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Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.

Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

AdA

Scarica la Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018

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Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito, con la circolare n.152 del 07/12/2018, alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

In particolare è stato chiarito che:

  • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
  • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l'iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

AdA

Scarica la circolare 152 del 07/12/2018

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Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Come previsto dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

L’ISPRA su richiesta e a supporto del MATTM, ha sviluppato la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art.21 del D.Lgs. 42/2017. La piattaforma ENTECA contiene:

  • contiene l'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui all'Allegato 2, parte B del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. 42/2017.

Il sito ENTECA, attivo dal 10 dicembre 2018, permette l'inserimento e la modifica da parte delle regioni e delle province autonome dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica e la visualizzazione, da parte del pubblico, dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

AdA

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Art Bonus: applicabile anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici

Art Bonus: applicabile anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 81/2018 ad un interpello, chiarisce che l’Art Bonus (introdotto dalla legge n. 106/2014) prevede un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da soggetti titolari di reddito d’impresa, persone fisiche ed enti non commerciali e anche per interventi su beni culturali pubblici.

Le Entrate chiariscono che l’art. 1 del dl n. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (chiamato art-bonus) per:

  • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
  • la realizzazione di nuove strutture ed il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo

Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art.1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “…qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.”

In base al successivo comma 5, inoltre, i soggetti beneficiari comunicano mensilmente al Ministero l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

AdA

Scarica la risposta n. 81/2018

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