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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Sicurezza in quota: dispositivi per la protezione contro le cadute

Sicurezza in quota: dispositivi per la protezione contro le cadute

Pubblicata a cura della Commissione Sicurezza la norma UNI ISO 22846-1 che si occupa dei sistemi di accesso su fune stabilendone i principi fondamentali per un sistema di lavoro in quota. L’accesso su fune ha origine nella pratica dell’alpinismo e in particolare in speleologia nel cui ambito è un metodo ampiamente collaudato.
Per l’adattamento all’ambiente di lavoro, sono state modificate le tecniche di alcune delle attrezzature. La modifica più significativa è l’inclusione di una seconda fune per fornire ulteriore sicurezza. Queste modifiche permettono al sistema di offrire un livello di protezione agli operatori pari o migliore di altre forme di accesso simili.
La norma è destinata ad essere utilizzata dai datori di lavoro, dai dipendenti e dai lavoratori autonomi, dai committenti e dalle associazioni del settore.
È applicabile ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate ad una struttura o elemento naturale. Inoltre, è applicabile a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.
La UNI ISO 22846-1 non è destinata ad essere applicata per l'utilizzo di metodi di accesso e posizionamento su funi durante il tempo libero, in arboricoltura, nei metodi di accesso su ponteggi, per i sistemi di evacuazione di emergenza, o per l'uso di accesso ed il posizionamento su funi durante le operazioni dei vigili del fuoco e di altri servizi di emergenza durante le operazioni di soccorso o per la formazione di salvataggio. Tuttavia coloro i quali sono impegnati in altre attività simili, possono beneficiare dei consigli forniti nella norma; molti dei principi possono essere applicati in altri contesti e offrono buone pratiche per le attività escluse dall’ambito di applicazione dalla norma stessa. L’obiettivo principale è garantire che sia mantenuto in qualsiasi momento un sistema di lavoro sicuro.

mb

Fonte UNI

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 20 settembre 2017 è stato adottato il Quattordicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di cinque articoli:

  1. all'articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  2. all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  3. all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;
  4. all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;
  5. all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto - "Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008" - sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il decreto del 9 settembre 2016.

AdA

Scarica il Decreto Direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017

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Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica

Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica

Pubblicato da INAIL il documento “Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica”. La pubblicazione fornisce informazioni utili a prevenire infortuni e malattie professionali correlabili alle attività di ispezione e sanificazione degli impianti di climatizzazione. Promuove inoltre comportamenti sicuri e il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione.

L’opuscolo, organizzato in schede, permette di identificare tutti i rischi connessi alle singole fasi di lavoro effettuate durante:
• l’ispezione visiva
• l’ispezione tecnica
• la bonifica

Per ogni rischio associato alle diverse fasi, fornisce indicazioni circa i comportamenti, le attrezzature e i dispositivi di protezione da adottare. Inoltre, sono fornite delle schede di sintesi relative ai DPI da utilizzare per ognuna delle fasi di lavoro e una scheda per le emergenze sulla quale annotare nomi e numeri utili da contattare in caso di emergenza.

AdA

Scarica li documento

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Infortuni nel cantiere, responsabilità limitata per il coordinatore

Infortuni nel cantiere, responsabilità limitata per il coordinatore

La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella riferita all’alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Piano operativo di sicurezza (Pos), come integrate dal datore di lavoro e filtrate dal Piano di sicurezza e coordinamento (Psc).

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 34869, depositata il 18 luglio, con la quale ha accolto il ricorso di un Coordinatore contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale questi era stato riconosciuto colpevole di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore il quale era intento, sul luogo di lavoro, allo smontaggio di pannelli di truciolato mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.

Il ricorso è stato accolto sulla base di una carenza di motivazione dei giudici di primo e secondo grado in merito agli obblighi incombenti in capo alla figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quale titolare di una funzione di garanzia, nelle gestione del rischio interferenziale ai sensi dell’articolo 92 del dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo la previsione dell’articolo 90 dello stesso Tu nella parte in cui prevede la designazione del coordinatore nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, la Corte ha rilevato che si è mancato di esaminare la questione del rischio interferenziale quale presupposto essenziale per richiamare la norma di riferimento sopra citata per pretendere dal Coordinatore per la sicurezza l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti.

Le predette sentenze di merito si sono limitate esclusivamente all’attività dei lavoratori di una ditta edile, impegnata alla rimozione di alcune infrastrutture senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza o meno di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.

Pertanto, sotto il profilo logico-giuridico, è risultata errata, per la Corte , la parte della motivazione della sentenza d’appello la quale impone al coordinatore un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale la scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione dei lavoratori addetti sulle modalità di lavoro. È vero, invece, che in tal modo si sarebbe verificata un’indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza e l’esecuzione, con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa. Diversamente, senza la sussistenza di un rischio da interferenza di lavorazioni riconducibili ad imprese diverse, la sentenza impugnata avrebbe altresì indebitamente ampliato il ruolo e le funzioni del Coordinatore, in particolare quelle relative alla vigilanza in generale sulla configurazione delle lavorazioni. Né, tra l’altro, al Coordinatore, i cui obblighi sono richiamati dal citato articolo 92 del Tu, sono attribuiti compiti relativi al rapporto diretto di questi con i singoli lavoratori, né una seppur minima ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.

AdA

fonte Sole24Ore 191/17 LC

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Smart working. Al dipendente va fornita adeguata formazione

Smart working. Al dipendente va fornita adeguata formazione

Agli smart workers è possibile applicare per analogia la normativa in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista per il telelavoro, tenendo conto però che, a differenza di quest’ultimo, lo smart working non prevede una postazione fissa per l’attività svolta all’esterno dei locali aziendali.

A causa di tale diversità risultano difficilmente attuabili nella loro integralità alcune delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 10, del testo unico sulla sicurezza del lavoro (Dlgs 81/2008):

  • i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza sono soggetti alle disposizioni in materia di videoterminali;
  • il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza;
  • il lavoratore può chiedere ispezioni.

Viceversa risultano pienamente applicabili le altre disposizioni previste all’articolo 3, nonché quanto indicato in materia di telelavoro nell’interpello 13/2013 del ministero del Lavoro, in base al quale il datore di lavoro è «tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio».

Sotto il profilo strettamente assicurativo si ritiene che lo smart working non configura, in genere, la necessità dell’apertura di apposita posizione assicurativa territoriale perché non si tratta di nuovo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Si tratta di attività svolta in etero direzione e che pertiene nettamente alla vita propria dell’azienda cui il lavoratore è collegato.

Ciò che muta è solo la formula organizzativa del lavoro. I profili di rischio e la conseguente classificazione tariffaria continuano a operare secondo le regole di sempre. Stessa cosa sotto il profilo della tutela in quanto lo smart worker è un lavoratore che gode delle stesse tutele del dipendente generalmente inteso. Solo,dunque, nel caso in cui la lavorazione svolta dallo smart worker sia nuova rispetto a quelle già presenti in azienda nella Pat (posizione assicurativa territoriale) di riferimento presente negli archivi Inail, dovrà essere aperta una nuova voce di tariffa.

In caso contrario le retribuzioni del lavoratore in questione verranno denunciate, secondo le regole generali, sulla voce di rischio già presente all’interno della Pat.

AdA

fonte Sole24Ore 198/17 ST

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Call center, no ai software di controllo

Call center, no ai software di controllo

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 4 del 26 luglio, prende una posizione molto netta sulla «installazione e utilizzazione di strumenti di supporto all’attività operativa ordinaria dei call center». La circolare analizza gli «applicativi software» usati nei call center alla luce della normativa sul controllo a distanza dei lavoratori (articolo 4, legge 300/1970). Anzitutto per determinare se siano o meno «strumenti di lavoro». La distinzione, come si sa, ha un’importanza pratica rilevante: gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati; gli altri strumenti, sì.

L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra i sistemi di customer relationship management (Crm), che hanno «l’obiettivo di gestire...l’anagrafica del cliente [e] tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore», e gli «ulteriori software» che registrano disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata e quindi consentono il «monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center».

I sistemi Crm, dice la circolare, hanno lo scopo di rendere più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore: pertanto sono strumenti di lavoro e possono essere installati e usati senza autorizzazione sindacale o amministrativa.

La seconda tipologia di sistemi, invece, non solo non rientrerebbe nella definizione di «strumento di lavoro» ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro (e quindi nemmeno un accordo sindacale), in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell'installazione dell'applicativo. Il che significa che sistemi del genere non potrebbero essere installati, pena le sanzioni (amministrative e penali) previste dalla normativa applicabile.

La conclusione dell’Ispettorato lascia piuttosto perplessi, sia per il ragionamento seguito sia per le conseguenze potenzialmente dirompenti che l’applicazione del principio affermato potrebbe provocare. Tutti i call center sono oggi gestiti da software che automaticamente ricevono e smistano le chiamate ai dipendenti in quel momento disponibili, che quindi si sono collegati e non hanno segnalato di essere in pausa. Il sistema inevitabilmente registra presenze, pause e tempi di conversazione, come del resto qualsiasi strumento informatico registra i collegamenti al sistema.

Non si comprende come tale sistema gestionale possa non essere considerato uno strumento di lavoro, trattandosi del sistema attraverso il quale gli addetti rispondono alle chiamate, cioè rendono la prestazione lavorativa loro richiesta. Tantomeno si comprende come possa essere considerato illecito e non autorizzabile, nell’ipotesi in cui non sia ritenuto strumento di lavoro, considerato quantomeno che la visualizzazione della disponibilità o meno dell’operatore è indispensabile per l’instradamento automatico della chiamata e che la registrazione della durata dell’intervento lo è per il controllo della qualità del servizio.

Ciò detto, il tema della tutela della dignità del lavoratore contro controlli “prolungati, costanti, indiscriminati ed invasivi” (o, come talvolta si dice, “anelastici”) in casi del genere certamente esiste, ma va affrontato, nella logica del nuovo articolo 4 dello Statuto, facendo corretta applicazione del comma 3 della norma.

I dati raccolti attraverso gli strumenti che consentono il controllo (di lavoro e non) possono essere utilizzati solo previa adeguata informazione ai lavoratori e nel rispetto dei principi privacy. È a questo livello che si possono eventualmente introdurre correttivi (tecnici o regolamentari) rispetto a controlli anelastici e sproporzionati.

AdA

fonte Sole24Ore 200/17 AB

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Aggiornata con nuove FAQ la sessione CEM del Portale Agenti Fisici

Aggiornata con nuove FAQ la sessione CEM del Portale Agenti Fisici

Nella sessione FAQ sono contenute le risposte a dubbi interpretativi e criticità segnalate dagli utenti del Portale in relazione alla valutazione del rischio da esposizione a CEM - Campi Elettromagnetici negli ambienti di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 159/2016.
La sessione, in continuo e costante aggiornamento, contempla le seguenti nuove FAQ aggiornate ad oggi:

  • È opportuno effettuare misurazioni per valutare il rischio CEM in ambienti di lavoro contenenti wi-fi?
  • In quali casi è inutile e/o inappropriato effettuare misurazioni specifiche di esposizione ai fini della valutazione del rischio CEM?
  • Cosa si intende per eventuali effetti a lungo termine dei CEM e perché questi sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs 159/2016?

Come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica di supporto al documento di valutazione del rischio CEM?

Vai alla sezione FAQ

AdA

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Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

ECHA aggiorna sull'introduzione di alcune sostanze chimiche nella lista delle candidate per l'autorizzazione per le loro proprietà (estremamente preoccupanti - SVHC) al 7 luglio 2017. In particolare, l'Agenzia ha aggiunto una nuova sostanza molto persistente e molto bioaccumulativa: la PFHxS che appartiene al gruppo delle sostanze per- e polyfluoro-alchiliche (PFASs), già oggetto di regolamentazione; alcune PFASs sono risultate SHVC, per altre sono previste restrizioni o ci sono valutazioni attualmente in corso.

Inoltre, ECHA riferisce l'aggiornamento della voce bisfenolo A (BPA) per includere proprietà deterioranti dell'ambiente endocrino per la salute umana, sulla base di una proposta della Francia ed è stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate a causa della sua tossicità per la riproduzione, già nel mese di gennaio. Ulteriori aggiornamenti, riporta ECHA, riguardano il benzil butilftalato (BBP), il bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP).

ECHA riporta quindi un elenco delle sostanze identificate come SVHC ai sensi dell'articolo 57, lettera f) e candidate all'autorizzazione. Per aumentare la chiarezza e la trasparenza, viene fornita anche una descrizione delle proprietà che provocano gli effetti avversi. Viene dunque sostituita la voce: "livello di preoccupazione equivalente" da una dichiarazione delle proprietà intrinseche rilevanti per l'identificazione ai sensi dell'articolo 57, lettera f), in ciascuna delle voci applicabili.

L'elenco delle sostanze candidate è un elenco di sostanze che possono avere gravi effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze sono note anche come "sostanze estremamente preoccupanti". L'obiettivo della pubblicazione di tale elenco è quello di informare il pubblico e l'industria che queste sostanze sono candidate per l'eventuale inserimento nell'elenco delle autorizzazioni. Una volta che si trovano nell'elenco di autorizzazione, le industrie dovranno richiedere l'autorizzazione a continuare a utilizzare la sostanza dopo la data di scadenza.

Le aziende possono avere poi obblighi legali a seguito dell'inserimento di una determinata sostanza nell'elenco dei candidati. Questi obblighi possono applicarsi alla sostanza elencata da sola, in miscele o in articoli. In particolare, qualsiasi fornitore di articoli contenenti una sostanza tra quelle nella lista delle candidate, al di sopra di una concentrazione dello 0,1% (peso in peso) ha obblighi di comunicazione specifici nei confronti dei clienti della catena di fornitura e dei consumatori.

Inoltre, gli importatori e i produttori di articoli contenenti quella sostanza hanno sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco delle sostanze candidate (in questo caso, 7 luglio 2017) per informare l'ECHA.

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AdA

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Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide

Cop-Palchi-SpettacoliINAIL rende nota la pubblicazione "Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide. Stato dell'arte in Italia, Inghilterra e USA", una ricerca del DIT che ha esaminato gli strumenti tecnici disponibili riguardanti le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e smontaggio, all’allestimento delle opere stesse in sicurezza.

L’obiettivo prefissato è stato individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale e internazionale, utili agli operatori di settore italiani, pubblici e privati, facendo il punto su leggi, norme e guide in Italia, Inghilterra e USA.

La ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva, in un settore estremamente complesso come quello dei palchi, ma può considerarsi il punto di partenza di un cammino che ha come finalità il miglioramento della sicurezza con l’auspicio che nel nostro Paese si potrà in futuro tener conto, contestualizzandoli alla realtà legislativa nazionale, anche dei documenti inglesi e americani che propongono dei modelli certamente più coordinati con il contesto del settore rispetto a quelli italiani.

AdA

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

La direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro ha riportato le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008.

Il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare a operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – divisione III.

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a entrambi i seguenti indirizzi Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

AdA

fonte Sole24Ore 155/17

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