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Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Ecobonus: scattano i controlli ENEA

Controlli a campione dell’Enea sulla sussistenza delle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. È quanto stabilito dal Dm dello Sviluppo economico 11 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11/09/2018. L’articolo 14 del Dl 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2018, riconosce all’Enea poteri di controllo a campione sulle attestazioni di prestazione energetiche in caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e, dal 2018, anche su tutte le agevolazioni spettanti in caso di interventi di riqualificazione energetica, rinviando le modalità e il programma dei controlli al decreto ora in vigore. In particolare, l’Enea elabora e sottopone al Mise, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma di controlli a campione delle istanze relative agli interventi di riqualificazione energetica che consentono l’accesso all’ecobonus, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione non potrà superare lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio, selezionate fra quelle che sono state caricate sul portale informativo dedicato allo scopo dall’Enea.

In particolare, i controlli riguardano prioritariamente gli interventi che: hanno diritto a una maggiore aliquota (sino al 75%); comportano una spesa più elevata; presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale e ai massimali dei costi unitari. L’avvio della procedura di controllo deve essere comunicata al beneficiario della detrazione (proprietario, locatario o comodatario) ovvero, in caso di controllo effettuato su per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, tramite raccomandata a/r o o Pec, all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione della documentazione all’Enea da inviarsi entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori (scheda informativa ed eventuale certificazione energetica).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione i destinatari dovranno trasmettere, tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in formato pdf la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.

Ricevuta la documentazione, l’Enea procederà alla verifica della corretta esecuzione dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per la detrazione, ed entro 90 giorni comunicherà l’esito al beneficiario. L’Enea potrà effettuare controlli sul luogo di esecuzione degli interventi per una quota del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, ma con un preavviso minimo di 15 giorni. Il controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Al termine viene redatto un verbale sottoscritto dal beneficiario o dall’amministratore di condominio.

AdA

Scarica il decreto 11 maggio 2018

Fonte Sole24Ore 252/18 MZ

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Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

L’Enea, nel “Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni”, specifica quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus.

L’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.  

L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva.

Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

Tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.

Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico.

L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

AdA

Scarica il vademecum ENEA

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Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Albo gestori ambientali: novità per rifiuti di metalli ferrosi e non

Novità dall'Albo gestori ambientali relativamente alla sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188, sono stati pubblicati due comunicati relativi alla pubblicazione delle deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali del 31 luglio 2018, n. 5 e n. 6.

La prima ha approvato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter, già individuata dalla precedente delibera albo n. 4/2018, mentre la seconda ha sostituito l’allegato “B” alla stessa delibera n. 4/2018.

AdA

Scarica la Deliberazione n. 5/2018

Scarica la Deliberazione n. 6/2018

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Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

Rifiuti contenenti sostanze ecotossiche, dall’ISPRA nota metodologica per la classificazione

A fronte della complessità della procedura per l'assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14, ISPRA ha pubblicato una nota metodologica che fornisce indicazioni in merito alla procedura da attuare.

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.

Il regolamento 2017/997/UE, entrato in vigore nel 2017 e che trova applicazione dal 5 luglio 2018, introduce per la prima volta nella regolamentazione europea i criteri per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 - ecotossico. Ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP14 – Ecotossico un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”. Con il regolamento 2017/997/UE viene completato l’iter di aggiornamento della normativa europea sulla classificazione dei rifiuti.

AdA

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