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Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

Nell’ambito del processo di trasferimento online dello scambio di dati e informazioni tra gli utenti e le amministrazioni pubbliche, è disponibile sul portale Inail il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio per i datori di lavoro del settore agricoltura. Come precisato nella circolare n. 37, pubblicata lo scorso 24 settembre, i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps, che provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.

La nuova procedura online per l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio è attiva e utilizzabile da subito, mentre da martedì 9 ottobre diventerà obbligatorio avvalersene in via esclusiva. Il rilascio del servizio è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo”, che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura – aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti – ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche.

Per l’accesso ai servizi telematici Inail, i datori di lavoro del settore agricoltura devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite la sezione “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale dell’Istituto oppure effettuando l’accesso con Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale), Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa, può essere presentata richiesta alle sedi territoriali dell’Inail, previa compilazione del modulo reperibile online con le modalità precisate nella circolare. Gli intermediari e i loro delegati – consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. – possono invece accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore deve fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso certificato. Se non si dispone del numero identificativo, al datore di lavoro deve essere fornito il certificato in forma cartacea. I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere il certificato all’Inail, che lo acquisisce per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, mettendolo a disposizione di tutti i datori di lavoro, i loro delegati e intermediari attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.

AdA

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Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L’INAIL, con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, comunica la Riduzione, per il 2018, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

AdA

Scarica la Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018

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SINP: al via l'obbligo di comunicazione telematica degli infortuni

SINP: al via l'obbligo di comunicazione telematica degli infortuni

A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

È quanto prevede la modifica effettuata dall'art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 (Milleproroghe 2016 - convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) all'articolo 18, comma 1-bis (che in materia di obblighi del datore di lavoro riferisce alla comunicazione infortuni facendo riferimento al decreto istitutivo del SINP avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 entrato in vigore il 12 ottobre 2016 ma operativo dal 12 ottobre 2017 (per effetto della proroga del DL Milleproroghe.

Con il nuovo Regolamento SINP, la comunicazione di infortunio telematica è un adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015). INAIL ricorda che nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoo che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all'accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

AdA

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Infortuni nel cantiere, responsabilità limitata per il coordinatore

Infortuni nel cantiere, responsabilità limitata per il coordinatore

La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella riferita all’alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Piano operativo di sicurezza (Pos), come integrate dal datore di lavoro e filtrate dal Piano di sicurezza e coordinamento (Psc).

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 34869, depositata il 18 luglio, con la quale ha accolto il ricorso di un Coordinatore contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, con la quale questi era stato riconosciuto colpevole di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore il quale era intento, sul luogo di lavoro, allo smontaggio di pannelli di truciolato mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.

Il ricorso è stato accolto sulla base di una carenza di motivazione dei giudici di primo e secondo grado in merito agli obblighi incombenti in capo alla figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quale titolare di una funzione di garanzia, nelle gestione del rischio interferenziale ai sensi dell’articolo 92 del dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo la previsione dell’articolo 90 dello stesso Tu nella parte in cui prevede la designazione del coordinatore nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, la Corte ha rilevato che si è mancato di esaminare la questione del rischio interferenziale quale presupposto essenziale per richiamare la norma di riferimento sopra citata per pretendere dal Coordinatore per la sicurezza l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti.

Le predette sentenze di merito si sono limitate esclusivamente all’attività dei lavoratori di una ditta edile, impegnata alla rimozione di alcune infrastrutture senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza o meno di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.

Pertanto, sotto il profilo logico-giuridico, è risultata errata, per la Corte , la parte della motivazione della sentenza d’appello la quale impone al coordinatore un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale la scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione dei lavoratori addetti sulle modalità di lavoro. È vero, invece, che in tal modo si sarebbe verificata un’indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza e l’esecuzione, con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa. Diversamente, senza la sussistenza di un rischio da interferenza di lavorazioni riconducibili ad imprese diverse, la sentenza impugnata avrebbe altresì indebitamente ampliato il ruolo e le funzioni del Coordinatore, in particolare quelle relative alla vigilanza in generale sulla configurazione delle lavorazioni. Né, tra l’altro, al Coordinatore, i cui obblighi sono richiamati dal citato articolo 92 del Tu, sono attribuiti compiti relativi al rapporto diretto di questi con i singoli lavoratori, né una seppur minima ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.

AdA

fonte Sole24Ore 191/17 LC

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Sicurezza su lavoro, il datore non è responsabile per l’operaio distratto

infortunioIl datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza 8883/16, in cui si considera maggiormente la responsabilità dei lavoratori attuando il cosiddetto «principio di auto responsabilità» degli stessi. Viene così abbandonato il criterio esterno delle mansioni che «si sostituisce con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità del fattore causale».

La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall’amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) della società stessa, contro la sentenza d’appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall’amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rspp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe operato dall’elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit causando l’infortunio.

In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall’elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l’elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l’attività in sicurezza.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che condannava invece i due imputati per aver omesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.  Prima di stabilire il principio già citato, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.

AdA

fonte Sole24Ore 102/16 LC e RC

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Infortuni e malattie professionali: chiarimenti dal Ministero della Salute per i certificati medici

sicurezza lavoroIl Ministero della Salute con Circolare n.7348 del 17/03/2016 ha fornito chiarimenti applicativi sull'art. 21 del D.Lgs. 151/2015 in materia di rilascio del certificato del medico competente ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

L'Art. 21 del D.Lgs. 151/2015 impone a qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, di rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Il Ministero della Salute precisa che il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio, ma è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Ne consegue che l'intervento di prima assistenza, realizzandosi all'interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all'obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza.

Limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, il Ministero ritiene che tale termine possa ragionevolmente essere individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.

AdA

Scarica la Circolare del Ministero della Salute n. 7348 del 17 marzo 2016

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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali: premi e contributi INAIL ridotti del 16,61%

gazzetta ufficiale1Con decreto del 30 settembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto il Ministero dell’Economia e Finanze hanno deliberato la "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali" per l’esercizio 2016 per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015, facendo seguito alla determinazione del Presidente dell’INAIL n. 283 del 27 luglio 2015, fissa per l’anno 2016 al 16,61%, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel 2015 era al 15,38%.

AdA

Scarica il Decreto del 30 settembre 2015 (permalink)

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Infortunio sul lavoro. Nuovo modello di denuncia INAIL

infortunioPubblicata dall’Inail, nella sezione modulistica, la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.) e delle relative istruzioni per la compilazione.

Le novità introdotte nel modello sono le seguenti:

SEZIONE LAVORATORE:
Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);
SEZIONE DATORE DI LAVORO:
Aggiunta la modalità “vaglia postale” per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell’art. 70 d.p.r. 1124/65;
SEZIONE DATI RETRIBUTIVI:
Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).

AdA

Vai a:

Denuncia-comunicazione di infortunio
Istruzioni per la compilazione
Certificazione medica di infortunio lavorativo

fonte INAIL

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Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

giornata mondiale SSLTraguardi raggiunti e prospettive nelle politiche di prevenzione sul lavoro. Questo il tema al centro dell'iniziativa in programma a Roma lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 9:30, presso il Parlamentino dell’Inail di via IV Novembre, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Organizzato dall’Inail in collaborazione con l’ufficio di Roma dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), l’evento sarà aperto dall’intervento del presidente dell’Istituto, Massimo De Felice, e vedrà la partecipazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, del direttore dell’ufficio Ilo per l’Italia e San Marino, Luigi Cal, dei presidenti delle Commissioni Lavoro del Senato e della Camera dei Deputati, Maurizio Sacconi e Cesare Damiano, e di autorevoli rappresentanti delle parti sociali, mentre la conclusione dei lavori sarà affidata al direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello.

La Giornata mondiale del 28 aprile è stata istituita dall’Ilo nel 2003 per sensibilizzare cittadini e istituzioni alle questioni della salute e sicurezza sul lavoro e diffondere la cultura della sicurezza e del lavoro dignitoso, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni. Quest’anno, in particolare, sarà incentrata sulla salute e la sicurezza nell’utilizzo di prodotti chimici, a cui l’Ilo ha dedicato un rapporto in cui chiede ai governi, ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni di collaborare per sviluppare politiche e strategie nazionali, sottolineando la necessità di una gestione razionale per garantire un buon equilibrio tra i vantaggi dell’utilizzo di questi prodotti e le misure di prevenzione e di controllo del loro impatto sulla salute e sull’ambiente.

Nelle stesse ore dell’evento ospitato a Roma dall’Inail, il 28 aprile a Milano la sede della Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast), in piazzale Morandi 2, farà da cornice al Workers Memorial Day promosso dalla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip), che rappresenta le associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell’igiene industriale, della protezione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell’ergonomia. L’iniziativa intende promuovere le Convenzioni Ilo non ancora ratificate dall’Italia, approfondire le norme sui diritti e la dignità del lavoro, esaminare dati e statistiche internazionali su infortuni e malattie professionali, e favorire incontri istituzionali in vista dell’Expo 2015.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

 

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"Fare i (rac)CONTI con il cambiamento". Nuova pubblicazione dell'INAIL

RACC INAILIl valore della parola e della scrittura come strumento per esprimere il vissuto di chi ha subito un incidente sul lavoro.
Da questa idea nasce “Fare i (rac)CONTI con il cambiamento”  che raccoglie i testi di un gruppo di persone che hanno vissuto direttamente o come familiare un’esperienza di infortunio o malattia professionale. I testi sono la rielaborazione di una serie di interviste e del materiale prodotto in un laboratorio di narrazione autobiografica.
Lo spazio del laboratorio è diventato un luogo dove la memoria individuale è diventata cronaca di sé e strumento di rielaborazione del proprio vissuto. L’obiettivo è mettere questo vissuto a disposizione di altri con la finalità di stimolare processi di riflessione e sensibilizzazione rispetto ai temi dell’infortunio e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

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Fonte INAIL

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