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Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Pubblicata, a cura della Commissione “Protezione attiva contro gli incendi”, la norma UNI EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
Il documento specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio. La norma contiene le disposizioni per l'AVCP e la marcatura CE dei prodotti.
La norma può essere utilizzata come linea guida per gli altri tipi di rivelatori di fumo o i rivelatori di fumo che funzionano secondo principi differenti. Rivelatori di fumo con caratteristiche speciali e sviluppati per rischi specifici non sono trattati dalla norma.
I rivelatori di fumo descritti nella norma sono il tipo chiuso cioè quel rivelatore ottico o a ionizzazione con il/i volume/i di rivelazione all'interno dell'involucro oppure aperto cioè quel rivelatore ottico con il/i volume/i di rivelazione al di fuori dell'involucro.
All’interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: lntroduction;
  • EN 50130-4 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: lmmunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems;
  • EN 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance;
  • EN 60068-2-1 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold;
  • EN 60068-2-6 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration sinusoidal;
  • EN 60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock;
  • EN 60068-2-42 Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections;
  • EN 60068-2-78 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state;
  • ISO 209 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition.

mb
Fonte UNI

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Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Focus Inail

Documento realizzato da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici in collaborazione con l’Università di Roma Sapienza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco e nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta, in maniera più generale, dall’art. 17 del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Si segnala che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i.

AdA

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Pre-allarme e allarme antincendio. Pubblicata la norma UNI 11744

Pre-allarme e allarme antincendio. Pubblicata la norma UNI 11744

La sicurezza antincendio delle attività e degli edifici si completa con una corretta progettazione del sistema di segnalazione degli allarmi affinché, una volta diffuso l’allarme incendio, gli occupanti possano evacuare l’edificio o l’area interessata.
A tal proposito, la commissione Protezione attiva contro gli incendi ha di recente curato la realizzazione della UNI 11744 “ Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio”.
La norma fornisce le caratteristiche del segnale acustico unificato di allarme incendio, in termini di segnale di preallarme e segnale di allarme evacuazione, utilizzato sui dispositivi acustici dei sistemi fissi automatici di rivelazione incendio.
Definisce inoltre due parametri del segnale acustico di allarme: il pattern e il livello di pressione sonora richiesto e udibile in tutte le aree dell’edificio.
Il segnale acustico, attivato in seguito ad un preallarme e/o allarme evacuazione, ha lo scopo di indicare senza ambiguità e a tutti gli occupanti all’interno dell’area, che sussiste una situazione di avviso e/o emergenza tale da richiedere l’evacuazione.
Il segnale acustico specificato è inteso da utilizzarsi in edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso quali, ad esempio, scuole, hotel, edifici residenziali, luoghi di lavoro, edifici di tipo commerciale, ecc.
Può essere utilizzata per aree esterne proprie e adiacenti all’edificio e tratta solo le segnalazioni acustiche di allarme incendio e/o facenti parte dei sistemi previsti nella UNI 9795. Tutte le altre segnalazioni acustiche non sono trattate. I dispositivi utilizzati per la generazione del segnale acustico sono in conformità alla UNI EN 54-3.
Nella progettazione dei sistemi di segnalazione acustica degli allarmi in emergenza devono essere considerate le caratteristiche audio e i rumori di fondo degli ambienti da proteggere, individuando sia livelli adeguati di pressione sonora sia frequenze appropriate che possano attirare l’attenzione degli occupanti ed indirizzarli all’esodo dell’edificio.
Oltre le prestazioni audio, la diffusione di un tono univoco rispettivamente per il segnale di pre-allarme e per il segnale di allarme evacuazione consente di poter ridurre il tempo di ricognizione e di attività prima che gli occupanti inizino il processo di esodo con un beneficio in termini di tempo di esodo in condizioni di sicurezza.

mb

Fonte UNI

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Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Norme tecniche prevenzione incendi, pubblicato il nuovo decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 il Decreto 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il decreto riporta modifiche alle norme tecniche di prevenzione incendi motivate dalla necessità di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo e per un approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

AdA

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Locali tecnici per impianti antincendio. Dall’UNI una nuova norma

Locali tecnici per impianti antincendio. Dall’UNI una nuova norma

Pubblicata, a cura della Commissione UNI “Protezione attiva contro gli incendi”, ha da poco realizzato la norma UNI 11292:2019Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali
Affrontare l’argomento antincendio non significa solo parlare di estintori o sistemi estinguenti. La sicurezza antincendio si costruisce anche creando le condizioni e le aree idonee alla protezione.
Questo documento specifica i requisiti costruttivi e funzionali minimi da soddisfare nella realizzazione di locali tecnici destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per l'alimentazione idrica di impianti antincendio. La norma, inoltre, integra le prescrizioni delle normative applicabili all'argomento ed in particolare della UNI EN 12845 e UNI 10779.
I locali devono essere progettati, realizzati e gestiti con l'obiettivo di conseguire lo stesso livello di affidabilità funzionale dell'alimentazione idrica nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Tali locali devono mantenere, rispetto ai danni causati dall'incendio nell'edificio protetto dall’impianto antincendio e da ogni altro evento avverso ragionevolmente prevedibile (ad esempio inondazioni, allagamenti, terremoto, ecc.), la propria integrità strutturale e la fruibilità, in sicurezza, da parte delle persone interessate, per tutta la durata di funzionamento dell'impianto antincendio servito.
La UNI 11292 si applica ai locali di nuova costruzione, realizzati in opera o prefabbricati, siano essi di tipo separato, adiacente o entro l'edificio protetto dall'impianto antincendio.
Può essere altresì applicata ai locali esistenti in caso di modifiche sostanziali del locale e/o dell'unità di pompaggio.
All’interno del documento sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  •  UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio;
  •  UNI 10803 Scale prefabbricate - Terminologia e classificazione;
  •  UNI 10804 Scale prefabbricate - Rampe di scale a giorno - Dimensioni e prestazioni meccaniche;
  •  UNI EN 1838 Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza;
  •  UNI EN 12464-1 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni;
  •  UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione ed esercizio;
  •  CEI EN 60309-1 Spine e prese per uso industriale Parte 1: Prescrizioni generali;
  •  CEI EN 60309-2 Spine e prese per uso industriale Parte 2: Prescrizioni di intercambiabilità dimensionale per spine e prese con spinotti ed alveoli cilindrici.

mb
Fonte UNI

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Apparecchiature antincendio portatili. Pubblicata una nuova norma UNI

Apparecchiature antincendio portatili. Pubblicata una nuova norma UNI

La Commissione “Protezione attiva contro gli incendi” ha recepito anche in lingua italiana la norma UNI EN 16712-4:2018Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 4: Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione”.
Tale norma si applica ai generatori di schiuma ad alta espansione, con un rapporto di espansione maggiore di 200:1, la cui unica fonte di alimentazione esterna è la pressione e/o il flusso dell'acqua fornita al dispositivo.
Ciò è usato dai mezzi antincendio e di soccorso e definisce la loro specifica e le procedure di prova.
La UNI EN 16712-4:2018 tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi, ad eccezione del rumore, pertinenti ai generatori di schiuma ad alta espansione quando sono utilizzati come previsto e nelle condizioni di utilizzo improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
Invece non copre le applicazioni di nebulizzazione e non si applica a generatori di schiuma ad alta espansione fabbricati prima della data della sua pubblicazione come EN.
All’interno del documento è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:

  • CEN/TS 15989 Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings;
  • EN 1568-2 Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids;
  • EN 16712-2 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes;
  • EN 61310-2 Safety of machinery – lndication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking;
  • EN ISO 12100 Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction;
  • EN ISO 13857 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs;
  • EN ISO 14120 Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards;
  • ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols.

mb
Fonte UNI

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Protezione incendio. Pubblicata la norma UNI EN 1366-11

Protezione incendio. Pubblicata la norma UNI EN 1366-11

Recentemente pubblicata in lingua italiana, a cura della Commissione UNI “Comportamento all’incendio” la norma UNI EN 1366-11:2018 - “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati”
La norma descrive il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio. Dovrebbe essere utilizzato unitamente alla EN 1363-1.
La prova esamina il comportamento dei sistemi di protezione dei cavi esposti al fuoco dall'esterno. Inoltre, le prove specificate nella norma non sono volte a valutare le prestazioni del sistema di protezione contro l'incendio e della tenuta degli attraversamenti nel mantenere i requisiti della parete o del soffitto attraversati.
I risultati della prova si applicano ai sistemi di protezione contro l'incendio per sistemi di cavi elettrici progettati per tensioni fino a 1 kV. Il procedimento di prova dovrebbe essere utilizzato anche per determinare le prestazioni dei sistemi di protezione utilizzati con cavi di dati e cavi a fibra ottica, tuttavia i procedimenti di verifica per tali cavi sono ancora in fase di sviluppo.
Il sistema di protezione può includere dispositivi di ventilazione, portelli di ispezione, coperchi fissi o removibili, ecc. Tale metodo di prova però non è applicabile ad armadi per accessori elettrici contenenti sistemi di distribuzione, relè o simili.
Nel testo della norma vengono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 1363-1 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements;
  • EN 1363-2 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures;
  • EN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers;
  • EN 50288-7 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables;
  • EN 50525-2-11 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-11: Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation;
  • EN 60269-1 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements;
  • EN 61537 Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems;
  • EN ISO 13943 Fire safety – Vocabulary;
  • HD 603 S1 Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV.

mb
Fonte UNI

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Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Con Decreto 23 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018,  il Ministero dell'Interno approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni a decorrere dal 3/12/2018, ovvero dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010).

Come per altre regole tecniche, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione Incendi), aggiungendo

  • il capitolo «V.8 - Attività commerciali» all'Allegato 1 del Codice nella "Sezione V - Regole tecniche verticali";
  • il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 nell'elenco di norme alternative ancora applicabili, all'interno dell'elenco contenuto all'art. 1, comma 2 del Codice di prevenzione Incendi;
  • il riferimento all'attività classificata come numero 69 dal D.P.R. n.151/2011, al novero di quelle previste nell'art.2 comma 1 del Codice di prevenzione Incendi.

AdA

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Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2018 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”

La regola tecnica contenuta in allegato al decreto, che entrerà in vigore il 5 dicembre 2018, è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni.

Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l’attestazione, riportante che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale.

Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l’utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno.

AdA

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Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Contenitori-distributori di carburante liquido ad uso privato, indicazioni applicative nella circolare VVF

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 1-2018 prot. n. 11468 del 29 agosto 2018 "DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C". Indicazioni applicative".

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

AdA

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