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Prestazioni energetiche degli edifici, aggiornata la UNI/TS 11300-2

Prestazioni energetiche degli edifici, aggiornata la UNI/TS 11300-2

In vigore dall’8 maggio, la revisione 2019 della UNI/TS 11300-2 con oggetto “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”

Le modifiche rispetto alla versione del 2014 sono:

  • le revisioni editoriali di premessa e introduzione in accordo con le UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016;
  • la conversione di una nota sui sistemi di regolazione da informativa a normativa;
  • l’eliminazione dell’Appendice E (Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei DM 26 giugno 2015;
  •  l’aggiunta di un’appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce.

L’unica sostanziale modifica alla valutazione dei fabbisogni di energia è riportata nell’Appendice E, che fornisce una metodologia di calcolo per tenere in considerazione il recupero di calore dovuto alla presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce.

La metodologia si applica a tutte le tipologie di edifici, siano essi residenziali o non residenziali.

Trattandosi quindi di un aggiornamento con un impatto minimo sui calcoli e non è prevista, da parte del CTI, una nuova procedura di validazione dei software.

Inoltre, questa revisione non rientra nel processo di recepimento delle nuove norme EN che è attualmente in corso e sarà effettuato tramite la redazione di specifici allegati nazionali e una serie di moduli aggiuntivi che costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300.

AdA

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Diagnosi energetica degli edifici pubblici, nuove linee guida ENEA

Diagnosi energetica degli edifici pubblici, nuove linee guida ENEA

L’ENEA ha elaborato un manuale per una corretta redazione della diagnosi energetica degli edifici pubblici a partire dalle esperienze già realizzate. La redazione del “Manuale per la diagnosi energetica (DE) degli edifici pubblici” si inserisce nell’ambito del Progetto dell’ENEA ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”.

La Diagnosi Energetica (DE) è la procedura che permette di individuare le soluzioni di efficientamento energetico più efficaci a partire dallo status quo del sistema. Infatti, gli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio risultano spesso prioritari, ma richiedono lunghi tempi di ritorno dell’investimento, d’altra parte la semplice sostituzione degli impianti può non risultare la scelta ottimale in quanto si rischia di produrre calore in maniera ottimale per poi disperderlo a causa delle scarse prestazioni dell’involucro.

Lo strumento ideale per risolvere questo genere di incertezze è proprio la DE; questa permette infatti di definire le priorità di intervento e di analizzare le soluzioni sotto il profilo costi-benefici.

Le linee guida ENEA rappresentano uno strumento che guida il referente della DE nello svolgimento della stessa; queste descrivono punto per punto le fasi della procedura di diagnosi e approfondiscono in particolare la fase di analisi, che risulta la più complessa a livello tecnico.

Le linee guida risultano fondamentali per garantire l’omogeneità di esecuzione delle DE in modo da rendere possibile l’organizzazione di banche dati per il confronto tra edifici di riferimento e esistenti a parità di destinazione d’uso.

In allegato al documento è poi disponibile un modello di Report e delle schede di rilievo utili alla raccolta delle informazioni necessarie alla DE.

AdA

Scarica il manuale

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Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.

Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.

Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.

AdA

fonte Sole24Ore 6/19 DA e LDS

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Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

L‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida che descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

In particolare, la guida è stata predisposta in considerazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A 
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

AdA

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Edilizia pubblica: 48 milioni per l'efficientamento energetico in Campania

Edilizia pubblica: 48 milioni per l'efficientamento energetico in Campania

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo, ha approvato lo stanziamento di € 48 milioni di fondi Fesr 2014-2020 per la selezione delle operazioni di efficientamento energetico "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili".

Lo stanziamento è così suddiviso:

  • 8 milioni per finanziare il completamento dell’intervento finalizzato al conseguimento di una efficace funzionalità ed efficientamento energetico della sede della Giunta Regionale della Campania di Via Santa Lucia 81 a Napoli;
  • 40 milioni per la selezione tramite procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, in armonia con la normativa vigente in materia di procedure d'appalto, predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania, individuando i relativi criteri di ammissione, valutazione e priorità.

"Il provvedimento varato dalla Giunta Regionale è un importante contributo alla promozione di politiche volte alla valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e alla razionalizzazione e modernizzazione delle reti, con l'integrazione di fonti rinnovabili" ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Bruno discepolo.

AdA

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Fondo nazionale per gli interventi di efficienza energetica

Fondo nazionale per gli interventi di efficienza energetica

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.54 del 06-03-2018) il decreto interministeriale 22 dicembre 2017 attuativo del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica. Già disponibili 150 mln di euro.

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi. Nello specifico:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale 22 dicembre 2017

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Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione (almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi accompagnati dall’installazione di termostati “evoluti”. Negli altri casi la detrazione è scesa al 50 per cento.

Sono queste le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018 (la 205/2017), con l’obiettivo di incentivare gli interventi che consentono un maggiore risparmio energetico. Le modifiche (che riguardano sia le singole unità immobiliari, che i condomìni) hanno toccato soprattutto le percentuali detraibili, mentre nulla è cambiato per gli adempimenti che permettono di fruire dello sconto, così come per il recupero della spesa in 10 rate uguali.

La novità di maggior rilievo consiste nel passaggio dal 65% al 50% della detrazione relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per caldaie con classe inferiore alla A non è invece più possibile godere dell’ecobonus ma l’intervento di sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con spesa massima di 96mila euro, destinata a scendere al 36% su 48mila euro dal 2019.

L’ecobonus resta invece al 65% fino al 31 dicembre 2018 se la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno classe A) viene accompagnata dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V (termostato d’ambiente modulante che varia la temperatura del flusso dell’acqua), VI (con centralina di termoregolazione e sensore ambientale che consente un controllo della temperatura in uscita dall’apparecchio che varia secondo la temperatura esterna) oppure VIII (con controllo elettronico della temperatura ambientale).

La detrazione del 65% si applica inoltre agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Da quest’anno la detrazione del 65% è stata estesa all’ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori per la produzione combinata di elettricità e di calore in sostituzione di impianti esistenti, con il limite massimo di 100mila euro.

Per gli interventi relativi alle parti comuni dei condomini (non solo caldaie ma anche coibentazione dei tetti, cappotti termici, ecc) rimane confermato l’utilizzo dell’ecobonus al 65% con la possibilità di incrementare lo sconto fino al 70% delle spese sostenute (con il tetto di 40mila euro per unità immobiliare) se l’intervento riguarda più del 25% del superficie disperdente e fino al 75% se, grazie al miglioramento del la prestazione energetica invernale ed estiva, si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015.

Anche per gli interventi di sostituzione di caldaia è possibile utilizzare la formula della “cessione del credito” a tutti i contribuenti (compresi i soggetti “incapienti” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8mila euro). Una possibilità che riguarda tutti gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni fiscali e quindi sia gli interventi su parti comuni condominiali che quelli sulle singole unità immobiliari. Confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari. Per tutti gli altri (cosiddetti capienti), la cessione è invece possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori e di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.

Entro il 2 marzo 2018 un decreto del ministero dell’Economia (di concerto Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) dovrà stabilire i massimali di costo per ogni tipologia di intervento (compresa la sostituzione di caldaia) e definire procedure e modalità dei controlli a campione con cui l’Enea dovrà accertare il rispetto dei requisiti di accesso alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sia dei condomini che delle singole unità immobiliari.

AdA

fonte Sole24Ore 42/18 MZ

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Isolamento acustico, in vigore la norma UNI 11296:2018

Isolamento acustico, in vigore la norma UNI 11296:2018

Disponibile la norma UNI 11296:2018 riguardante “Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno”.

La norma, in vigore dal 15 febbraio 2018, si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea.

La nuova UNI definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata, quali:

  • serramenti
  • sistemi dispositivi per il passaggio dell’aria
  • sistemi di oscuramento/schermatura
  • altri componenti presenti in facciata

Si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore. La norma fornisce, inoltre, indicazioni sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.

AdA

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Efficienza energetica delle PMI, la Regione Campania stanzia 10 milioni

Efficienza energetica delle PMI, la Regione Campania stanzia 10 milioni

Con deliberazione n. 531 del 8 agosto 2017, la Giunta della Regione Campania ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro per il finanziamento di interventi destinati all’efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese. Le risorse appena stanziate, considerato l’elevato numero di domande già trasmesse, si aggiungono agli originari € 7.149.200,00 rinvenienti dalla dotazione dell’Asse 4 – del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2014/2020.

Gli aiuti sono rivolti alle P.M.I. aventi sede legale e/o unità operativa ubicata in Campania. Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia collegati a alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione.

I progetti finanziabili, da realizzarsi in una o più delle sedi operative (fino a un massimo di 10 sedi) situate nel territorio della Regione Campania, possono consistere nella:

  • realizzazione di una diagnosi energetica conforme ai requisiti previsti dall’Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014;
  • realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni, previsti dalla diagnosi energetica (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001), tra cui:
  • installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e di impianti di trigenerazione;
  • attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria;
  • attività mirate alla riduzione dei consumi energetici mediante una riorganizzazione di processi di produzione basati sulla tecnologia e su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro (smart factory e industria 4.0);
  • attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale; sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo;
  • adozione del sistema di gestione dell’energia (SGE) conforme alla norma ISO 50001.

Sono ammessi i piani di investimento aziendale di importo pari o superiore a € 50.000,00.
Il contributo erogabile è pari a:

  • 50% delle spese ammissibili per la diagnosi energetica (relativa ad una o più sedi operative fino a un massimo di dieci) fino a un contributo massimo complessivo di € 5.000,00;
  • 50% delle spese ammissibili dell’intervento di efficientamento energetico (relativo a una o più delle attività previste e a una o più delle sedi) fino a un contributo massimo complessivo di € 100.000,00;
  • 50% delle spese ammissibili per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 fino a un contributo massimo complessivo di € 10.000,00.

Lo sportello per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato aperto, sul portale istituzionale di Regione Campania, dallo scorso 19 giugno.

AdA

Scarica la delibera della Giunta Regionale n. 531 del 08/08/2017

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Energie rinnovabili: fino a 100mila euro alle Pmi campane

Contributi fino a 100mila euro per la realizzazione di Piani di investimento aziendali per l’efficientamento energetico a favore delle piccole e medie imprese con sede locale in Campania.

A metterli a disposizione è la Regione che stanzia risorse complessive per 7,1 milioni di euro finalizzare a finanziare tre diverse tipologie di azioni:

  • realizzazione di diagnosi energetiche;
  • realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni (installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e di impianti di trigenerazione; attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria; attività mirate alla riduzione dei consumi energetici mediante una riorganizzazione di processi di produzione basati sulla tecnologia e su device in grado di comunicare autonomamente tra di loro come smart factory e industria 4.0; attività finalizzate all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale; sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo; attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche e installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l’incidenza energetica sul processo produttivo dell’impresa);
  • adozione del sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 7.149.200 euro, di cui 2.149.200 per la prima e l’ultima azione e 5 milioni per la realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico.

Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese costituite da almeno due anni con sede legale o unità operativa nella Regione Campania ad esclusione di quelle appartenenti ai settori della pesca e dell’acquacoltura; della produzione primaria dei prodotti agricoli; della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il contributo massimo a fondo perduto riconosciuto sarà pari al 50 per cento delle spese di investimento, in regime “de minimis” con tre diversi tetti massimi definiti in base all’azione: 5mila euro per la prima azione, 100mila euro per la seconda e 10mila per la terza.

L’iter procedurale per la presentazione delle domande è diviso in due fasi: la prima, con scadenza alle ore 18 del 14 luglio, prevede la manifestazione di interesse e l’ammissione alla fase II;  la seconda la presentazione della domanda di contributo, del piano di investimento aziendale e ammissione a finanziamento.

Le richieste saranno valutate con modalità “a sportello” (ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse e soglia minima di qualità progettuale) con una corsia preferenziale per le imprese che presentano una manifestazione di interesse che includa anche l’azione C (Adozione del sistema di gestione dell’energia).

AdA

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