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Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Con Regolamento 2019/636 del 23 aprile 2019 (in vigore dal 31 ottobre 2019) viene apportata modifica agli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Il Regolamento 2019/636 (G.U. L 109 del 24.4.2019) recepisce le decisioni della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, dove si è ritenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri nell'allegato A (eliminazione) della convenzione e di conseguenza negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendovi il pentaclorofenolo così da garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

AdA

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Sostanze pericolose, EU-OSHA presenta la nuova banca dati

Sostanze pericolose, EU-OSHA presenta la nuova banca dati

È stata resa disponibile dall’EU OSHA una nuova e completa banca dati sugli strumenti pratici e la guida sulle sostanze pericolose, con collegamenti a risorse e strumenti audiovisivi chiave degli Stati membri, dell’UE e oltre.

Nella banca dati sono presenti nuovi studi di caso creati per l’attuale campagna «Ambienti di lavoro sani e sicuri», che forniscono esempi di vita reale di buone pratiche nella gestione di sostanze pericolose.

Le centinaia di voci di cui è composta la banca dati riguardano argomenti quali formazione o valutazione del rischio, agenti cancerogeni e sostituzione. Inoltre, grazie alla facilità di consultazione della banca dati, se interessati alle risorse su un determinato paese, settore, mansione o pericolo, si potrà trovare esattamente ciò che si cerca in modo semplice e veloce.

AdA

Vai alla banca dati delle sostanze pericolose

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Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

A fronte della complessità della procedura per l'assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14, ISPRA ha pubblicato una nota metodologica che fornisce indicazioni in merito alla procedura da attuare.

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.

Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

AdA

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Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

È entrata in vigore il 21 giugno 2018 la UNI CEN/TS 17159:2018, specifica tecnica che costituisce Guida alla sicurezza delle sostanze pericolose (CBRNE) nelle strutture sanitarie.

In particolare, riguarda sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari o esplosive (ad alto rischio), come quelle riportate nel piano d'azione CBRN dell'UE, che sono utilizzate all'interno di strutture sanitarie (HCF); copre il ciclo di vita di tali sostanze all'interno del piano di controllo della HCF.

UNI precisa che la specifica tecnica si applica anche nelle situazioni in cui l'assistenza sanitaria è fornita in luoghi lontani dalla normale ubicazione della HCF.
Fornisce inoltre una guida a tutte le parti interessate responsabili di ogni fase del ciclo di vita delle sostanze CBRNE all'interno della HCF, quali personale amministrativo, personale addetto alla gestione delle strutture, personale addetto alla logistica ed ai trasporti, personale medico, personale addetto alla gestione dei rifiuti, personale addetto alle pulizie e personale di sicurezza, nonché i visitatori e gli appaltatori che lavorano nei locali della HCF.

La UNI CEN/TS 17159:2018 può essere applicata come parte di un generico sistema di gestione come la EN ISO 9001, EN ISO 22301, ISO 22320 ed eventualmente la ISO 28001. Non si applica ai problemi di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'uso corretto ed improprio di tali sostanze.

AdA

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Sostanze pericolose alla prova del cambio di classificazione

Sostanze pericolose alla prova del cambio di classificazione

Imprese chiamate a prepararsi in vista del 5 luglio, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue sui rifiuti ecotossici. Con una nota adottata a marzo, Confindustria si è espressa sul tema dell’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi.

Tra le quindici caratteristiche di pericolo che possono essere attribuite ai rifiuti, quella dell’ecotossico rappresenta, da tempo, quella più discussa e soggetta a letture sempre diverse, anche a causa delle numerose modifiche legislative. Quella più importante riguarda il regolamento Ue 2017/997 ed entrerà in vigore il prossimo 5 luglio. Questo clima confuso che non giova alla classificazione dei rifiuti che, già di per sé, è un argomento molto complesso. Infatti, l’impatto del succedersi disordinato ed incoerente di diverse disposizioni è pesante e riguarda la gestione di moltissimi rifiuti. Questa situazione ha motivato anche la nota del ministero dell’Ambiente e dell’ordine dei Chimici, entrambe del 28 febbraio 2018.

Lo scopo della nota di Confindustria è informare le aziende, presentando le possibili variazioni nella classificazione dei rifiuti cui potrebbero essere soggetti i loro scarti in un ristretto arco di tempo, nonché alcuni degli adempimenti conseguenti, fino alla auspicata stabilizzazione del prossimo 5 luglio, quando saranno utilizzate regole diverse rispetto a quelle dell’accordo Adr.

L’applicazione di questo regolamento può comportare che rifiuti ora classificati come pericolosi non lo siano più e viceversa. Accanto alle norme cogenti, a partire dal regolamento Ce 1357/2014, la nota descrive la successione delle disposizioni nazionali che, ai fini dell’attribuzione di HP14, rimandavano ai criteri di cui all’accordo Adr.

Sia il regolamento Ce 1357/2014 che l’Adr trovano il loro fondamento nella disciplina sulla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose (Regolamento Ue 1272/2008). Una norma che, con il regolamento Ce 1179/2016, ha subito significative modifiche. La nota di Confindustria spiega come ci si deve confrontare con due elementi in evoluzione:

  • i cambiamenti nella classificazione di alcune sostanze pericolose;
  • i diversi criteri di valutazione e le diverse formule da adottare che conducono a diverse classificazioni dello stesso rifiuto.

La nota ha il pregio di restituire il quadro normativo sul tema. Inoltre, descrive alcuni dei diversi scenari possibili e ricorda la disciplina “Seveso III” sugli incidenti rilevanti e fornisce suggerimenti sui registri di carico e scarico. Il documento, quindi, invita le aziende a un accurato approfondimento e fornisce loro gli strumenti essenziali.

AdA

fonte Sole24Ore 89/18 PF

Scarica il Regolamento UE 2017/997

Scarica la nota interpretativa dell’Ordine dei Chimici n. 01/2018 del 28/02/2018

Scarica la nota del MATTM n. 3222 del 28/02/2018

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Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

La Commissione europea compie oggi un altro importante passo avanti per proteggere i lavoratori nell'Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.

In aggiunta alle 21 sostanze di cui è già stata decisa o proposta la limitazione, la Commissione europea propone di limitare l'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze cancerogene. Secondo stime, la proposta odierna migliorerebbe le condizioni di lavoro di più di 1 milione di lavoratori nell'UE e preverrebbe più di 22 000 casi di malattie professionali.

Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Oggi la Commissione ha compiuto un altro importante passo avanti nella lotta alle malattie oncologiche e alle altre patologie di origine professionale sul luogo di lavoro. Proponiamo di istituire limiti all'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze chimiche cancerogene. In tal modo miglioreremo la protezione di oltre 1 milione di lavoratori in Europa e contribuiremo a rendere i luoghi di lavoro più sani e più sicuri, nel rispetto di uno dei principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali."

La Commissione propone di inserire nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nuovi valori limite di esposizione per cinque sostanze chimiche. Detti valori limite fissano la concentrazione massima nell'aria di una sostanza chimica cancerogena sul luogo di lavoro. Sono state selezionate le seguenti cinque sostanze cancerogene di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori:

  • il cadmio e i suoi composti inorganici;
  • il berillio e i suoi composti inorganici;
  • l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico;
  • la formaldeide;
  • il 4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) (MOCA).

Le prime tre sostanze sono frequentemente utilizzate in settori quali la produzione e la raffinazione del cadmio, la produzione di batterie al nichel-cadmio, la galvanoplastica meccanica, la fusione dello zinco e del rame, le fonderie, la produzione del vetro, le attività di laboratorio, l'elettronica, la chimica, le costruzioni, la sanità, l'industria della plastica e il riciclaggio.

L'imposizione di misure efficaci per impedire l'esposizione elevata alle cinque sostanze e ai gruppi di sostanze indicati avrà ripercussioni positive molto più significative della sola prevenzione oncologica: l'introduzione di tali valori limite ridurrà non solo i tumori di origine professionale, ma anche l'incidenza di altre importanti patologie dovute a sostanze cancerogene e mutagene. Per esempio, oltre al tumore polmonare l'esposizione al berillio causa anche la berilliosi, una malattia cronica incurabile.

I valori limite a livello europeo promuovono inoltre la coerenza, in quanto contribuiscono a creare pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese e un obiettivo chiaro e comune per datori di lavoro, lavoratori e autorità preposte ai controlli. La proposta va quindi nella direzione di un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori e di un mercato unico più equo.

La proposta si basa su dati scientifici e fa seguito ad ampie discussioni con i portatori di interessi, in particolare rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli Stati membri.

AdA

fonte Commissione europea

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AEE: aggiornata la normativa nazionale sulle restrizioni alle sostanze pericolose

RAEECon Decreto 3 marzo 2017 (in GU n.62 del 15-3-2017) il ministero dell'Ambiente da attuazione alle ultime direttive UE che impongono specifiche restrizioni a determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Il Decreto modifica (l'allegato IV) al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua la direttiva "madre" 2011/65/UE introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo (e non solo) in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva europea 2011/65/UE in materia di restrizioni nelle AEE, prevede espressamente l'emanazione di specifici decreti di modifica per l'adeguamento al progresso tecnico degli studi sulle sostanze: le direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 hanno modificato di recente l'elenco delle sostanze contenute nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

Ciò ha portato alla necessità di aggiornare le tabelle delle sostanze contenute nel D.Lgs. n.27/2014 (all'allegato IV) sostituendo il punto 26 e 42, sopprimendo il punto 31 e aggiungendo il 31 bis (vedi tabelle all'interno del decreto per i dettagli e le scadenze delle restrizioni); queste due ultime modifiche si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017 e riguardano restrizioni per Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

AdA

Scarica il Decreto 3 marzo 2017

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Dlgs 39/2016. Previsti aggiornamenti del Documento unico di prevenzione e della formazione dei lavoratori

CLPFormazione da aggiornare in materia di sicurezza dopo l’arrivo del Dlgs 39/2016, attuativo della direttiva 2014/27/Ue, relativa alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in vigore dal 29 marzo scorso. La disposizione impatta in modo significativo anche sulla necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Il decreto ha modificato diverse disposizioni del Titolo IX del Tu sicurezza (Dlgs 81/08). Ad esempio, nella definizione di agenti chimici pericolosi di cui all’articolo 222 Dlgs 81/08 non si fa più riferimento al Dlgs 52/1997 ma al regolamento CE 1272/2008 e ai criteri di classificazione in una classe di pericolo fisico o pericolo per la salute in essa contenuta, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nel regolamento. Inoltre, si fa richiamo agli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro
In materia di informazione e formazione dei lavoratori, l’articolo 227 prevede ora che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori o ai rappresentanti l’accesso alle schede dei dati di sicurezza messe a disposizione non più dal responsabile dell’immissione sul mercato bensì «dal fornitore», che dovrà altresì trasmettere al datore di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti, ex regolamento Ce 1907/2006.
Altra importante modifica viene introdotta nell’articolo 37 del Dlgs 81, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in particolare in relazione ad una serie di concetti (rischio, danno, prevenzione, protezione, etc.), ai rischi riferiti alle varie mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto cui appartiene l’azienda.
Ancora, al comma 7 si prevede che il datore fornisca a dirigenti e preposti un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai compiti da svolgere. Si precisa inoltre che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la sua attività di rappresentanza, in modo da conferirgli le competenze appropriate circa le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Dal 29 marzo 2016, si rende quindi necessario riformare il documento di valutazione dei rischi in riferimento al Titolo IX per le sostanze pericolose e i relativi allegati.

Dlgs 39/2016

mb

Fonte Il Sole 24 Ore

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