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Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

Gran parte del dibattito sulla nuova legge dedicata al whistleblowing (la 179/2017) è stato polarizzato dalle questioni ideologiche che la legge pone. È arrivato il momento, però, di chiedersi che cosa debbano fare concretamente le imprese per rispettare la legge, orientandone l’applicazione all’effettiva tutela della trasparenza dei comportamenti, senza alzare i livelli di burocrazia aziendale.

Innanzitutto, va identificato l’ambito di applicazione della nuova norma nel settore privato: è un whistleblower, in base all’articolo 2 della legge, e gode di ampie tutele normative, colui che, operando in un’azienda del settore privato, effettua la segnalazione di un illecito che rientra nell’ambito dei reati indicati dal Dlgs 231/2001 e/o implica la violazione del Mog (modello di organizzazione ex articolo 6 del Dlgs 231/2001).

Deve trattarsi di illeciti compiuti nell’interesse e a beneficio dell’azienda. Altri casi di denuncia o segnalazione, palese o anonima che siano, sono al di fuori del perimetro della legge e si muovono in uno spazio di assoluta libertà sia dal lato dell’azienda (che potrà decidere di regolamentare, agevolando o meno, il fenomeno) sia da quello del lavoratore (cui continuano ad applicarsi le regole generali su segreto professionale, obbligo di fedeltà, diffamazione e così via).

Ogni impresa che abbia adottato un Mog 231 dovrà quindi integrarlo, pena l’inefficacia del modello, con le disposizioni sul whistleblowing. Si tratta di attivare almeno una porta d’accesso informatica (ma la legge parla anche di una possibile pluralità di porte) tramite cui un segnalante, non anonimo, presenti una denuncia, con modalità e strumenti tali che la sua identità resti riservata.

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da condurre il segnalante a effettuare solo denunce pertinenti – cioè riconducibili alle violazioni del modello 231 – circostanziate e sufficientemente precise da consentire indagini e verifiche non meramente esplorative.

La legge non lo dice, ma lo sottintende abbastanza chiaramente: il segnalante va guidato dalla piattaforma a fare una segnalazione responsabile e che presenti, quantomeno, le caratteristiche del fumus di fondatezza. È sul terreno della corretta e specifica costruzione del canale di presentazione della denuncia che si gioca la prima e fondamentale possibilità di veicolare alla fase successiva solo fattispecie rilevanti e non pretestuose.

Il modello dovrà individuare il soggetto o i soggetti deputati a ricevere ed esaminare la denuncia, dando poi eventualmente impulso alle indagini, fissando la procedura e, quindi, le modalità dell’esame e dei provvedimenti che ne conseguono: avvio dell’iter disciplinare o archiviazione.
Sulla scelta di questi soggetti la legge non dà indicazioni: sarà logicamente veicolata verso coloro che possono essere individuati come destinatari naturali delle denunce, cioè l’organismo di vigilanza, la funzione del personale o anche un soggetto terzo cui siano affidate l’imparzialità della valutazione sul fumus e le eventuali indagini.

Il modello dovrà identificare anche sanzioni per il segnalante che si riveli millantatore in mala fede (agendo con dolo o colpa grave) e che punisca eventuali comportamenti atti a violare il segreto sull’identità del segnalante. È opportuno, infine, che il funzionamento, le finalità e i sistemi di protezione previsti siano illustrati ai dipendenti, all’attivazione della piattaforma e della procedura.

AdA

Fonte Sole24Ore AB e FP

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Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018, il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018

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Percorsi di alternanza scuola/lavoro: voucher alle imprese dalla Camera di Commercio di Napoli

Percorsi di alternanza scuola/lavoro: voucher alle imprese dalla Camera di Commercio di Napoli

La Camera di Commercio di Napoli ha emanato il Bando per la concessione di “voucher alle imprese per i percorsi di alternanza”.

Lo scopo del Bando è quello di favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e mondo del lavoro a vantaggio del sistema economico locale, per incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le imprese ed i professionisti del territorio e promuovere l’iscrizione nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, istituito dalla L. n. 107/2015.

L’agevolazione disciplinata dal Bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti del territorio per ospitare percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Per accedere al contributo le imprese ed i professionisti devono essere iscritti al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola/Lavoro.

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 9/07/2018 e fino al 15/10/2018.

AdA

Scarica il bando

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Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Disponibile online una nuova pubblicazione realizzata dall'INAIL e destinata al comparto medico-radiologico: il volume "Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni" che fornisce informazioni sulla possibile interazione fra figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi in campo sanitario, in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti.

Il Volume mira a far accrescere la consapevolezza degli operatori in merito alle problematiche legate all'approccio alla valutazione del rischio utilizzato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e dallo specialista (l'esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti e l'esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica), al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.

La Guida parte dalla normativa di riferimento per l'esposizione professionale a radiazioni in ambito sanitario, ed approfondisce poi le diverse figure interessate dalla valutazione del rischio specifico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Analizza poi la gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini. Dettaglia anche una procedura per una efficace interazione tra le varie figure professionali coinvolte, suddivisa in diverse fasi: identificazione e organizzazione del sistema; analisi e valutazione dei rischi; pianificazione e attivazione degli interventi; individuazione dei rischi la cui valutazione e gestione risultino condivise fra le diverse figure professionali; sensibilizzazione d'azione; monitoraggio ed audit; riesame e miglioramento.

Nella realtà di diverse strutture sanitarie dislocate sul territorio nazionale, questa interazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi risulta per nulla armonica quanto piuttosto confusa, in particolare nei reparti di diagnostica per immagini riferiti alla risonanza magnetica dove, spiegano i ricercatori DIMEIL, vige una normativa nazionale specifica, il d.m. del 02/08/1991 e il d.p.r. 542/1994, che non è riportata nel testo unico di salute e sicurezza.

AdA

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La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economia circolare» voluto da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Sono quattro i provvedimenti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150) dedicati all’economia circolare: direttiva 2018/849 che modifica le direttive sui veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e relativi rifiuti, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); direttiva 2018/850 che modifica la direttiva sulle discariche; direttiva 2018/851 che modifica la direttiva relativa ai rifiuti; direttiva 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020: termine che appare lontano, ma i ragionamenti immediati sono imposti sia dalla complessità delle misure che dall’enorme campo di applicazione dei nuovi provvedimenti.

Il modello dell’economia circolare si basa sulla razionalizzazione del ciclo produttivo, sull’innovazione spinta e sul recupero degli scarti. Secondo la Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

La direttiva veicoli fuori uso, pile e batterie e Raee (2018/849) si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi prevedendo che, per i veicoli, gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. Sul fronte pile e accumulatori la nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino strumenti economici e altre misure per conseguirne gli obiettivi e incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra le misure si potranno utilizzare quelle previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva sui rifiuti (ad esempio eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti). Analoga previsione per i Raee.

Sul fronte discariche, la parola d’ordine è disincentivarne l’uso. La direttiva 2018/850 traguarda al 2035 l’obiettivo di collocare in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani (ma sono previste deroghe di 5 anni). La direttiva 2018/852 prevede invece che, entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre 31 dicembre 2025 vanno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in peso: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro e 75% per carta e cartone. Per il 2030 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.

I rifiuti di imballaggio avviati a compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili per non ostacolare la raccolta differenziata e il processo di compostaggio. La direttiva 851/2018 sui rifiuti presenta molti aspetti rilevanti tra i quali si segnala che la Commissione Ue individuerà i criteri per i sottoprodotti. Invece, per l’End of Waste (ex Mps-EoW) si stabilisce che il materiale EoW deve soddisfare i pertinenti requisiti previsti per le sostanze chimiche e i prodotti collegati.

AdA

Fonte Sole24Ore 170/18 PF

Scarica la Gazzetta europea L150 del 14 giugno 2018

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Sicurezza delle macchine. Falciatrici rotative

Sicurezza delle macchine. Falciatrici rotative

Pubblicata in italiano, a cura della Commissione Sicurezza, la norma  UNI EN ISO 4254-12:2018Macchine agricole - Sicurezza - Parte 12: Falciatrici rotative a disco e a tamburo e trinciatrici
Questo documento, usato insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di falciatrici rotative a disco, falciatrici rotative a tamburo, usate per soli usi agricoli di raccolta del foraggio, e di trinciatrici ad asse orizzontale per soli usi agricoli, portate, semiportate, trainate o semoventi.
Descrive metodi per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli derivanti dall’uso previsto e dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile di queste macchine da parte di una persona (l’operatore) nel corso delle normali operazioni di uso e manutenzione. Inoltre, specifica il tipo di informazioni sulle modalità di lavoro in sicurezza che devono essere fornite dal costruttore.
Sono incluse le trinciatrici ad asse orizzontale che possono essere aperte nella parte posteriore solo per scopi di manutenzione. La norma si applica anche alle falciatrici dotate di organi di condizionamento (falciacondizionatrici).
Non è applicabile a trinciatrici che hanno la parte posteriore che può essere aperta per particolari usi in campo, trinciatrici con braccio articolato, falciatrici con uno o più assi verticali progettate per sminuzzare il materiale falciato, motofalciatrici e trinciatrici controllate da un operatore a piedi, falciatrici da prato, gruppi falcianti scavallatori, macchine progettate specificamente per la manutenzione del bordo stradale e autostradale.

mb
Fonte UNI

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Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

È entrata in vigore il 21 giugno 2018 la UNI CEN/TS 17159:2018, specifica tecnica che costituisce Guida alla sicurezza delle sostanze pericolose (CBRNE) nelle strutture sanitarie.

In particolare, riguarda sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari o esplosive (ad alto rischio), come quelle riportate nel piano d'azione CBRN dell'UE, che sono utilizzate all'interno di strutture sanitarie (HCF); copre il ciclo di vita di tali sostanze all'interno del piano di controllo della HCF.

UNI precisa che la specifica tecnica si applica anche nelle situazioni in cui l'assistenza sanitaria è fornita in luoghi lontani dalla normale ubicazione della HCF.
Fornisce inoltre una guida a tutte le parti interessate responsabili di ogni fase del ciclo di vita delle sostanze CBRNE all'interno della HCF, quali personale amministrativo, personale addetto alla gestione delle strutture, personale addetto alla logistica ed ai trasporti, personale medico, personale addetto alla gestione dei rifiuti, personale addetto alle pulizie e personale di sicurezza, nonché i visitatori e gli appaltatori che lavorano nei locali della HCF.

La UNI CEN/TS 17159:2018 può essere applicata come parte di un generico sistema di gestione come la EN ISO 9001, EN ISO 22301, ISO 22320 ed eventualmente la ISO 28001. Non si applica ai problemi di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'uso corretto ed improprio di tali sostanze.

AdA

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Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici

Sport bonus, sgravi per ristrutturare piccoli impianti sportivi pubblici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il dpcm del 23 aprile 2018 recante la disciplina dell’incentivo “sport bonus“, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).

In pratica lo Stato mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio delle imprese private che intendono fare donazioni (erogazioni liberali) finalizzate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, con un credito di imposta pari al 50% della somma donata, fino a un massimo di 40.000 euro.

Lo sport bonus è riconosciuto a favore di tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva) e stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

Si tratta di una detrazione pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro per le imprese che donano fondi finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, fino a 40.000 euro, effettuate nell’anno solare 2018. Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in 2 finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. Visto il ritardo nella pubblicazione del decreto, dovrebbe essere attiva una sola finestra temporale: dal 20 agosto al 20 settembre 2018.

AdA

Scarica il DPCM 23 aprile 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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