sia per l’energia prodotta da fonti non rinnovabili (quella che conta ai fini della determinazione della classe stessa) che da fonte rinnovabile, le indicazioni per migliorare l’efficienza del fabbricato. Una seconda parte, più tecnica, è destinata a raccogliere informazioni per gli addetti ai lavori.

La performance complessiva dell’immobile viene indicata con lettere che vanno dalla classe A (quella che presenta l’indice di prestazione più basso e quindi minori consumi) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi sono dieci: i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni , da A4 (il più efficiente) ad A1. È prevista la possibilità di indicare come “edificio a energia quasi zero” quello dotato di fonti energetiche rinnovabili e caratterizzato da una altissima efficienza energetica.

Le verifiche sugli Ape scattano d’obbligo su almeno il 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, più la segnalazione all’Ordine per provvedimenti disciplinari. Se manca l’Ape per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati in modo significativo, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da tremila a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo.

AdA

fonte Sole24Ore 335/17

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Campania, aggiornata la normativa su efficienza energetica, APE e funzionamento impianti termici

impianti efficientiLa Regione Campania ha approvato il disegno di legge su “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”, aggiornando così la normativa di riferimento su efficienza energetica, preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e funzionamento Impianti Termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

In particolare il DdL disciplina l’istituzione del Catasto Energetico Regionale, diviso nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, che permetterà alla Regione di avere a disposizione uno strumento per le operazioni di verifica e controllo come richiesto dalla norma nazionale, ma anche di analisi per la pianificazione delle azioni di sostegno dell’uso efficiente dell’energia e, comunque, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione.

Grazie al monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e ai database di dati energetici degli edifici e degli impianti installati, la Regione potrà analizzare l’andamento dei trend di consumo e il fabbisogno necessari per definire le azioni di promozione e sostegno, e si potranno pianificare gli interventi di riqualificazione, con un conseguente vantaggio per l’occupazione e la crescita economica.

Per quanto concerne le attività previste di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, è previsto che i comuni con più di quarantamila abitanti o le province siano responsabili dei controlli con le modalità e le cadenze previste nell'articolato normativo e nei suoi allegati.

Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti.

AdA

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Attestato di Prestazione Energetica. Disponibile il software Docet di Enea

docet eneaL’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha reso disponibile la versione BETA del Software DOCET per il calcolo delle prestazioni energetiche e la redazione dell’APE di edifici residenziali esistenti con superficie al di sotto dei 3000 m2.

Il software nasce dalla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze, definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti, in modo semplice e riproducibile.

Lo strumento, infatti, si contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la Riproducibilità delle analisi, senza tuttavia rinunciare all’accuratezza del risultato.

AdA

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Efficienza energetica. Nuova «pagella verde» per gli immobili, Ape obbligatorio per affittare o vendere

ape 2Come da noi già anticipato a giugno, il nuovo modello di attestato energetico per gli immobili è pronto a entrare in vigore: dal 1° ottobre cambiano le modalità per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o Ape) degli edifici e delle unità immobiliari.

La normativa di riferimento, che modifica il Dlgs 192/2005 e attua in Italia la direttiva europea 2010/31/Ue, è contenuta nelle linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 26 giugno (pubblicate sulla Gazzetta n. 162/2015). Il nuovo «certificato» che attesta i consumi energetici dell’immobile è composto da cinque pagine, suddivise in due parti: una prima più generica, di facile comprensione per tutti, dove viene indicata la classe energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e dove sono riportate le raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più significativi ed economicamente convenienti. Nella seconda parte si trovano informazioni più di dettaglio e di maggior contenuto tecnico, utili agli addetti ai lavori per una conoscenza più approfondita dell’edificio o dell’appartamento.

Anche se nella denominazione l’attestato di prestazione energetica ha sostituito ormai da due anni il vecchio attestato di certificazione energetica (Ace) fino ad oggi, di fatto, le modalità di compilazione erano rimaste ferme al passato. Ora si cambia. Innanzitutto, aumenta il numero dei servizi energetici presenti in casa che vengono presi in considerazione ai fini dell’esame di efficienza: oltre alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, vengono esaminati – se presenti – la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica.

Per gli edifici terziari si tiene conto anche dell’illuminazione e dei servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi). Non solo. Dal 1° ottobre, la performance del fabbricato o dell’alloggio è ricavata confrontando l’unità con il cosiddetto edificio standard, un fabbricato “ombra” in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma progettato in condizioni ottimali. Come in passato, il giudizio finale è espresso in classi di merito identificate da lettere, dalla A (la più virtuosa) alla G.

I livelli complessivi sono 10 (prima erano sette): i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1. Ultima novità di rilievo è che decadono i sistemi regionali per il calcolo delle prestazioni dell’edificio. Pregio della nuova norma, infatti, è essere riuscita infatti a far dialogare le Regioni, riportando la metodologia di esame delle prestazioni a un unico sistema nazionale, con poche eccezioni.

La nuova targa energetica è composta secondo le nuove regole in tutti i casi di nuova costruzione o risanamento di uno stabile già esistente. Nei casi di vendita o affitto dell’unità immobiliare l’attestato è prodotto secondo il nuovo modello solo se non è già presente un vecchio Ape o Ace ancora in corso di validità (il documento ha una vita di 10 anni, salvo lavori di ristrutturazione tali da modificare le prestazioni energetiche del fabbricato).

Per chi dovrà rifare l’Ape (non a fronte di lavori di recupero, ma per naturale scadenza), uno dei risvolti (forse non graditi) nel passaggio dal sistema regionale a quello unico nazionale sarà la possibilità che si verifichino “declassamenti”. In pratica, la casa, che magari era stata venduta come performante e in classe A secondo la scala adottata dal territorio di riferimento, potrebbe finire bruscamente in classe B.

Se in passato la verifica sugli attestati è sempre stata blanda, dal prossimo mese i controlli scatteranno d’obbligo da parte delle Regioni almeno sul 2% degli Ape, a partire da quelli che dichiarano classi più efficienti. Se manca l’attestato per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di tremila euro, ma può arrivare fino a 18mila.

Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila e i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile o del contratto di affitto.

AdA

Scarica le Linee Guida

Scarica Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

fonte Sole24Ore 253/15 S.R. e M.C.V.

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Efficienza energetica degli edifici, in Gazzetta i tre nuovi decreti

efficienza-energetica-edificiPubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 tre nuovi decreti, approvati lo scorso 26 giugno, che completano a livello nazionale il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici e permetteranno all’Italia di essere in linea con le direttive europee in materia:

  • il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  • il secondo decreto adegua gli schemi e le modalità di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere;
  • il terzo decreto aggiorna le linee guida nazionali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

I tre provvedimenti che entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 introducono importanti novità. Il nuovo modello di Attestato di Prestazione Energetica sarà valido su tutto il territorio nazionale e avrà un volto completamente nuovo per fornire maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo così un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.

Sono inoltre previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.

AdA

Ulteriori info

Scarica la Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015

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Attestato energetico: il 1° ottobre il nuovo APE

apeLa Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 giugno 2015 ha sancito l’intesa sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che sostituirà il DM 26 giugno 2009 e disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015.

Il nuovo attestato di prestazione energetica, la cui validità sarà di 10 anni e sarà unico per tutto il territorio nazionale, prenderà in considerazione anche le prestazioni per il raffrescamento estivo, oltre che per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

La validità massima di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici e in particolare di quelli termici «comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2003, n.74». In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico). Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

Le classi energetiche previste passano da sette a dieci, che andranno dalla G (peggiore) alla A4 (migliore), determinate in funzione del rapporto fra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento.

Nell’APE, inoltre, dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape. Enea dovrà anche fornire una analisi statistica sul costo medio della redazione degli attestati.

Solo nel caso di edifici residenziali esistenti di superficie fino a 200 mq è possibile applicare il calcolo semplificato attraverso il software gratuito dell’Enea Docet, opportunamente aggiornato (entro il 1 ottobre).

Possono redigere l’Ape tutti i soggetti indicati dal Dpr 75/2013. Si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli Ape anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia. Possono infine stilare l’Attestato anche «gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso» Accredia, cioè l’organismo nazionale italiano di accreditamento. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

AdA

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Prestazioni energetiche edifici, le nuove norme UNI/TS 11300-1 e 2

ape-attestato-prestazione-energetica-edificiCome anticipato in aprile, sono state pubblicate dall’UNI, Ente Italiano di Normazione, le nuove norme UNI/TS 11300, parte 1 e 2, sulle prestazioni energetiche degli edifici su cui si basa la metodologia di calcolo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

Dalla data di pubblicazione (2 ottobre 2014) entra in vigore la nuova metodologia di calcolo, che apporta notevoli variazioni rispetto alla versione precedente.

Tra le maggiori novità introdotte dalle norme tecniche c’è una notevole riduzione dei dati per cui è possibile utilizzare valori precalcolati al posto di quelli rilevati in campo e/o a progetto. In particolare, questo aspetto tocca il calcolo dei ponti termici: a causa della sempre maggiore importanza che assume la presenza dei ponti termici, soprattutto nell’ottica di avere sul mercato sempre più edifici con involucri ad elevate prestazioni energetiche, non è più consentito l’utilizzo di maggiorazioni percentuali in sostituzione del calcolo analitico.

Inoltre, se i certificatori vogliono avvalersi, nel caso di edifici esistenti, della determinazione semplificata della trasmittanza termica, basata sull’abaco delle strutture murarie più diffuse in Italia, devono far riferimento ad una terza norma tecnica: la nuova UNI TR 11552:2014, l’“Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.

La nuova metodologia di calcolo, a fronte di un maggior numero e dettaglio di dati di input, è in grado di fornire un risultato maggiormente accurato in termini di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici. Variano in modo sostanziale, infatti, le procedure di calcolo delle dispersioni termiche per ventilazione e degli apporti interni e solari.

In particolare, la portata d’aria di ventilazione è calcolata applicando un fattore di correzione alla portata minima necessaria a garantire una qualità dell’aria interna accettabile (sulla base di quanto richiesto dalla norma tecnica UNI 10339). Si segnala che nel caso degli edifici residenziali tale variazione procedurale non porta a sostanziali variazioni nei risultati di calcolo.

Inoltre viene introdotto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente (connesso al contenuto di energia immagazzinato dal vapore presente nell’aria di ventilazione/infiltrazione e prodotto da sorgenti interne quali le persone e le apparecchiature), di cui non si teneva conto nella versione precedente delle norme.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

 

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Stop al certificato energetico senza la revisione. Le condizioni di validità dell'Ape

APE Attestato Prestazione EnergeticaLe prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape, l'attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto, tutte le operazioni di manutenzione e controllo.
A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr 74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013 (in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce, modificandolo, sul Dlgs 192/2005.
La disciplina chiarisce che l'Ape – che è valido dieci anni – è un documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe energetica in cui rientra l'edificio.
Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità temporale massima del'Ape è subordinata «al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici del l'edificio, in particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o di produzione dell'acqua calda non è manutenuto a dovere, decade anche la targa dell'edificio.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261

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Attestato energetico. Pagella sui consumi anche per chi affitta

Attestato EnergeticoLe novità che il decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha apportato nella materia della prestazione energetica degli edifici e della sua incidenza nella contrattazione immobiliare sono assai importanti.
In sintesi, il decreto 63/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Inoltre, la nuova legge prescrive che il proprietario, quando inizia la trattativa per vendere o locare un alloggio, deve rendere disponibile l'Ape alla sua controparte, alla quale l'attestato va fisicamente consegnato alla conclusione della trattativa (e cioè ad esempio quando si stipula il contratto preliminare).
Se fino a qui è tutto abbastanza chiaro, meno chiare (e, a prima lettura, apparentemente inestricabili) erano due fondamentali questioni:

- come si dovessero predisporre gli Ape dal 6 giugno 2013 in avanti nelle Regioni (e Province autonome) che non avessero legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici;

- se, nelle Regioni che invece abbiano legiferato, per redigere gli Ape si potessero applicare le leggi locali o se esse si dovessero considerare travolte dalla legge nazionale.

Il primo punto è oggi chiarito dalla nota n. 16416 del 7 agosto 2013 del ministero per lo Sviluppo economico, nel senso che l'articolo 4 del Dl 63/2013 demanda a un futuro regolamento la definizione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica; l'articolo 9 del Dl 63/2013 dispone che, fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti; l'articolo 13 del Dl 63/2013 abroga il Dpr 59/2009 a far data dall'entrata in vigore del futuro regolamento.
In sostanza, nelle Regioni "non legiferanti" l'Ape si redige come si redigeva l'Ace (nemmeno importa che i nuovi certificati siano ancor oggi denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze). Pertanto, ad esempio, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. L'unica cosa che seriamente cambia è che l'Ape/Ace rilasciato oggi è (anche se il certificato non lo espliciti espressamente) qualificato dalla legge come una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" del certificatore che lo firma, il che comporta la sua responsabilità penale.
Sul secondo punto le complicazioni apparivano colossali, perché non solo la materia è aggrovigliata in sé (si "mischiano" infatti norme di contenuto prettamente giuridico con norme estremamente tecniche ed è assai difficile padroneggiare questi due "mondi"), ma anche perché c'è da "gestire" la complessità dell'incrocio tra normativa statale e leggi regionali e, pure, l'intervento di leggi statali successive a leggi regionali già vigenti e, infine, la conformità di tutta questa normativa alla direttiva Ue cui essa deve dare attuazione.
Ebbene, in soccorso degli operatori professionali sono intervenute sia la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico, sia il comunicato n. 100 della Giunta regionale della Lombardia dell'8 agosto 2013. In sintesi:

- in tutte le Regioni (e Province autonome) comunque legiferanti, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013;

- la normativa statale invece prevale su quella locale (la quale è pertanto da ritenersi tacitamente abrogata) sia con riferimento alla nullità per mancata allegazione dell'Ape/Ace (e quindi all'individuazione dei contratti ai quali l'Ape/Ace deve essere allegato) sia con riferimento all'individuazione dei fabbricati per i quali vi è l'esonero dall'Ape.

 

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 231/13

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