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Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Documento realizzato da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici in collaborazione con l’Università di Roma Sapienza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco e nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta, in maniera più generale, dall’art. 17 del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Si segnala che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i.

AdA

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Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 il Decreto 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il decreto riporta modifiche alle norme tecniche di prevenzione incendi motivate dalla necessità di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo e per un approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

AdA

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Impianti di distribuzione stradale gas naturale, modifiche alla regola tecnica

Impianti di distribuzione stradale gas naturale, modifiche alla regola tecnica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019 il Decreto del 12 marzo 2019 recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.

Le modifiche alla regola tecnica riguardano:

  • titolo II, paragrafo 2.7, punto 2.7.5. – Apparecchi di distribuzione automatici;
  • titolo IV, il paragrafo 4.5. – Segnaletica di sicurezza;
  • titolo IV, il paragrafo 4.7. – Funzionamento in modalità self-service;
  • titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 – Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.

Per quanto riguarda il primo punto Apparecchi di distribuzione automatici le integrazioni interessano: marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85; erogazione contemporanea, giunti antistrappo, collegamento alla line di adduzione, collegamenti elettrici, pressione, pistola conforme al regolamento ECE-ONU R110, pulsante di ritenuta, sistema di comunicazione impianti presidiati e non presidiati, segnalazione per il riposizionamento della pistola.

Segnaletica di sicurezza. “Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell’impianto gas ed una planimetria dell’impianto di distribuzione evidenziando anche i comandi di emergenza”. La cartellonistica, il divieto di fumare, usare cellulari, fiamme libere; comportamento per emergenza, dispositivi di sicurezza, manovre sicurezza impianti.

Funzionamento self service impianti presidiati e non presidiati: la presenza dell’addetto formato, sistema di videosorveglianza, riconoscimento utente, istruzione e registrazione in apposita banca dati degli utenti per il self service. “Detta registrazione avviene secondo modalità individuate dal Ministero dell’interno, condivise con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ed effettuata su portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa la registrazione può essere effettuata su portale telematico implementato da una società regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.

AdA

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Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Impianti di gestione rifiuti: linee guida per la prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", sono stati regolamentati criteri operativi e gestionali per prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.

La Circolare, realizzata in collaborazione con il Dipartimento VV.F., annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/18 che aveva apprestato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell'impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

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Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2018 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”

La regola tecnica contenuta in allegato al decreto, che entrerà in vigore il 5 dicembre 2018, è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni.

Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l’attestazione, riportante che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale.

Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l’utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno.

AdA

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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative".

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

AdA

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Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n° 1 dell'11 gennaio 2018, fornisce le indicazioni ai datori di lavoro riguardo l’adempimento dei compiti loro assegnati in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

In particolare, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’Ispettorato precisa che tale facoltà, con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” e ha l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, c 1, lettera t). È stato inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso decreto legislativo.

AdA

Scarica la Circolare INL n° 1 dell'11 gennaio 2018

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Autorimesse: nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi

autorimessaPubblicato in Gazzetta ufficiale (n.52 del 3-3-2017) il Decreto 21 febbraio 2017, che riporta la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse.

Il Decreto aggiorna il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

La norma tecnica (art. 2) si applica attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21/2/2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Il DM 21/2/2017 modifica l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo all'allegato 1 il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa»; all'art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa (e sistemi di sicurezza dell'impianto). Con riferimento alla voce "75" si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno: si ricorda quella sulle Attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli Uffici approvata con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il Decreto del ministero dell'Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale.

AdA

Scarica il decreto 21 febbraio 2017

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Prevenzione incendi: le Linee Guida CNI per gli impianti di protezione attiva

protezione-incendiSono state pubblicate le Linee Guida del CNI relative all’applicazione del decreto ministeriale 20 dicembre 2012 (“Decreto Impianti”): ad elaborarle la Commissione Sicurezza Antincendio della CROIL Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

Le Linee Guida si configurano come un utile supporto per i professionisti della progettazione antincendio nella formulazione delle specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva contro l’incendio e della relativa documentazione progettuale richieste dal Decreto Impianti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Gli esempi delle “Specifiche tecniche” e della “Documentazione” degli impianti di protezione attiva esaminati nella guida sono stati contestualizzati in una attività commerciale di generi alimentari ricadente tra le attività elencate nell’allegati I al D.P.R. 151/2011 allegando quindi anche gli elaborati grafici ai quali le “Specifiche tecniche” fanno esplicito riferimento. È utile evidenziare che le “Specifiche Tecniche” costituiscono l’insieme delle caratteristiche fondamentali che l’impianto dovrà possedere e di cui si dovrà quindi tener conto nelle successive diverse fasi progettuali. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di progettazione esecutiva e quindi realizzativa di un impianto di protezione attiva, che rispettino le “Specifiche tecniche” cioè le prestazioni indicate nella stessa, non comporteranno una nuova valutazione del ProgettoVVF da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco poiché ricadenti tra “le modifiche non sostanziali” di cui all’allegato IV lettera D) punto v del D.M. 7/08/2012; in tal caso sarà comunque necessario produrre in fase di SCIAVVF la “dichiarazione di non aggravio di rischio” secondo quanto richiesto dall’art. 4 comma 7 dello stesso decreto.

Si è ritenuto infine opportuno riportare per ciascuna tipologia di impianto trattato nella presente guida anche la documentazione progettuale afferente alle diverse fasi progettuali (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) richiamate dalle specifiche norme UNI o CEI di riferimento.

La guida si completa includendo, tra gli allegati, sia il Decreto 20.12.2012 sia un esempio di “Dichiarazione di Conformità” ed un esempio di “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” (per un impianto non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) relativi a due impianti di protezione attiva tra quelli trattati nelle specifiche tecniche riportate nella presente guida.

La linea guida non è vincolante e non vuole forzare o sostituirsi alle libere scelte del professionista. Rappresenta meramente un ausilio per i professionisti in merito alla modalità di formulazione e di compilazione delle “Specifiche tecniche” e della relativa “Documentazione” progettuale. La guida è da intendersi utile supporto di lavoro ed il professionista potrà autonomamente decidere se, ed in quale misura, applicarne e adottarne i contenuti.

AdA

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Prevenzione incendi, in vigore da oggi le nuove Norme Tecniche

Prevenzione IncendiEntrano in vigore oggi 18 novembre le nuove norme tecniche in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006, approvate con il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (G.U. n.192 del 20 agosto 2015).

Il provvedimento, volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, si applica a 34 delle 80 attività individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011: progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc. Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc.

Le nuove norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Me le norme tecniche possono essere utilizzate anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il ricorso alle nuove norme tecniche resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali”.

AdA

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