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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

AdA

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Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06».

Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma), con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452.

Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

AdA

Scarica il decreto 15 aprile 2019, n. 104

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Prestazioni energetiche degli edifici, aggiornata la UNI/TS 11300-2

Prestazioni energetiche degli edifici, aggiornata la UNI/TS 11300-2

In vigore dall’8 maggio, la revisione 2019 della UNI/TS 11300-2 con oggetto “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”

Le modifiche rispetto alla versione del 2014 sono:

  • le revisioni editoriali di premessa e introduzione in accordo con le UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016;
  • la conversione di una nota sui sistemi di regolazione da informativa a normativa;
  • l’eliminazione dell’Appendice E (Calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei DM 26 giugno 2015;
  •  l’aggiunta di un’appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce.

L’unica sostanziale modifica alla valutazione dei fabbisogni di energia è riportata nell’Appendice E, che fornisce una metodologia di calcolo per tenere in considerazione il recupero di calore dovuto alla presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce.

La metodologia si applica a tutte le tipologie di edifici, siano essi residenziali o non residenziali.

Trattandosi quindi di un aggiornamento con un impatto minimo sui calcoli e non è prevista, da parte del CTI, una nuova procedura di validazione dei software.

Inoltre, questa revisione non rientra nel processo di recepimento delle nuove norme EN che è attualmente in corso e sarà effettuato tramite la redazione di specifici allegati nazionali e una serie di moduli aggiuntivi che costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300.

AdA

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Risparmio energetico, detrazione delle spese anche in caso di mancata o tardiva comunicazione ENEA

Risparmio energetico, detrazione delle spese anche in caso di mancata o tardiva comunicazione ENEA

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E/2019 viene comunicato che la tardiva o mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

Condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata non determina la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’ENEA alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir, che fino al 30 dicembre 2019 è fissata al 50%.

L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del dl n. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

AdA

Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E/2019

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