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Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.

Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.

Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.

AdA

fonte Sole24Ore 6/19 DA e LDS

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Ristrutturazioni edilizie: nuovo portale ENEA

Ristrutturazioni edilizie: nuovo portale ENEA

È stato presentato ufficialmente il portale ENEA dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia (Interventi diversi dall’eco- bonus) ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art.16.bis del DPR 917/86 (tuir) e successive modificazioni.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio  energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali  perviste  per  le  ristrutturazioni  edilizie,  ha  introdotto  l’obbligo  di  trasmettere  all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali  per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

Il sito, realizzato in attuazione del comma 2 bis dell’art.16 del D.L. n.63/2013 convertito con la legge 90/2013, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è online dal 21/11/2018.

Il suddetto comma 2.bis dispone infatti: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENE A le informazioni sugli interventi effettuati”.

Il sito è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell’anno solare 2018. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.

AdA

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Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus ristrutturazioni 2018: nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 23 novembre 2018, sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie su singole unità abitative o parti condominiali, box auto o immobili già ristrutturati.

Le novità di rilievo analizzate nella guida sono relative alla proroga della maggiore detrazione Irpef, ai beneficiari del diritto alle detrazioni ed alle comunicazioni all’Enea dei lavori effettuati.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018 (come già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici), al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

La guida intende fornire utili chiarimenti su come funziona la detrazione Irpef del 50% sui lavori di riqualificazione edilizia e le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti i benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Nella guida, inoltre, un elenco esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef; è corredata di apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili, un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

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Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

Ristrutturazioni edilizie, dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida al bonus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al bonus per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata alle ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018. Dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea alla proroga della detrazione maggiorata al 50 per cento per tutto il 2018. Dall'estensione del bonus agli istituti autonomi di case popolari alla proroga dell'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati.

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che senza il differimento sarebbe passato al 36 per cento. Il limite massimo di spesa resta di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e l'applicazione dell'incentivo resta valida sia per la ristrutturazione di singole unità immobiliari che di parti comuni di edifici condominiali. Invariata anche la ripartizione della detrazione, che va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione - ricordano dalle Entrate, spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La manovra ha anche mantenuto in vita per un altro anno l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

Riguardo alle spese sostenute per interventi antisismici, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85 per cento ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021, ma sul sisma bonus sarà pubblicata un'ulteriore guida dall'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità c'è anche un nuovo adempimento, che consiste nell'obbligo di invio all'Enea, per via telematica, di alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione agevolati. A riguardo, la guida non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

Prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ad uso abitativo già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Anche in questo caso, per tutto il 2018, la detrazione è pari al 50 per cento, spetta su un importo massimo di spesa di 96mila euro e va ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve calcolare la detrazione (del 50 o 36%) su un importo forfettario, pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione (comprensivo di Iva) dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La guida contiene anche un esempio per rendere più comprensibile il meccanismo. Dunque, se un contribuente acquista un'abitazione nel 2018 al prezzo di 200mila euro, essendo il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200mila euro) pari a 50mila euro, la detrazione sarà pari a 25mila euro (50 per cento di 50mila euro).

Dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

AdA

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Rinnovabili: dal 2018 obbligo di coprire il 50% dei consumi per edifici nuovi o ristrutturati

Rinnovabili: dal 2018 obbligo di coprire il 50% dei consumi per edifici nuovi o ristrutturati

Scatta da quest’anno l’obbligo di coprire con rinnovabili il 50% dei consumi degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; lo prevede, dopo le proroghe degli scorsi anni, il Decreto Rinnovabili (Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Gli impianti di produzione di energia termica degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 1° gennaio 2018 devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Gli obblighi, specifica la norma, non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che a sua volta alimenti dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017 resta fermo l’obiettivo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici. Non sono soggetti all'obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per energia da fonti rinnovabili, ai sensi del D.lgs. 28/2011, si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica (accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore), geotermica (immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre), idrotermica (immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Nel caso in cui, per impossibilità tecniche certificate dal progettista, non sia possibile rispettare la normativa, la norma richiede comunque di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, la norma prescrive che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, deve essere calcolata secondo la formula indicata nell'Allegato 3 al D.lgs. 28/2011.

Nei centri storici l’obbligo è ridotto del 50% o non si applica qualora il progettista dimostri che l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell’edificio. Negli edifici pubblici, invece, l’obbligo è incrementato del 10%.

AdA

Scarica il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Scarica il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

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Riqualificazione energetica, ristrutturazioni e mobili. Bonus prorogati a dicembre 2016

ecobonus-2016Confermati fino al 31 dicembre 2016 i bonus del 50% sulle ristrutturazioni e i mobili e del 65% per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Sono le misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici sarà prorogata fino al 31 dicembre 2016 con l’attuale aliquota del 65%. Continueranno ad essere detraibili anche le spese per l'installazione di schermature solari.

È previsto anche un intervento straordinario da 170 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici. Si tratta di uno stanziamento a favore degli ex Iacp e degli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica, che potranno così avviare lavori di riqualificazione degli alloggi.

L’agevolazione potrebbe essere estesa ai condomìni, dando loro la possibilità di usufruire dell’ecobonus del 65% anche per interventi realizzati dalle ESCO (Energy Saving COmpany), le quali anticipano il capitale necessario per i lavori di riqualificazione energetica, incassano i relativi certificati bianchi e recuperano l’investimento attraverso i risparmi che i condòmini otterranno sulle bollette future.

L’ecobonus riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti e consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 65% delle spese sostenute. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
I limiti massimi della detrazione previsti per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

La detrazione fiscale delle spese per le ristrutturazioni sarà anch’essa prorogata al 31 dicembre 2016 con l’attuale aliquota del 50%. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le dieci rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.
 
Verrà prorogata di un anno anche la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

cop guida ristrutturazioniedilizieL’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione, Ufficio Comunicazione multimediale e internet, ha pubblicato lo scorso settembre la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che intende fornire al consumatore le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.
Al capitolo “Altre spese ammesse all’agevolazione”, vengono citate le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - regolamento concernente le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici,  ex legge 46/90 (impianti elettrici) - e delle norme UNI, elaborate dal CIG-Comitato Italiano Gas per gli impianti a metano (legge 1083/71 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”).
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio di 96.000 euro per unità immobiliare
  • dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso i maggiori benefici anche alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

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mb

Fonte UNI

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