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Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.

Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

AdA

Scarica la Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018

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Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito, con la circolare n.152 del 07/12/2018, alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

In particolare è stato chiarito che:

  • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
  • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l'iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

AdA

Scarica la circolare 152 del 07/12/2018

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Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Dal 16 ottobre è operativa la nuova disciplina sul responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. E il 19 dicembre, a Venezia, si terrà per la prima volta la prova di verifica iniziale per i candidati. Nei mesi successivi, ci saranno altri sei test, sul resto del territorio nazionale.

Il calendario è fissato dalla delibera 7/2017 emanata il 30 maggio dal Comitato nazionale dell’Albo. La delibera n. 6, dello stesso giorno, ha individuato i requisiti del responsabile e dettato criteri e modalità di svolgimento degli esami. Ognuno può scegliere dove sostenere l’esame.

La verifica è necessaria perché l’articolo 12, comma 2, del Dm 120/2014 stabilisce che la qualifica professionale deve risultare da: idoneo titolo di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e idoneità attestata con verifica iniziale della preparazione del soggetto. Si aggiungono, con cadenza quinquennale, verifiche sull’aggiornamento.

L’obbligo riguarda chi si candida a fare il responsabile tecnico in imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti: urbani (categoria 1), speciali non pericolosi (categoria 4) e speciali pericolosi (categoria 5). Questi trasporti sono compresi in un unico modulo specialistico. Gli altri sono relativi a intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8), bonifica di siti (categoria 9) e bonifica di beni con amianto (categoria 10).

Per ora, niente test per il legale rappresentante che fa anche l’incarico di responsabile tecnico e abbia maturato l’esperienza indicata dalla delibera n. 6. Il responsabile tecnico dei soggetti iscritti al 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere l’attività in regime transitorio per una durata, mai superiore al quinquennio, è stabilita con delibera dell’Albo. In ogni caso, sono soggetti all’aggiornamento quinquennale.

La verifica iniziale si svolge in 120 minuti su 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo generale e obbligatorio per tutti e 40 su un modulo specialistico a scelta (ma per ora se ne può scegliere solo uno). I quiz sono estratti dagli oltre 4.500 pubblicati in www.albonazionalegestoriambientali.it. Per ogni risposta esatta si guadagna un punto; per ogni errore si perde mezzo punto. Una risposta omessa non comporta accrediti né penalizzazioni.  L’esame per la verifica iniziale è superato con almeno: 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie e 34 punti nel modulo specialistico.

I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo ed è loro rilasciato apposito attestato. La domanda va inviata all’indicato sito dell’Albo (non prima di 60 giorni e non oltre 40 giorni che precedono la data dell’esame) e va versato il contributo di 90 euro alla Camera di Commercio sede della sezione regionale dove si effettua l’esame.

AdA

fonte Sole24Ore 301/17 PF

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Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con delibera n.9 del 9 ottobre 2017, ha definito le modalità e i requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all'Albo.

Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice.

L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:

  • entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  • l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

AdA

Scarica la delibera n.9 del 9 ottobre 2017

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Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Albo gestori ambientali: Responsabile Tecnico nuovi requisiti

Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i nuovi requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Il regolamento dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articoli 12 e 13 Decreto Ministeriale 120/2014).

Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche sono state regolate dalle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6  e n. 7  del 30 maggio 2017. La data di entrata in vigore delle deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017 è il 16 ottobre 2017: le istanze presentate sino al 15 ottobre 2017 saranno esaminate dalla Sezione secondo la precedente normativa (deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999 e seguenti).

L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da tale data anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. La verifica di aggiornamento dell'idoneità potrà essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (dal 2 gennaio 2021).

Le verifiche si compongono di più moduli: un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie interessate e 4 moduli specialistici così suddivisi:
1.    trasporto categorie 1 - 4 - 5
2.    l'intermediazione cat. 8
3.    bonifiche cat. 9
4.    bonifiche amianto cat. 10.

All'interno di ciascun modulo sono indicati gli specifici argomenti (allegato C alla deliberazione 6/2017) ed in base ad essi verranno formulati i quiz dai quali verranno estratte le 80 domande per la singola sessione d'esame.

AdA

Scarica la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017

Scarica la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

Scarica i i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico

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Amianto: il materiale può essere incapsulato, confinato o rimosso da ditte iscritte all’Albo gestori

amiantoNelle abitazioni sono diversi i casi in cui ci si può imbattere nell'amianto: pannelli, pavimenti, rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni stufe, intonaco. Come afferma l’allegato sulla valutazione del rischio al Dm 6 settembre 1994, la presenza di materiali che contengono amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: «Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto». Lo stesso allegato indica norme e metodologie tecniche di applicazione della legge 257/1992 che ha messo al bando questo materiale. Le indicazioni del decreto si applicano a tutte le strutture edilizie: ad uso civile, commerciale o industriale.

Il proprietario dell’immobile - l’amministratore di condominio per le parti comuni, o il gestore dell’attività - deve sempre designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento dell’attività manutentiva, da cui passa la valutazione dell'eventuale bonifica. Il proprietario deve anche tenere i documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, predisporre la segnaletica e le misure di sicurezza, fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e i comportamenti da adottare.

A seconda del tipo di matrice, si predispone quindi un controllo visivo e strumentale periodico. «Il responsabile deve individuare la ditta qualificata e abilitata ad eseguire i lavori: cioè un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, in categoria 10, con coordinatore e operai specificamente formati», aggiunge Erminio Barbati, vicepresidente Aibam (Associazione imprese bonificatori amianto).

La ditta deve redigere un “piano di lavoro” da presentare all'Asl competente per territorio - tranne casi di urgenza - almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Dopo 30 giorni scatta il silenzio-assenso.

A seconda delle caratteristiche di installazione e dello stato di conservazione, la bonifica può esser fatta tramite incapsulamento (trattare con vernice che ricostruisce la superficie e impedisce la fuga del materiale), confinamento (“chiusura” dietro murature) o rimozione del materiale. Non sempre è possibile rimuovere il materiale, a causa di impedimenti strutturali dell’edificio. In ogni caso, una volta accertata la presenza dell’amianto, è necessario stilare almeno un programma di controllo e manutenzione, per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, e nel caso intervenire per rimuovere o mettere in sicurezza.

«Il rischio è rappresentato dalla friabilità dei materiali e dalla loro esposizione. L’amianto in matrice compatta, comunemente conosciuto come cemento-amianto (fibrocemento, o eternit, dal nome del più diffuso prodotto commerciale), è meno pericoloso di quello in matrice friabile, che ha fibre libere o debolmente legate. Ma va sottoposto alla valutazione periodica dell’indice di degrado», spiega Nicola Giovanni Grillo, presidente di Aibam. In ogni caso, i lavori non si effettuano mai in presenza di abitanti.
«Quanto alle autorizzazioni edilizie - aggiunge Grillo - dipendono dal tipo di intervento collegato: se rimuovo soltanto una parte, non necessito di alcun particolare documento; se tolgo il cemento-amianto e rimetto un’altra copertura, coibentata, dovrò fare una comunicazione di inizio lavori».

Una volta completata l’opera, il materiale rimosso va portato in un centro di stoccaggio o direttamente in discarica. «A farlo può essere la stessa ditta che ha eseguito i lavori, ma per il trasporto deve esser comunque iscritta all’Albo in categoria 5: tutto è indicato nel piano di lavoro inviato all’Asl, anche il tragitto compiuto per lo smaltimento», dice il presidente di Assoamianto, Sergio Clarelli. «Al proprietario deve poi tornare entro 90 giorni una copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti), che attesta il conferimento presso una discarica autorizzata. Questo documento si aggiunge al certificato di fine lavori, e all’eventuale copia del campionamento dell’aria successivo all’intervento».

AdA

fonte Sole24Ore 302/15 D.A.

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Albo gestori ambientali: parte la semplificazione

gestori ambientaliSemplificazione amministrativa e qualificazione delle imprese. Sono questi gli obiettivi che l'Albo nazionale gestori ambientali si è prefisso di raggiungere con il nuovo Regolamento di cui al Dm 3 giugno 2014, n. 120 (Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto). Il nuovo decreto ministeriale entra in vigore il prossimo 7 settembre e, dopo 16 anni di vigenza, abroga il precedente Dm 406/98.

Il decreto ministeriale rappresenta un importante punto di arrivo del processo di semplificazione amministrativa posto in essere dall'Albo gestori e rende la relativa funzionalità più armonica con quanto attualmente previsto dalla disciplina in materia di rifiuti, che in tutti questi anni ha subito molte e profonde modifiche.

Sul fronte della semplificazione si registra, ad esempio, il fatto che gli operatori non devono più comunicare le modifiche anagrafiche al Registro imprese; queste, infatti, sono trasmesse d'ufficio e telematicamente dal Registro alla Sezione regionale dell'Albo, che le recepisce entro 30 giorni. Inoltre, è previsto l'accorpamento delle categorie di iscrizione; pertanto le imprese iscritte per il trasporto dei rifiuti non devono iscriversi per il transfrontaliero oppure gli iscritti nelle categorie 4 e 5 possono trasportare i rifiuti da sé stessi prodotti o i Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) senza richiedere altre iscrizioni.

Per garantire nel breve periodo e a livello nazionale l'informatizzazione dell'Albo viene anche disciplinata la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni. Il che consentirà di ridurre ulteriormente i tempi, già brevi, previsti per l'iscrizione e la gestione delle singole pratiche. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa interessata dovrà presentare alla sezione locale dell'Albo un'autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione. L'attestazione di idoneità degli automezzi è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa, pertanto decade l'obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista.

Tali semplificazioni, in base alla procedura di stima dei costi amministrativi di cui al Dpcm 25 gennaio 2013, hanno evidenziato una eliminazione di costi amministrativi a carico delle imprese pari a 15.554.000 euro.

Sul fronte della qualificazione delle imprese, il nuovo regolamento la persegue anche grazie alle nuove disposizioni in materia di Responsabile tecnico (Rt). Infatti, fino ad ora, la professionalità dell'Rt poteva essere dimostrata (oltre che con il titolo di studio e l'esperienza acquisita) anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami.

Le criticità indotte in molti casi da questa previsione hanno ora condotto l'Albo a prevedere una verifica iniziale della preparazione del candidato e, ogni cinque anni, una verifica ulteriore sull'aggiornamento professionale in base a contenuti, criteri e modalità di svolgimento stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo.

Il regime transitorio di cui all'articolo 26 del Dm 120/14 prevede che:

  • le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le iscrizioni per raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero agevolato in essere al 25 dicembre 2010 sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
  • le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino alla emanazione delle altre disposizioni. Il Comitato entro il 6 marzo 2015 detterà le disposizioni per il trasporto dei rifiuti all'interno della laguna di Venezia;
  • restano in vigore i decreti 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 in materia di garanzie finanziarie.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore (26/8/14)

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