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Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Raccolta e trasporto metalli ferrosi e non ferrosi: nuova sotto-categoria

Entra in vigore il 15 giugno 2018 la Deliberazione dell'Albo Gestori n° 2 del 24 aprile 2018 con la quale si individua la sotto-categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e si dettano i criteri e requisiti di iscrizione. Nella Deliberazione anche il Modulo per la comunicazione d'iscrizione alla sottocategoria da presentare alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

La Deliberazione indica le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

L'art.2 prescrive che le imprese che intendano iscriversi alla sotto-categoria 4-bis devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Quanto ai rifiuti che possono essere raccolti e trasportati, l'articolo 3 fissa i relativi quantitativi annui, non superiori a 400 tonnellate per specifiche tipologie: ci ritroviamo rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, scaglie e polveri di metalli non ferrosi, corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, imballa metallici, rame, bronzo, ottone.

La procedura di iscrizione alla sottocategoria 4-bis, prevede la presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello contenuto nell'Allegato alla Deliberazione del 24 aprile 2018. In essa di attestano sede d'impresa, tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli, pagamento del diritto di segreteria. Sarà poi la Sezione regionale o provinciale a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività o eventualmente a vietarla qualora accerti mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti con provvedimento motivato salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione.

AdA

Scarica la Deliberazione prot. n. 02 del 24 aprile 2018.

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Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

Criteri ambientali minimi, decreto per il servizio di illuminazione pubblica

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 28 marzo 2018 che disciplina i criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM).  

Il decreto costituisce parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, definendo i criteri ambientali minimi che, ai sensi del D.Lgs.  50/2016, le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica (IP).

Il decreto tiene altresì conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano d’azione su produzione e consumo   sostenibili   e   politica   industriale sostenibile”, COM(2008)400” Appalti pubblici   per   un   ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

In particolare, i criteri stabiliti nel decreto trovano applicazione anche nei confronti delle Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le attività che costituiscono il servizio IP.

I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che le  Amministrazioni  pubbliche  operano  in  contesti  e   condizioni operative  molto  diversi,  a   partire   dalla   disponibilità   di informazioni sullo stato degli impianti e  delle  risorse  economiche per eventuali  interventi  di  riqualificazione,  e  che  gli  stessi impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello di efficienza energetica.

Il Decreto entrerà in vigore centoventi giorni dopo il 28 aprile 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AdA

Scarica il Decreto

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Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

È disponibile DOCET v.3.18.04.50, la nuova versione del software DOCET v.3 aggiornata tenendo conto delle norme tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. L’aggiornamento rispetto alla versione precedente si è reso necessario a seguito dell’implementazione delle nuove specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati climatici). Il software DOCET v.3 è stato predisposto da ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, come espressamente previsto dal DM 26 giugno 2015.

DOCET v.3.18.04.50 è uno strumento indirizzato ai tecnici e agli operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la certificazione energetica edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 sia che si tratti di singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica unità immobiliare) fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

Il software è stato implementato al fine di produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard nazionale ridotto v.12. La finalità del file xml è quella di consentire il trasferimento dei dati contenuti nell'Attestato di Prestazione Energetica delle nuove Certificazioni Energetiche tra i software utilizzati dai certificatori per la redazione dell'Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio.

Con questa nuova release è quindi possibile la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.

Tale tracciato è stato inoltre adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA (in recepimento del decreto Linee Guida 2015) al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

È in fase di ulteriore sviluppo la predisposizione di DOCET per la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione “estesa” che riporterà, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).

La versione attualmente disponibile è un'ulteriore evoluzione di quella (v.3.16.06.47) che compare nell’elenco degli applicativi informatici che hanno ottenuto la certificazione di conformità ai sensi del DLgs. 192/2005 e s.m.i. e che è stata progettata e sviluppata conformemente alle normative UNI TS 11300 - parti 1 e 2:2014, UNI TS 11300 parte 3:2010, UNI TS 11300 parte 4:2012 e ha implementato le specifiche tecniche di recente pubblicazione: UNI TS 11300 parte 5: 2016 e la serie UNI 10349: 2016.

AdA

Scarica Docet v.3.18.04.50

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