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Prevenzione incendi, in vigore da oggi le nuove Norme Tecniche In evidenza

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Prevenzione IncendiEntrano in vigore oggi 18 novembre le nuove norme tecniche in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006, approvate con il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (G.U. n.192 del 20 agosto 2015).

Il provvedimento, volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, si applica a 34 delle 80 attività individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011: progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc. Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc.

Le nuove norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Me le norme tecniche possono essere utilizzate anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il ricorso alle nuove norme tecniche resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali”.

AdA

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