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News - Ambiente & Energia

News - Ambiente & Energia (409)

Stabilimenti con pericoli di incidenti rilevanti: novità per i gestori

incidenti rilevantiÈ operativo dal 15 aprile 2016 il servizio di invio telematico tramite l’applicazione web “SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche” predisposto da ISPRA ai sensi dell’art.13 comma 5 del D.Lgs. 105/2015.
 
L’articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, affida all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il compito di predisporre, nell’ambito dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all’art.5, comma 3, servizi e strumenti per l’invio telematico da parte dei gestori delle notifiche.
 
A tal fine ISPRA ha predisposto un applicativo web che i gestori potranno utilizzare a partire dal 15 aprile 2016 per trasmettere le notifiche al MATTM, tramite ISPRA, ed agli altri destinatari previsti dall’articolo 13 del decreto.
 
È previsto un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2016 durante il quale i gestori potranno continuare ad utilizzare la modalità, finora utilizzata di trasmissione della notifiche a tutti i destinatari via posta elettronica certificata firmata digitalmente.
 
Dal 1 giugno 2016 l’invio sarà possibile solo per via telematica tramite l’applicativo web messo a disposizione da ISPRA.

AdA

Manuali e invio

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12 CFP per Architetti ed Ingegneri. Parte il modulo "Finanza di progetto"

sgtProseguono le attività del Corso di Alta Formazione “Governo del Territorio” organizzato nell’ambito della Scuola di Governo del Territorio.

Fino al 5 Maggio sarà possibile iscriversi al Modulo formativo “Finanza di progetto” che si svolgerà il 6, 12 e 13  Maggio 2016 presso l’Università Suor Orsola Benincasa in Corso Vittorio Emanuele, 292 – Napoli.

Il modulo dedicato alla finanza di progetto prenderà le mosse da un inquadramento normativo dello strumento. Seguiranno la descrizione delle tecniche e la comparazione con altre metodologie di valutazione, come l'analisi costi benefici. Verranno esaminate anche, sotto il profilo economico, le diverse forme di partnership pubblico privato. Successivamente, si approfondirà l'architettura contrattuale della finanza di progetto e il risk-sharing delle operazioni, il piano economico finanziario con gli indici rilevanti e l'analisi di sensitività.

Le lezioni si concluderanno con l'analisi di casi di opere concretamente realizzate.

La partecipazione al Corso, garantirà ad Architetti ed Ingegneri il riconoscimento di n. 12 Crediti Formativi Professionali.

Le docenze saranno curate dalla prof.ssa Luisa De Simone e dal prof. Arturo Capasso.

Per informazioni:

Consorzio Promos Ricerche
Tel. 081-4109140
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Energie rinnovabili e installatori: tempo fino al 31 dicembre per la formazione

installazione fotovoltaicoPiù tempo, per le Regioni, per attivare i programmi di formazione obbligatoria per gli installatori di Fer (cioè di impianti alimentati ad energia rinnovabile). Ma, soprattutto, una chance per i tecnici che si devono abilitare di ottenere, finalmente, i corsi obbligatori. Senza i quali, da agosto, potrebbe diventare impossibile esercitare il proprio lavoro nei territori (quasi tutti) che non si sono ancora messi in regola.

La modifica all’articolo 15 del Dlgs 28/2001 (modificato dalla legge 90/2013) è contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Il nuovo termine (fissato inizialmente al 31 dicembre 2013 e poi posticipato al 4 agosto 2016) scadrà al 31 dicembre di quest’anno. Dietro a quello che pare un semplice slittamento di una data, si nasconde un nodo complesso, che rischia (se non approvato in via definitiva) di bloccare l’intero settore.

Per capire la questione ripercorriamola dall’inizio. Nel 2011, il Dlgs 28 (emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) ha stabilito una serie di requisiti per gli installatori di impianti ad energia rinnovabile (un settore che, secondo le proiezioni di Cna, coinvolge circa 80mila imprese in Italia). Successivamente, la revisione effettuata dalla legge 90/2013 ha sancito che tutti gli installatori abilitati, secondo il Dm 37/2008, alla data del 4 agosto 2013, sono automaticamente qualificati, ma per mantenere l’abilitazione devono frequentare ogni 3 anni 16 ore di aggiornamento. Per tutti gli altri, è obbligatorio effettuare un corso di formazione di 80 ore, superare un esame finale e proseguire con l’aggiornamento periodico.

Il compito di stabilire i programmi dei corsi spetta alle Regioni (che hanno competenza primaria in tema di formazione) secondo lo standard formativo stabilito dalla conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, con l’eccezione di Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, nessuna Autonomia si è messa in regola. Inoltre, anche i governi locali che si sono attivati, lo hanno fatto solo per i corsi di aggiornamento e non ancora quelli di formazione. E’ evidente, a fronte di questo spaccato, che il termine del 4 agosto 2016 è troppo ravvicinato perché la situazione possa consentire alla Regioni di mettersi al passo con i tempo e a tutti i tecnici (di conseguenza) di rispettare l’obbligo di legge.

«Stando così le cose – spiega Guido Pesaro, responsabile nazionale Cna per l’installazione degli impianti – il rinvio della scadenza contenuta nel Milleproroghe è vitale. Il rischio, infatti, è che a partire da agosto i tecnici che operano nelle Regioni dove non sono stati attivati i corsi di formazione non sappiano più come muoversi. Tutti fuori legge, ma per un’inadempienza che non dipende da loro. Senza contare che, per chi lavora a cavallo fra due territori, l’uno adempiente e l’altro no, il rischio che gli venga impedito di operare o peggio che il lavoro effettuato possa essere contestato, con tutte le sanzioni del caso, è reale».

Sull’intera questione pende, infine, il verdetto che potrebbe uscire dal referendum costituzionale del prossimo autunno: le competenze primarie in materia di energia e di infrastrutture (e forse anche in tema di formazione) potrebbero tornare allo Stato, risolvendo così il cronico problema della frammentazione delle norme del settore.

AdA

fonte Sole24Ore 46/16 SR e MCV

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Impianti termici condominiali: termovalvole obbligatorie dal 2017

termovalvoleCon l’arrivo della bella stagione e l’interruzione del riscaldamento, scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017. La scadenza riguarda moltissimi italiani: una ricerca condotta prima dell’accensione dei termosifoni da Rete Irene (network di imprese lombarde attive sul fronte della sostenibilità), rivelava che oltre la metà dei palazzi con riscaldamento centralizzato ancora non erano in regola. Situazione che è rimasta invariata ad oggi, visto che con le caldaie in funzione è impossibile effettuare i lavori di adeguamento.

Ma a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo? La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all'effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell'energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura. Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l'adeguamento delle pompe di circolazione dell'impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro. Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese, effettuato l'intervento, una parte di esse (in genere dal 20 al 40%) sarà divisa fra tutti i condomini sulla base dei cosiddetti “millesimi calore” mentre il resto della spesa sarà versato per ciascuna unità in proporzione a quanto combustibile si è consumato.

AdA

fonte Sole24Ore 93/16 S.R. / M.C.V.

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"Il nuovo sistema tecnico estimativo catastale" - 12 CFP per Architetti ed Ingegneri.

sgtProseguono le attività del Corso di Alta Formazione “Governo del Territorio” organizzato nell’ambito della Scuola di Governo del Territorio.

Fino al 12 Aprile sarà possibile iscriversi al Modulo formativo “Il nuovo sistema tecnico estimativo catastale” che si svolgerà il 14, 15 e 21  Aprile 2016 presso l’Università Suor Orsola Benincasa in Corso Vittorio Emanuele, 292 – Napoli.

La partecipazione al Corso, garantirà ad Architetti ed Ingegneri il riconoscimento di n. 12 Crediti Formativi Professionali.

Le docenze saranno curate dagli ingegneri  Antoniode Santis e Giovanni Battista Cantisani

Per informazioni:

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Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

emas linee guida ispraPubblicate dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

Il documento riporta una panoramica delle modalità attraverso le quali il Sistema delle Agenzie fornisce informazione e assistenza alle imprese in materia di rispetto degli obblighi normativi, così come previsto dall’art.32 del Regolamento 1221/2009. Particolare attenzione è data al sistema di informazione mediante siti web per il quale viene fornito un elenco di parametri di valutazione dell’efficacia dell’informazione tramite web e relativi requisiti.

Inoltre, nella linea guida sono anche fornite indicazioni per l’applicazione del disposto dell’art. 38 del Regolamento 1221/2009, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di EMAS “come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione” limitatamente alle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS ed appartenenti a settori non industriali.

AdA

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Diagnosi energetica: comunicazione entro il 31 marzo

EnergyAudit 01È imminente la scadenza del termine entro cui le grandi imprese e le imprese energivore devono comunicare tutti i risparmi di energia all’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, tutti i risparmi di energia.

Infatti, entro il 31 marzo 2016, le imprese che hanno effettuato la diagnosi energetica hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA, tutti i risparmi di energia, conseguiti grazie ad interventi di efficienza, rispetto all’anno precedente. L’obbligo di diagnosi per le grandi imprese e le imprese energivore è fissato al 5 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015.

Come è previsto dal Decreto Legislativo n. 102/2014 all’articolo 7 comma 8 e dai successivi chiarimenti dell’ENEA, la comunicazione dei risparmi energetici deve essere relativa a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento, e l’obbligo scatta se i risparmi di energia - elettrica termica -  risultano superiori all’1% rispetto all’anno precedente. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo e al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale e devono essere normalizzati rispetto alle condizioni climatiche, impiantistiche, funzionali.

I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata (a parità di flusso di prodotti/servizi dei processi ante e post-intervento). La mancata realizzazione della diagnosi e la non conformità dell’accertamento prevede il pagamento di sanzioni e oltre a ciò l’impresa deve comunque provvedere alla realizzazione della diagnosi energetica (entro 6 mesi dalla sanzione).

AdA

Vedi definizione di "Grandi imprese"

Vai al sito ENEA dedicato

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Scuole, nuovi finanziamenti per l'efficientamento energetico

efficienzaenergeticaÈ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell'11 marzo 2016, il decreto 22 febbraio 2016 di "Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolasticiche" che riapre lo sportello per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo “Kyoto”.

Circa 250 milioni di euro (247.093.955,15) sono nuovamente a disposizione per interventi di efficientamento energetico nelle scuole. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione - da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -  di un apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 17 del 180esimo giorno successivo. La pubblicazione del comunicato è prevista nei primi giorni aprile 2016.

A breve si riapriranno, quindi, i termini per presentare le domande di accesso ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25%, come previsto dal decreto dello scorso aprile, per gli interventi che consentano un miglioramento di due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio scolastico in un arco temporale di massimo 3 anni.

Saranno ammessi interventi che riguardino immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e universitaria e ad asili nido. Per quanto riguarda la valutazione dello stato degli edifici e la indicazione degli interventi necessari all’efficientamento energetico il Ministero dell’Ambiente ha avviato una interlocuzione con l’ENEA, per assicurare uniformità e qualità scientifica delle stime e una programmazione coerente degli interventi.

AdA

Scarica il Decreto 22 febbraio 2016 "Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici"

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Ambiente, le imprese puntano sulla «231»

reati-ambientali 1Analisi dei rischi, individuazione preventiva delle tipologie di reato più frequenti nei diversi settori della filiera e strumenti operativi per prevenirli. Poggiano su queste tre mosse le linee guida presentate da Fise-Assoambiente, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese attive nei servizi ambientali.

Obiettivo delle Linee guida, che sono state approvate dal ministero della Giustizia, è l’applicazione ad ampio raggio nel settore dell’igiene ambientale dei principi e dei modelli nati con il Dlgs 231 per la prevenzione dei reati societari e contro la pubblica amministrazione. «Le linee guida servono a promuovere concretamente la legalità nel mercato della gestione dei rifiuti - spiega il presidente di Fise Assoambiente, Giulio Manzini -, per alimentare la fiducia e tutelare il capitale relazionale e di immagine delle imprese del comparto».

In un settore delicato come quello ambientale, ad alto rischio in particolare nei territori più difficili, la prevenzione passa da un’individuazione delle «aree di rischio», diverse a seconda dei vari punti nella filiera della gestione dei rifiuti, e dalla messa in atto di protocolli specifici, su misura dei diversi problemi, che puntano anche a programmare la formazione del personale e le modalità di attuazione delle decisioni aziendali. Per questa ragione i modelli, costruiti con la collaborazione di Certiquality, pescano dalla pratica aziendale per definire le indicazioni e le misure concrete che le imprese devono seguire, con un occhio di riguardo per le attività che possono più facilmente portare i vertici ad assumere condotte colpose: tra queste, finiscono in particolare sotto i riflettori la pianificazione dei conferimenti e dei trasporti, la gestione dei flussi in ingresso e in uscita, i monitoraggi ambientali, la manutenzione degli impianti e, naturalmente, la gestione delle gare.

L’adozione ad ampio spettro dei modelli proposti dalle Linee guida serve a fare un deciso passo avanti al sistema anche rispetto alle certificazioni (Iso 14001 e regolamento Emas in primis) che, spiega il documento, «non mettono l’ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato». I sistemi certificati, secondo questa analisi, sono un punto di partenza importante, ma la loro applicazione va estesa a tutti gli ambiti e a tutte le modalità previste espressamente dal Dlgs 231.

AdA

fonte Sole24Ore G.Tr.

Scarica le Linee Guida Fise-Assoambiente

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Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)

via LGPubblicate dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)

Queste Linee Guida, frutto delle conoscenze ed esperienze sviluppate negli anni dal Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale, rappresentano un primo contributo alle esigenze operative di coloro che, a vario titolo, sono soggetti attivi nell’ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione alla valutazione della componente salute.

Esse nascono dall’esigenza maturata negli ultimi anni di dotare gli operatori, in particolare quelli appartenenti al Sistema delle Agenzie per l’Ambiente e al Servizio Sanitario Nazionale, di uno strumento metodologico per una valutazione integrata dei potenziali impatti sulla salute dei determinanti ambientali, prendendo spunto da esperienze simili già esistenti in altri Paesi e in definizione in alcune regioni Italiane. Le Linee Guida definiscono i criteri per lo svolgimento delle attività ordinarie di VIA, VAS e AIA previste dalle normative vigenti. L’obiettivo è anche quello di avviare una discussione su un percorso comune e coerente tra le diverse figure professionali coinvolte a livello locale, promuovendo cioè anche un’integrazione di processo, ad oggi non strutturato, oltre che metodologico che possa consentire un confronto trasparente con stakeholder pubblici e privati.

L’integrazione della procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) con le procedure correnti di VIA definisce la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS).

AdA

Scarica le Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)

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