Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.
La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.
AdA
Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.