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Termoregolazione e contabilizzazione del calore: il Ministero pubblica le Faq in vista della scadenza del 30 giugno

Il 30 giugno 2017 scade il termine, fissato dal decreto legge 244/2016, per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.

L'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici è stato introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014.

Per agevolare l’applicazione della normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini. Il documento, che potrà essere aggiornato con ulteriori chiarimenti, è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria.

AdA

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Il risparmio energetico è d’obbligo. Tre nuove scadenze.

La caldaia a condensazioneTre scadenze per gli impianti: nuovo libretto, caldaie a condensazione e termoregolazione

L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli immobili, contenere i consumi, educare i cittadini a un uso più consapevole delle risorse. Ma in alcuni casi il traguardo si raggiunge non attraverso un percorso volontario, ma rispettando obblighi e scadenze imposte per legge, sia nazionale che europea.

Dopo l’entrata in vigore il 15 ottobre 2014 del nuovo libretto d’impianto termico - oggi deve essere compilato secondo i modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 ed è esteso anche ai condizionatori oltre che alle pompe di calore, al teleriscaldamento e ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili – stanno per scattare, in Europa e in Italia, altre importanti disposizioni obbligatorie per il risparmio energetico: nel mirino soprattutto le caldaie e, più in generale, la produzione del calore .

La prima scadenza è imminente: dal 26 settembre 2015, per effetto della Direttiva europea Erp (Energy related Products – 2009/125/CE), anche conosciuta come Ecodesign, le caldaie non a condensazione, che usano una tecnologia non efficiente, non potranno più essere prodotte così come tutti quegli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che superano determinati limiti di emissioni.

La seconda data da tenere a mente è il 31 dicembre 2016: dopo questo termine, sarà obbligatorio in tutti i palazzi e i condomini che hanno un sistema di riscaldamento centralizzato introdurre sistemi che consentono di realizzare la termoregolazione del calore e calcolare i consumi appartamento per appartamento, come prescrive il Dlgs 102/2014 (che recepisce su questo punto quanto disposto dall’Europa).

La direttiva si applica a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria venduti nell’Ue (come caldaie a gas o gasolio, pompe di calore, cogeneratori, scaldabagni, bollitori fino a 2000 litri): per ciascun apparato, sono prescritti requisiti minimi di efficienza energetica.

Dopo un periodo di transizione di due anni (il regolamento dell’Ecodesign risale al 29 settembre 2013), la norma diventerà obbligatoria dal 26 settembre 2015: oltre questa data, gli apparecchi non conformi ai nuovi standard non potranno essere più realizzati. Ad esempio le caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna non potranno essere più fabbricate, così come (già da agosto 2015) non potranno essere più prodotte caldaie con pompe a bassa efficienza. «A questo proposito – spiega Giorgio Bighelli, consulente di e-training, la struttura di formazione tecnico-normativa del gruppo Vaillant – è però importante sottolineare che l’obbligo non riguarda direttamente il cittadino, ma il produttore. Non vanno fuori legge gli impianti più obsoleti che sono già presenti nelle case. Così come, per assurdo, se nel 2017 un cittadino volesse installare una caldaia non a condensazione, ammesso che la trovi ancora sul mercato, potrebbe comunque farlo».
In abbinamento ai requisiti ErP, viene inoltre introdotta in Ue una nuova etichetta energetica obbligatoria: per gli apparecchi di riscaldamento, riguarderà quelli fino a 70kW e prevede una classificazione energetica da A++ a G oltre ad informazioni sul prodotto, come la potenza o le emissioni sonore.

L’obbligo (pena sanzioni pecuniarie) scatterà su tutto il territorio nazionale (le Regioni che avevano introdotto scadenze peculiari si sono adeguate allo Stato almeno per la temporalità delle sanzioni) e riguarda solo gli impianti di riscaldamento centralizzati. L’obiettivo è usare in modo intelligente la caldaia comune, determinando ciascuno per sé la temperatura degli ambienti con l’installazione di termovalvole e misurando (cioè anche pagando, salvo una quota che resta di condominio e viene ripartita sui millesimi) il consumo di combustibile per ogni unità.

A seconda del tipo di edificio, cambiano le modalità di adempimento della misura. «Nei vecchi palazzi – spiega infatti Giampiero Bresolin, esperto di Domotecnica, rete in franchising di imprese specializzate in efficienza energetica – gli impianti sono solitamente a distribuzione verticale, con diversi tubi che dalla caldaia salgono nei vari appartamenti e servono uno o più caloriferi per piano. In questo caso, è necessario installare un ripartitore su ogni singolo calorifero. Ogni termosifone sarà inoltre dotato di termovalvole».

Più semplice, invece, e meno oneroso, inserire i contabilizzatori nei palazzi nuovi, dove la distribuzione del calore è orizzontale, appartamento per appartamento. «In questo caso – conclude Bresolin – basta porre un solo contacalorie a monte di tutti i caloriferi».

AdA

fonte Sole 24 Ore 53/15 SR e MCV

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Efficienza energetica. Novità su caldaie, termoregolazione e contatori individuali nei condomini

caldaie scarico paretePubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (G.U. n°165 del 18 luglio 2014) recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

Il provvedimento introduce alcune modifiche alle disposizioni relative alla gestione delle emissioni in atmosfera di impianti termici civili. In particolare, è prevista la possibilità di scaricare a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, ma soprattutto tale semplificazione viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.

Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

In aggiunta a ciò, per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore sparisce qualsiasi condizione di verifica sia dell’impossibilità tecnica che dell’adeguabilità dei sistemi fumari.

Tra le altre misure contenute nel decreto legislativo 4 luglio 2014, l’obbligo dell’installazione negli immobili condominiali di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali entro il 31 dicembre 2016.

AdA

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