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Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Detrazione al 65% solo per le eco-caldaie

Dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione (almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi accompagnati dall’installazione di termostati “evoluti”. Negli altri casi la detrazione è scesa al 50 per cento.

Sono queste le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018 (la 205/2017), con l’obiettivo di incentivare gli interventi che consentono un maggiore risparmio energetico. Le modifiche (che riguardano sia le singole unità immobiliari, che i condomìni) hanno toccato soprattutto le percentuali detraibili, mentre nulla è cambiato per gli adempimenti che permettono di fruire dello sconto, così come per il recupero della spesa in 10 rate uguali.

La novità di maggior rilievo consiste nel passaggio dal 65% al 50% della detrazione relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per caldaie con classe inferiore alla A non è invece più possibile godere dell’ecobonus ma l’intervento di sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con spesa massima di 96mila euro, destinata a scendere al 36% su 48mila euro dal 2019.

L’ecobonus resta invece al 65% fino al 31 dicembre 2018 se la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno classe A) viene accompagnata dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V (termostato d’ambiente modulante che varia la temperatura del flusso dell’acqua), VI (con centralina di termoregolazione e sensore ambientale che consente un controllo della temperatura in uscita dall’apparecchio che varia secondo la temperatura esterna) oppure VIII (con controllo elettronico della temperatura ambientale).

La detrazione del 65% si applica inoltre agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Da quest’anno la detrazione del 65% è stata estesa all’ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori per la produzione combinata di elettricità e di calore in sostituzione di impianti esistenti, con il limite massimo di 100mila euro.

Per gli interventi relativi alle parti comuni dei condomini (non solo caldaie ma anche coibentazione dei tetti, cappotti termici, ecc) rimane confermato l’utilizzo dell’ecobonus al 65% con la possibilità di incrementare lo sconto fino al 70% delle spese sostenute (con il tetto di 40mila euro per unità immobiliare) se l’intervento riguarda più del 25% del superficie disperdente e fino al 75% se, grazie al miglioramento del la prestazione energetica invernale ed estiva, si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015.

Anche per gli interventi di sostituzione di caldaia è possibile utilizzare la formula della “cessione del credito” a tutti i contribuenti (compresi i soggetti “incapienti” - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8mila euro). Una possibilità che riguarda tutti gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni fiscali e quindi sia gli interventi su parti comuni condominiali che quelli sulle singole unità immobiliari. Confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari. Per tutti gli altri (cosiddetti capienti), la cessione è invece possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori e di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.

Entro il 2 marzo 2018 un decreto del ministero dell’Economia (di concerto Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente) dovrà stabilire i massimali di costo per ogni tipologia di intervento (compresa la sostituzione di caldaia) e definire procedure e modalità dei controlli a campione con cui l’Enea dovrà accertare il rispetto dei requisiti di accesso alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sia dei condomini che delle singole unità immobiliari.

AdA

fonte Sole24Ore 42/18 MZ

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Il risparmio energetico è d’obbligo. Tre nuove scadenze.

La caldaia a condensazioneTre scadenze per gli impianti: nuovo libretto, caldaie a condensazione e termoregolazione

L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli immobili, contenere i consumi, educare i cittadini a un uso più consapevole delle risorse. Ma in alcuni casi il traguardo si raggiunge non attraverso un percorso volontario, ma rispettando obblighi e scadenze imposte per legge, sia nazionale che europea.

Dopo l’entrata in vigore il 15 ottobre 2014 del nuovo libretto d’impianto termico - oggi deve essere compilato secondo i modelli fissati dal Dm 10 febbraio 2014 ed è esteso anche ai condizionatori oltre che alle pompe di calore, al teleriscaldamento e ai sistemi alimentati da fonti rinnovabili – stanno per scattare, in Europa e in Italia, altre importanti disposizioni obbligatorie per il risparmio energetico: nel mirino soprattutto le caldaie e, più in generale, la produzione del calore .

La prima scadenza è imminente: dal 26 settembre 2015, per effetto della Direttiva europea Erp (Energy related Products – 2009/125/CE), anche conosciuta come Ecodesign, le caldaie non a condensazione, che usano una tecnologia non efficiente, non potranno più essere prodotte così come tutti quegli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria che superano determinati limiti di emissioni.

La seconda data da tenere a mente è il 31 dicembre 2016: dopo questo termine, sarà obbligatorio in tutti i palazzi e i condomini che hanno un sistema di riscaldamento centralizzato introdurre sistemi che consentono di realizzare la termoregolazione del calore e calcolare i consumi appartamento per appartamento, come prescrive il Dlgs 102/2014 (che recepisce su questo punto quanto disposto dall’Europa).

La direttiva si applica a tutti gli apparecchi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria venduti nell’Ue (come caldaie a gas o gasolio, pompe di calore, cogeneratori, scaldabagni, bollitori fino a 2000 litri): per ciascun apparato, sono prescritti requisiti minimi di efficienza energetica.

Dopo un periodo di transizione di due anni (il regolamento dell’Ecodesign risale al 29 settembre 2013), la norma diventerà obbligatoria dal 26 settembre 2015: oltre questa data, gli apparecchi non conformi ai nuovi standard non potranno essere più realizzati. Ad esempio le caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna non potranno essere più fabbricate, così come (già da agosto 2015) non potranno essere più prodotte caldaie con pompe a bassa efficienza. «A questo proposito – spiega Giorgio Bighelli, consulente di e-training, la struttura di formazione tecnico-normativa del gruppo Vaillant – è però importante sottolineare che l’obbligo non riguarda direttamente il cittadino, ma il produttore. Non vanno fuori legge gli impianti più obsoleti che sono già presenti nelle case. Così come, per assurdo, se nel 2017 un cittadino volesse installare una caldaia non a condensazione, ammesso che la trovi ancora sul mercato, potrebbe comunque farlo».
In abbinamento ai requisiti ErP, viene inoltre introdotta in Ue una nuova etichetta energetica obbligatoria: per gli apparecchi di riscaldamento, riguarderà quelli fino a 70kW e prevede una classificazione energetica da A++ a G oltre ad informazioni sul prodotto, come la potenza o le emissioni sonore.

L’obbligo (pena sanzioni pecuniarie) scatterà su tutto il territorio nazionale (le Regioni che avevano introdotto scadenze peculiari si sono adeguate allo Stato almeno per la temporalità delle sanzioni) e riguarda solo gli impianti di riscaldamento centralizzati. L’obiettivo è usare in modo intelligente la caldaia comune, determinando ciascuno per sé la temperatura degli ambienti con l’installazione di termovalvole e misurando (cioè anche pagando, salvo una quota che resta di condominio e viene ripartita sui millesimi) il consumo di combustibile per ogni unità.

A seconda del tipo di edificio, cambiano le modalità di adempimento della misura. «Nei vecchi palazzi – spiega infatti Giampiero Bresolin, esperto di Domotecnica, rete in franchising di imprese specializzate in efficienza energetica – gli impianti sono solitamente a distribuzione verticale, con diversi tubi che dalla caldaia salgono nei vari appartamenti e servono uno o più caloriferi per piano. In questo caso, è necessario installare un ripartitore su ogni singolo calorifero. Ogni termosifone sarà inoltre dotato di termovalvole».

Più semplice, invece, e meno oneroso, inserire i contabilizzatori nei palazzi nuovi, dove la distribuzione del calore è orizzontale, appartamento per appartamento. «In questo caso – conclude Bresolin – basta porre un solo contacalorie a monte di tutti i caloriferi».

AdA

fonte Sole 24 Ore 53/15 SR e MCV

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