fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Gas fluorurati a effetto serra: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo

Gas fluorurati a effetto serra: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo

Pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019) il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n.146 che contiene il Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea. Individua le autorità competenti (Ministero dell'Ambiente che si avvale poi dell'ISPRA), gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione (previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente delle persone fisiche e delle imprese e per la certificazione degli organismi di attestazione, le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri.

Inoltre, disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto e disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature collegate, nonché le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature e la loro Etichettatura.

In art. 19 si richiede per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per le etichette dei gas fluorurati a effetto serra, la redazione anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

AdA

Scarica il DPR 16 novembre 2018, n.146

Leggi tutto...

Regolamento EMAS: modifica ai requisiti della comunicazione ambientale

Regolamento EMAS: modifica ai requisiti della comunicazione ambientale

Con regolamento 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 viene apportata modifica al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in particolare viene sostituito completamente l'allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale.

Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.

Si specifica nell'art. 2 del regolamento 2018/2026 che, se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata viene effettuata (coerentemente col regolamento (CE) n. 1221/2009) dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata viene trasmessa a un organismo competente dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2018/2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento 2018/2026.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018

Leggi tutto...

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.

Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.

Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.

Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.

Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).

La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.

AdA

fonte Sole24Ore 6/19 DA e LDS

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS

Iscriviti alla nostra newsletter. Resta aggiornato.NB: Iscrivendoti, accordi il tuo consenso