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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro. Fare programmazione per evitare l’emergenza

 Conferenza Stampa 12 11 19

Cinque appuntamenti su tutto il territorio regionale per discutere di prevenzione contro gli infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro. Sono quelli previsti nell'ambito del progetto "Corretti stili di vita della persona e sicurezza del lavoratore", co-finanziato da Inail e che vede la Cisl Campania come ente capofila perché “investire in salute e sicurezza del lavoro nelle aziende significa non solo contribuire al miglioramento della produttività dei lavoratori, ma anche ad una diminuzione dell'assenteismo dovuto ad infortuni e malattie professionali e permettere una significativa riduzione degli oneri a carico dei datori di lavoro e della collettività”.

Ieri 12 novembre presso la sede della Cisl Campania la conferenza stampa di presentazione. Ne sono partners la Regione Campania, il Consorzio Promos Ricerche e il Cnr-Iriss. “Secondo gli ultimi dati gli infortuni e le malattie professionali sono in aumento e per questo i luoghi di lavoro devono essere sicuri e sani per tutte le lavoratrici e i lavoratori, indipendentemente dal contratto così come sancito anche dalla nostra Carta Costituzionale. - ha affermato Salvatore Topo, segretario regionale della Cisl Campania - Come sindacato non abbassiamo la guardia. Fare prevenzione vuol dire non intervenire quando c'è l’emergenza ma programmare gli interventi svolti in sinergia e perseguiti in modo regolare e continuativo”.

Per il direttore regionale Inail Campania, Daniele Leone, “il progetto che presentiamo oggi ha l'obiettivo di approfondire i temi della salute e del benessere dei lavoratori, argomenti che riguardano le imprese non solo alla luce delle disposizioni contenute nella normativa vigente, ma anche in ragione dell'ampio interesse che questi temi incontrano a livello nazionale e comunitario. La necessità di procedere alla sensibilizzazione dei lavoratori e alla realizzazione di stili di vita adeguati (alimentazione equilibrata, attività fisica, campagne antifumo ecc.), non può che condurre a risultati utili anche in termini di qualità, produttività e competitività delle imprese”.

Il tema della salute sui luoghi di lavoro per Riccardo Realfonzo del Consorzio Promos Ricerche è “un obiettivo che va perseguito con strumenti di varia natura. Certamente uno di questi è la sensibilizzazione dei lavoratori, dal momento che anche una loro corretta condotta ed un adeguato stile di vita contribuiscono positivamente nel ridurre i rischi sui luoghi di lavoro”.

Per l'assessore regionale Antonio Marchiello “la promozione della salute nei luoghi di lavoro ha un alto valore strategico in termini di qualità, produttività e competitività delle imprese. In questa logica, la Regione Campania ha deciso di aderire al progetto”.

L'obiettivo di diffondere buone prassi in materia di corretti stili di vita per aumentare la sicurezza del lavoratore sarà realizzato attraverso seminari ed attività formative che saranno svolte nel territorio delle 5 province campane. Primo appuntamento sarà a Benevento il giorno 20 novembre presso l'Unisannio con il confronto tra Inail, Cisl, Confindustria, rappresentanti dei partner e patrocinanti il progetto, nonché aziende (Nestlé, Adler Group) che insistono nel territorio e che si sono distinte per la loro particolare vocazione ad essere portatrici di buone pratiche in relazione agli obiettivi propri del progetto.

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Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sicurezza sul lavoro n. 4 del 28 maggio 2019 riguardante la documentazione sanitaria su supporto informatico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Al riguardo premesso che:

  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
  • l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
  • il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
  • il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone: “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

AdA

Scarica l’Interpello 4/2019

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Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

L’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal 27 maggio prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo applicativo CIVA.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall’Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature; lo scopo è quello di consentire un’interlocuzione più agevole con l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste.

Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.

Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

  • la denuncia di impianti di messa a terra
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • il riconoscimento di idoneità̀ dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
  • le prime verifiche periodiche.

Inoltre, nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell’Istituto, con l’indicazione della relativa matricola. Gli utenti, infine, possono comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio.

AdA

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Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Con Regolamento 2019/636 del 23 aprile 2019 (in vigore dal 31 ottobre 2019) viene apportata modifica agli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Il Regolamento 2019/636 (G.U. L 109 del 24.4.2019) recepisce le decisioni della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, dove si è ritenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri nell'allegato A (eliminazione) della convenzione e di conseguenza negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendovi il pentaclorofenolo così da garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

AdA

Scarica il Regolamento 2019/636

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Attrezzature a pressione, nuova Prassi di riferimento

Attrezzature a pressione, nuova Prassi di riferimento

È disponibile la nuova prassi di riferimento UNI/PdR 55:2019 che fornisce linee guida per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED) sulle attrezzature a pressione. Il documento è stato elaborato dall’UNI in collaborazione con INAIL e con il supporto di CTI - Comitato Termotecnico Italiano (Ente federato all’UNI per il settore termotecnico).

Le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S sono le Specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 novembre 1972 “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione”. In particolare esse trattano:

  • la verifica della stabilità dei recipienti in pressione (Raccolta VSR)
  • la verifica della stabilità dei generatori di vapore d’acqua (Raccolta VSG)
  • l’impiego dei materiali nella costruzione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta M)
  • l’impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta S)

Sino al 29 maggio 2002 sono state le specifiche tecniche cogenti ai fini dell’omologazione delle apparecchiature a pressione da parte dell'ISPESL: esse hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione, sino all’introduzione della prima direttiva PED.

Le linee guida oggetto della nuova UNI/PdR 55:2019, in combinazione con le Raccolte ISPESL cui si riferiscono, potranno pertanto essere utilizzate come riferimento per assicurare la conformità alla PED nella progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e insiemi. Inoltre potranno essere utilizzate ai fini della riqualificazione PED (valutazione della conformità secondo la direttiva 2014/68/UE) di attrezzature progettate o fabbricate secondo le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S e immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002.

AdA

Scarica la UNI/PdR 55:2019

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Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Documento realizzato da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici in collaborazione con l’Università di Roma Sapienza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco e nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta, in maniera più generale, dall’art. 17 del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Si segnala che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i.

AdA

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Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 il Decreto 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il decreto riporta modifiche alle norme tecniche di prevenzione incendi motivate dalla necessità di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo e per un approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

AdA

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Le malattie professionali nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN)

Le malattie professionali nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN)

Disponibile un nuovo studio dell’Inail che riporta i dati relativi ai casi di malattia professionale riconosciuti con esito positivo da parte dell’Inail nei residenti nei territori definiti "siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)"

Sono analizzati 11.015 casi di malattie professionali verificatesi nel periodo 2010-2014 nei 44 siti considerati e calcolati gli indicatori di rischio rispetto alla dimensione degli attesi su base di macroarea geografica. Per ogni sito sono disponibili specifiche schede descrittive comprensive dei risultati epidemiologici, della loro interpretazione e discussione critica e dell’analisi dei risultati degli studi analitici già disponibili nella letteratura scientifica.

La sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della popolazione è unanimemente riconosciuta come uno degli strumenti di ricerca più efficaci per la prevenzione dei rischi, la misura dell’efficacia degli interventi di sanità pubblica e la definizione di programmi di intervento e risanamento. L’analisi sistematica dell’incidenza delle malattie professionali nei siti di interesse nazionale per le bonifiche può fornire un contributo assai rilevante per la corretta caratterizzazione dei rischi per la salute delle popolazioni residenti.

Appare infatti sempre più evidente, negli esercizi epidemiologici e nelle esperienze concrete di gestione delle emergenze, come la tutela dell’ambiente e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siano temi strettamente connessi.

In questo quadro, le analisi epidemiologiche riferite in questo volume e prodotte in collaborazione fra strutture di ricerca, di consulenza medica e di consulenza statistico attuariale dell’Inail, risultano di rilevante interesse per la missione dell’Istituto e per il sistema complessivo di sanità pubblica e di tutela dei lavoratori.

AdA

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato ad aprile 2019

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato ad aprile 2019

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento ad aprile 2019 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a febbraio 2019, contiene in particolare:

  • Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019);
  • Aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall'allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 (link esterno all'Allegato);
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019, n. 2 del 15/02/2019, n. 3 del 20/03/2019
  • Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019) (in materia di DPI n.d.r.);
  • Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019).

AdA

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Aggiornamento coordinatori e numero massimo partecipanti a eventi, interpello SSL

Aggiornamento coordinatori e numero massimo partecipanti a eventi, interpello SSL

La Federazione  Sindacale  Italiana  dei  Tecnici  e  Coordinatori  della  Sicurezza,  ha  formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

In particolare, l’istanza di interpello 3/2019 concerne la corretta applicazione del combinato disposto dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016.

La Commissione ritiene che la corretta interpretazione dei punti 9.1 e 12.8 dell’Accordo, debba far ritenere che l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, possa essere svolto con due differenti modalità. La prima mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, la seconda attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa dedicata ai coordinatori per la sicurezza.

AdA

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