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Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

Ecobonus e sismabonus, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E/2018 del 23 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti su come cedere il credito corrispondente al Sismabonus e sulla cessione dell’Ecobonus. Le spiegazioni vanno a sommarsi a quelle contenute nella Circolare 11/E/2018 di maggio.

Ricalcando il meccanismo della cessione del credito definito per l’Ecobonus, l’Agenzia ha ricordato che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi per l’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1 dalle imprese che poi, entro 18 mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

Le Entrate hanno ricordato inoltre che la cessione può avvenire nei confronti di fornitori, imprese che hanno realizzato i lavori o altri soggetti collegati. A questa disposizione il Fisco ha dato un’interpretazione estensiva, spiegando che in presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese la detrazione può essere trasferita ad altri consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete.

Unica differenza tra Sismabonus e Ecobonus è la cessione del credito di imposta agli istituti di credito e agli intermediari finanziari appartenenti ai raggruppamenti di imprese. Nel caso dei lavori di messa in sicurezza antisismica, la cessione a banche e intermediari finanziari è sempre vietata. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condòmini rientranti nella no-tax area.

AdA

Scarica la Circolare 17/E/2018

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Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici

Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il rapporto “Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”.

L’edizione 2018 del Rapporto sul consumo di suolo in Italia, la quinta dedicata a questo tema, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio, grazie alla cartografia aggiornata del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che vede ISPRA insieme alle Agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle Province Autonome, in un lavoro congiunto di monitoraggio svolto anche utilizzando le migliori informazioni che le nuove tecnologie sono in grado di offrire.

Il Rapporto analizza l’evoluzione del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro delle trasformazioni territoriali ai diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo e fornisce nuove valutazioni sull’impatto della crescita della copertura artificiale, con particolare attenzione alla mappatura e alla valutazione dei servizi ecosistemici del suolo.

Nel 2017, in 15 regioni viene superato il 5% di consumo di suolo, con il valore percentuale più elevato in Lombardia (quasi 13%), seguita da Veneto (12,35%), Campania (10,36%); Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Liguria, con valori compresi tra l'8 e il 10%. La Valle d'Aosta è l'unica regione rimasta sotto la soglia del 3%.

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Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: si estende il campo di azione della disciplina

Vita meno difficile per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che dal prossimo 15 agosto, con l'entrata in vigore del cosiddetto “open scope” vedranno ampliato il campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei Raee (rifiuti derivanti da tali apparecchiature). Il ministero dell'Ambiente, infatti, ha fornito le “chiavi di lettura” di tale ampliamento con le indicazioni operative dettate lo scorso 8 maggio dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee e delle pile e accumulatori.

Dal 15 agosto 2018, dunque, l'ambito di applicazione del Dlgs 49/2014, relativo alla gestione dei Raee, includerà tutte le apparecchiature per le quali non è prevista una specifica esclusione e rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (Aee): «Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua».

L' “open scope” (o campo aperto) consiste in una diversa ripartizione delle categorie di Aee che, dalle dieci di cui all'allegato I, Dlgs 49/2014, passano alle sei dell'allegato III. Anche se le categorie diminuiscono, il campo di applicazione si amplia, perché da agosto si hanno tre categorie tipizzate (apparecchiature per scambio di temperatura; schermi, monitor e quelle con schermi con superficie superiore a 100 cm quadrati; lampade) e tre categorie generiche, diversificate solo in ragione della dimensione dell'Aee. Oggi, invece, la tipizzazione è più rigorosa e se un produttore non riesce a individuare come Aee il suo prodotto nelle dieci categorie attuali, sfugge al campo di applicazione del Dlgs 49/2014, con tutto quel che ne deriva in termini di registro dei produttori e di adempimenti per la relativa responsabilità con l'adesione ai sistemi di raccolta o la creazione di un sistema individuale.

Il documento ministeriale svolge le sue considerazioni basandosi su una serie di documenti comunitari (come le faq della Commissione Ue e la sentenza della Corte Ue del 16 luglio 2015, causa C-369/14).

Le linee guida hanno ha il pregio di decrittare i termini presenti nella definizione di Aee e di Raee: da apparecchiatura, a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Fornisce anche gli schemi decisionali affinché l'impresa, in pochi e semplici passaggi, possa capire se un'apparecchiatura è un'Aee e in tal caso se è davvero esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui Raee. La guida cita, ad esempio, il citofono che, se può essere rimontato in altri impianti, non è un'Aee. Ricorda che, a differenza di tutte le altre, le lampade a incandescenza non sono Aee.

Inoltre, affronta alcuni casi specifici di esclusione, tra i quali, per diffusione, assume particolare rilevanza quello degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni e fornisce i termini per capire le “grandi dimensioni (ad esempio, peso oltre 2 tonnellate; volume oltre 15,625 metri cubi).

Le indicazioni ministeriali precisano che l'esclusione per i mezzi di trasporto è prevista se ricorre uno dei seguenti requisiti: sono omologati; non sono omologati ma hanno un numero di ruote diverso da due. Quindi, in questo secondo caso, sono esclusi i veicoli destinati a persone con difficoltà? motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili. Rientrano, invece, gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici.

AdA

Scarica le indicazioni operative

fonte Sole24Ore 190/18 PF

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Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici: pubblicato il decreto

Entra in vigore il 17 luglio 2018 il Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81 di attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, e abroga il D.Lgs. n.171/2004 (che attuava la precedente Direttiva in materia, 2001/81/CE). Fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile applicare i limiti nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Il decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti e degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi e una più efficace informazione rivolta ai cittadini.

Gli impegni nazionali di riduzione emissioni consistono nella riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II, in allegato, (il livello va mantenuto fino al 2029); ridotte poi nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030.L a traiettoria va individuata nei programmi nazionali

Restano escluse dal computo le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, nonché le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività di cui alle categorie 3B e 3D della nomenclatura 2014 per la Convenzione LRTAP.

I programmi nazionali sono finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali. Il Programma viene elaborato dal Ministero con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA.

AdA

Scarica il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

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