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La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

La Ue incentiva l’innovazione dei prodotti per ridurre i rifiuti

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economia circolare» voluto da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia in cui le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Sono quattro i provvedimenti datati 30 maggio 2018 e pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150) dedicati all’economia circolare: direttiva 2018/849 che modifica le direttive sui veicoli fuori uso, su pile e accumulatori e relativi rifiuti, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); direttiva 2018/850 che modifica la direttiva sulle discariche; direttiva 2018/851 che modifica la direttiva relativa ai rifiuti; direttiva 2018/852 che modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il recepimento nazionale è previsto per il 5 luglio 2020: termine che appare lontano, ma i ragionamenti immediati sono imposti sia dalla complessità delle misure che dall’enorme campo di applicazione dei nuovi provvedimenti.

Il modello dell’economia circolare si basa sulla razionalizzazione del ciclo produttivo, sull’innovazione spinta e sul recupero degli scarti. Secondo la Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

La direttiva veicoli fuori uso, pile e batterie e Raee (2018/849) si propone di raggiungere questi ambiziosi obiettivi prevedendo che, per i veicoli, gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. Sul fronte pile e accumulatori la nuova direttiva prevede che gli Stati membri adottino strumenti economici e altre misure per conseguirne gli obiettivi e incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tra le misure si potranno utilizzare quelle previste nel nuovo allegato IV-bis alla direttiva sui rifiuti (ad esempio eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti). Analoga previsione per i Raee.

Sul fronte discariche, la parola d’ordine è disincentivarne l’uso. La direttiva 2018/850 traguarda al 2035 l’obiettivo di collocare in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani (ma sono previste deroghe di 5 anni). La direttiva 2018/852 prevede invece che, entro il 31 dicembre 2025, almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato. Entro e non oltre 31 dicembre 2025 vanno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in peso: 50% plastica; 25% legno; 70% metalli ferrosi; 50% alluminio; 70% vetro e 75% per carta e cartone. Per il 2030 gli obiettivi sono ancora più ambiziosi.

I rifiuti di imballaggio avviati a compostaggio devono essere sufficientemente biodegradabili per non ostacolare la raccolta differenziata e il processo di compostaggio. La direttiva 851/2018 sui rifiuti presenta molti aspetti rilevanti tra i quali si segnala che la Commissione Ue individuerà i criteri per i sottoprodotti. Invece, per l’End of Waste (ex Mps-EoW) si stabilisce che il materiale EoW deve soddisfare i pertinenti requisiti previsti per le sostanze chimiche e i prodotti collegati.

AdA

Fonte Sole24Ore 170/18 PF

Scarica la Gazzetta europea L150 del 14 giugno 2018

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End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

End of waste: le nuove regole per i conglomerati bituminosi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018

AdA

Scarica il decreto 28 marzo 2018, n. 69

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EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

EMAS: dall'UE una guida di riferimento per l’agricoltura

Con Decisione 2018/813 del 14 maggio 2018 la Commissione ha adottato il Documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura in allegato alla Decisione. La sua elaborazione avviene ai fini del Regolamento EMAS n. 1221/2009 come documento-guida per uno specifico settore economico (in questo caso l'agricoltura): segnala la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale.

Il Documento-guida sarà applicabile a decorrere dal 5 ottobre 2018. Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento di riferimento settoriale approvato in allegato alla Decisione è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata («Relazione sulle migliori pratiche») elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) che ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Spiega la Commissione che l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende: pertanto, il documento dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore e le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

Può essere tenuto in considerazione da tutte quelle organizzazioni che, se registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit, devono valutare le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.

AdA

Scarica la Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018

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Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

Prestazione ed Efficienza energetica: Pubblicata la nuova Direttiva UE 2018/844

È stata pubblicata (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/75 del 19 giugno 2018) la Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Nella nuova direttiva 2018/844/UE, che entrerà in vigore il 9 luglio 2018, si modificano le due precedenti direttive sula prestazione energetica e sull’efficienza energetica e gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 marzo 2020.

Con la nuova direttiva vengono modificato alcuni articoli della direttiva 2010/31/UE ed è previsto, anche, l’inserimento dell’articolo 2-bis rubricato “Strategia a lungo termine” in cui ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Con l’integrale sostituzione nella direttiva 2010/31/UE dell’articolo 8 contenente “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” è prevista, tra l’altro, la presenza negli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

È inoltre previsto che gli Stati membri debbano imporre che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Relativamente agli edifici intelligenti, nella nuova direttiva è previsto che entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 23, che integra la nuova direttiva istituendo un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

AdA

Scarica la Direttiva UE 30 maggio 2018/844

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