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Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

Whistleblowing: il modello 231 deve codificare l’iter per le segnalazioni di illeciti

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Gran parte del dibattito sulla nuova legge dedicata al whistleblowing (la 179/2017) è stato polarizzato dalle questioni ideologiche che la legge pone. È arrivato il momento, però, di chiedersi che cosa debbano fare concretamente le imprese per rispettare la legge, orientandone l’applicazione all’effettiva tutela della trasparenza dei comportamenti, senza alzare i livelli di burocrazia aziendale.

Innanzitutto, va identificato l’ambito di applicazione della nuova norma nel settore privato: è un whistleblower, in base all’articolo 2 della legge, e gode di ampie tutele normative, colui che, operando in un’azienda del settore privato, effettua la segnalazione di un illecito che rientra nell’ambito dei reati indicati dal Dlgs 231/2001 e/o implica la violazione del Mog (modello di organizzazione ex articolo 6 del Dlgs 231/2001).

Deve trattarsi di illeciti compiuti nell’interesse e a beneficio dell’azienda. Altri casi di denuncia o segnalazione, palese o anonima che siano, sono al di fuori del perimetro della legge e si muovono in uno spazio di assoluta libertà sia dal lato dell’azienda (che potrà decidere di regolamentare, agevolando o meno, il fenomeno) sia da quello del lavoratore (cui continuano ad applicarsi le regole generali su segreto professionale, obbligo di fedeltà, diffamazione e così via).

Ogni impresa che abbia adottato un Mog 231 dovrà quindi integrarlo, pena l’inefficacia del modello, con le disposizioni sul whistleblowing. Si tratta di attivare almeno una porta d’accesso informatica (ma la legge parla anche di una possibile pluralità di porte) tramite cui un segnalante, non anonimo, presenti una denuncia, con modalità e strumenti tali che la sua identità resti riservata.

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da condurre il segnalante a effettuare solo denunce pertinenti – cioè riconducibili alle violazioni del modello 231 – circostanziate e sufficientemente precise da consentire indagini e verifiche non meramente esplorative.

La legge non lo dice, ma lo sottintende abbastanza chiaramente: il segnalante va guidato dalla piattaforma a fare una segnalazione responsabile e che presenti, quantomeno, le caratteristiche del fumus di fondatezza. È sul terreno della corretta e specifica costruzione del canale di presentazione della denuncia che si gioca la prima e fondamentale possibilità di veicolare alla fase successiva solo fattispecie rilevanti e non pretestuose.

Il modello dovrà individuare il soggetto o i soggetti deputati a ricevere ed esaminare la denuncia, dando poi eventualmente impulso alle indagini, fissando la procedura e, quindi, le modalità dell’esame e dei provvedimenti che ne conseguono: avvio dell’iter disciplinare o archiviazione.
Sulla scelta di questi soggetti la legge non dà indicazioni: sarà logicamente veicolata verso coloro che possono essere individuati come destinatari naturali delle denunce, cioè l’organismo di vigilanza, la funzione del personale o anche un soggetto terzo cui siano affidate l’imparzialità della valutazione sul fumus e le eventuali indagini.

Il modello dovrà identificare anche sanzioni per il segnalante che si riveli millantatore in mala fede (agendo con dolo o colpa grave) e che punisca eventuali comportamenti atti a violare il segreto sull’identità del segnalante. È opportuno, infine, che il funzionamento, le finalità e i sistemi di protezione previsti siano illustrati ai dipendenti, all’attivazione della piattaforma e della procedura.

AdA

Fonte Sole24Ore AB e FP