Controlli a campione dell’Enea sulla sussistenza delle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. È quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/09/2018. L’articolo 14 del Dl 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2018, riconosce all’Enea poteri di controllo a campione sulle attestazioni di prestazione energetiche in caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e, dal 2018, anche su tutte le agevolazioni spettanti in caso di interventi di riqualificazione energetica, rinviando le modalità e il programma dei controlli al decreto ora in vigore. In particolare, l’Enea elabora e sottopone al Mise, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di controlli a campione delle istanze relative agli interventi di riqualificazione energetica che consentono l’accesso all’ecobonus, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio, selezionate fra quelle che sono state caricate sul portale informativo dedicato allo scopo dall’Enea.
In particolare, i controlli riguardano prioritariamente gli interventi che: hanno diritto a una maggiore aliquota (sino al 75%); comportano una spesa più elevata; presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari. L’avvio della procedura di controllo deve essere comunicata al beneficiario della detrazione (proprietario, locatario o comodatario) ovvero, in caso di controllo effettuato su per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, tramite raccomandata a/r o o Pec, all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione della documentazione all’Enea da inviarsi entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (scheda informativa ed eventuale certificazione energetica).
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i destinatari dovranno trasmettere, tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in formato pdf la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.
Ricevuta la documentazione, l’Enea procederà alla verifica della corretta esecuzione dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per la detrazione, ed entro 90 giorni comunicherà l’esito al beneficiario. L’Enea potrà effettuare controlli sul luogo di esecuzione degli interventi per una quota del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, ma con un preavviso minimo di 15 giorni. Il controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Al termine viene redatto un verbale sottoscritto dal beneficiario o dall’amministratore di condominio.
AdA
Scarica il decreto 11 maggio 2018
Fonte Sole24Ore 252/18 MZ