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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia chiede di conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 23 del d.lgs. 81/08 e precisamente se, alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, la vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza possa ritenersi legittima.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

13/12/2017 - n. 1/2017
Destinatario: Regione Friuli Venezia Giulia
Istanza: Quesito relativo all’articolo 23, del d.lgs. n. 81/2008

AdA

Scarica l’Interpello n. 1/2017

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Rischio caduta dall’alto: nuova legge in Campania

Rischio caduta dall’alto: nuova legge in Campania

In vigore dal 21 novembre, la Legge della Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017 (Burc n. 84 del 20 novembre) recante “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici”, modifica la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

La nuova legge regionale aggiunge, dopo l’articolo 53 della Lr n. 3/2007, n. 3, l’art. 53 bis Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione. In base al tale novella, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

  1. devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
  2. sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione, contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto.

AdA

Scarica la legge della Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017

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Cresce l’impegno delle imprese per la sicurezza. I premi di Confindustria e Inail

Cresce l’impegno delle imprese per la sicurezza. I premi di Confindustria e Inail

Dall’utilizzo dell’Ict per segnalare, in tempo reale, anomalie, e consentire, quindi, di intervenire sulle macchine prima che si generino problemi di sicurezza; al coinvolgimento di tutto il personale delle linee produttive per “monitorare” l’attività giornaliera, e scongiurare così gli infortuni.

Anno dopo anno aumenta il numero di imprese attente al miglioramento continuo dei livelli di tutela dei propri collaboratori, sfruttando al meglio - anche in questo ambito, particolarmente delicato - i progressi tecnologici, indotti da Industria 4.0: «Innovazione e sicurezza sul lavoro, del resto, sono due fattori di competitività delle aziende, oggi più che mai collegati», ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando ieri, a Roma, nella sede degli industriali di Viale dell’Astronomia, alla quinta edizione del premio Imprese per la sicurezza, organizzato assieme a Inail e con la collaborazione tecnica di Apqi (Associazione premio qualità Italia) e di Accredia (Ente italiano di accreditamento).

Si tratta di riconoscimenti tangibili (in cinque anni hanno partecipato oltre 600 imprese) che «allargano il tema della sicurezza sul lavoro portandolo da una questione culturale interna all’azienda a una questione interna al Paese», ha aggiunto Boccia. È questo anche il senso della «collaborazione con Inail che va avanti e diventa sempre più intensa», ha detto il numero uno dell’Istituto, Massimo De Felice. Il valore di questo premio, a cui il Capo dello Stato ha riconosciuto la medaglia, «è l’aver creato uno strumento di lavoro pratico, da esportare - ha proseguito De Felice -. La partecipazione all’evento impone infatti alle imprese una sorta di autovalutazione, e questo forse può essere uno dei mezzi più diretti che abbiamo per avviare processi di formazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro».

Il punto è che «la prevenzione non è mai troppa, e io preferisco avere un’attenzione in più che una in meno», ha evidenziato il vice presidente di Confindustria per il Lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe. Non a caso il premio (e la valutazione delle aziende partecipanti) è molto rigoroso: ci si basa su un modello innovativo, appositamente sviluppato, per la gestione totale della sicurezza e coinvolge tutti gli attori della prevenzione e e tutti i temi: politiche, strategie, personale, risorse, processi e risultati per la salute e la sicurezza.

Certo, la profonda trasformazione tecnologica e industriale in atto dovrà essere supportata da una legislazione adeguata, con norme chiare e adempimenti certi per i datori: «per esempio sul lavoro agile c’è necessità di conciliare le previsioni, rigide, del Testo unico su salute e sicurezza con il lavoro da remoto», ha spiegato il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Un messaggio condiviso dal collega, e presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano: «Le regole ci vogliono. Ma sono d’accordo che bisogna trovare il modo per coniugare salute e sicurezza nelle fabbriche del futuro».

AdA

fonte Sole24Ore 330/17 CT

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Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

Amianto, assolti i manager senza poteri decisionali

Anche un intero consiglio di amministrazione può essere considerato datore di lavoro ed essere condannato per le più gravi tra le violazioni alle norme di tutela della sicurezza. La vicenda ThyssenKrupp, di cui cade in questi giorni il tragico decennale, fa scuola con la sanzione definitiva decisa dalla magistratura italiana per i componenti del board. È necessario però che il cda abbia spiccate caratteristiche decisionali, che tutti i consiglieri concorrano alla gestione dell’impresa, compreso quello sulla sicurezza del lavoro.

In assenza di questa prova, la conclusione può essere di assoluzione. Come quella che la Cassazione con la sentenza n. 55005 della Quarta sezione penale ha emesso, confermando la pronuncia di appello e respingendo il ricorso della procura, nei confronti di alcuni manager della Franco Tosi di Legnano accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di una trentina di operai per l’esposizione alle polveri di amianto.

Cinquanta pagine di sentenza per provare a fissare alcuni punti fermi in una materia che non ne ha molti, visto che si appoggia in larga parte anche all’evoluzione delle prove scientifiche. Su quest’ultimo aspetto la Corte ricorda, citando anche un fondamentale precedente di qualche anno fa (sentenza n. 43786 del 2010), come deve essere considerato rilevante sotto il profilo della responsabilità penale un periodo in cui un soggetto ha assunto la posizione di garante per non meno di due anni. È questo infatti il tempo di esposizione immediata del lavoratore all’amianto per attivare il processo che evolverà poi in mesotelioma. E allora un manager che ha svolto funzioni apicali per cinque soli mesi, o pochi di più, non dovrà essere sanzionato.

Sul piano invece della responsabilità dei consiglieri va svolta con estrema attenzione una ricognizione sulla governance aziendale. Il cda infatti può essere considerato responsabile solo se non ha proceduto a deleghe operative nei confronti di altri soggetti, primo tra tutti l’amministratore delegato, o altri organismi. Alcuni dei manager incriminati erano infatti membri del comitato esecutivo della società.

La Cassazione ricorda che è lo stesso codice civile (articolo 2381) a prevedere la possibilità del cda di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, prevedendo e regolando il sistema delle deleghe. E almeno uno dei manager, per lungo tempo consigliere delegato e per sette anni componente del comitato esecutivo, non poteva non essersi accorto, sottolineava il ricorso del Pg, delle condizioni di pericolo per la salute dei lavoratori.

Tuttavia, ed è il passaggio decisivo per l’assoluzione, l’esame dello statuto e dei verbali del cda permette ai giudici di affermare che attribuzioni e poteri di gestione venissero di fatto, in maniera sostanziale, devoluti all’amministratore delegato o ad altri soggetti, come i direttori generali, comunque esterni al comitato esecutivo che, tra l’altro, rimase poi esclusivamente sulla carta, visto che non si riunì mai.

Al di là del conferimento dell’incarico di componente del comitato esecutivo, mette in evidenza la Cassazione, nessun potere di gestione della società veniva di fatto esercitato da questo organo.

AdA

Scarica la sentenza Cassazione n. 55005 Quarta sezione penale

fonte Sole24Ore 333/17 GN

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Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

La nuova regola tecnica, che entra in vigore il 5 Gennaio 2018, è stata approvata a seguito della necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto
  4. limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente
  5. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

AdA

Scarica la Regola Tecnica

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:

  • all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
  • all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L' elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017

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Radioprotezione dei lavoratori: aggiornata la UNI EN ISO 20553

Radioprotezione dei lavoratori: aggiornata la UNI EN ISO 20553

In vigore dal 9 novembre la norma UNI EN ISO 20553:2017 sul Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo.

La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione di adeguati programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna da sostanze radioattive e stabilisce i principi per lo sviluppo di traguardi e requisiti compatibili per detti programmi di monitoraggio.

Recepisce lo standard ISO 20553:2006: Radiation protection -- Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material, e sostituisce la precedente UNI del 2009.

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Rischio laser: procedura On Line per la valutazione

Rischio laser: procedura On Line per la valutazione

È stata pubblicata ed è disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) una procedura guidata per la valutazione del rischio nell’impiego di apparati LASER.

L’obiettivo principale della procedura è guidare al corretto impiego e alla corretta gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature LASER appartenenti alle differenti classi, nei diversi ambiti di utilizzo, al fine di prevenire il rischio derivante dall’esposizione alla radiazione emessa dall’apparato LASER sia per gli operatori che per tutte le categorie di persone potenzialmente esposte. L'Art. 216 del D.lgvo 81/08 prescrive che per quanto riguarda le radiazioni LASER la metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale IEC, recepite in Italia dalle norme CEI. Il riferimento normativo principale sui LASER è la norma tecnica quadro CEI EN 60825-1, norma che il costruttore è tenuto a rispettare ai fini della marcatura CE.

La procedura si basa su tale norma e consente l’individuazione da parte dell’esercente o di un operatore privo di conoscenze specifiche in materia LASER, delle corrette condizioni di impiego ed installazione dell’apparato LASER; essa consente nel contempo l’individuazione di situazioni di utilizzo non conformi o inappropriate in piena autonomia, senza l’ausilio di personale tecnico specializzato; tale procedura facilita anche l’acquisto e la scelta di nuovi macchinari, prendendo in considerazione anche i requisiti per i locali d’installazione, in relazione alla tipologia di LASER che verrà installato.

La procedura è mirata soprattutto ai LASER di classe 3b e 4, in considerazione della maggiore pericolosità e complessità di gestione del rischio associato a tali apparati.

AdA

Vai alla “Procedura Valutazione Sistemi LASER”

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Circolare INAIL sul Lavoro Agile: istruzioni su tutela assicurativa e sicurezza sul lavoro

Circolare INAIL sul Lavoro Agile: istruzioni su tutela assicurativa e sicurezza sul lavoro

L'INAIL ha emanato una Circolare in materia di "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative".

La Circolare n. 48 fornisce prime indicazioni riguardo le disposizioni sul lavoro agile (o smart working) contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Sentiti sul tema i competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il testo definisce, in particolare, gli aspetti legati a: Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, Retribuzione imponibile, Tutela assicurativa e Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, il documento presenta anche le Istruzioni operative per i datori di lavoro.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo bilaterale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavoro da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi bilaterali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.

AdA

Scarica la circolare INAIL 48/2017

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Salute sul lavoro, prevenzione mobbing e disagio, norme Regione Campania

Salute sul lavoro, prevenzione mobbing e disagio, norme Regione Campania

Pubblicate dalla Regione Campania con la Legge regionale 9 ottobre 2017 n.29 (BURC n. 74 del 9 ottobre 2017) le Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo. Provvedimento che istituisce l’Osservatorio regionale sul mobbing e sul disagio lavorativo, il Centro regionale di riferimento, gli Sportelli territoriali di ascolto.

Le norme sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burc avvenuta il 9 ottobre 2017. Hanno una copertura finanziaria di 200.000 euro derivanti dal Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.

Per quanto riguarda l’Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo, sarà l’ente che raccoglierà i dati provenienti dai Centri regionali e dagli Sportelli territoriali a loro volta istituiti con la medesima legge. Avrà il compito di supportare le strutture amministrative competenti in termini di sanità e politiche sociali, promuovere attività informative, formative, sensibilizzazione, intese, analisi dati.

Opererà “sinergicamente con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte concernenti la tutela, la prevenzione e la salvaguardia sui luoghi di lavoro”. Riferirà annualmente alle Commissioni consiliari competenti, entro novanta giorni dovrà disporre le linee di indirizzo per i centri regionali.

Infine gli Sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo – STAD. Dovranno essere individuati presso i Comuni. Saranno raggruppati in un elenco presso l’Osservatorio, riferiranno ogni sei mesi sia all’Osservatorio che al Centro regionale e dovranno occuparsi di: accoglienza e prima decodifica del caso, informazioni, segnalazioni dei casi al Centro di riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico.

AdA

Scarica la Legge regionale 9 ottobre 2017 n.29

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