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Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, con l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ciò non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

In base alle previsioni dell'art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell'allegato. L'adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019

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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 (poi in parte modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016) del sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre, mobile e per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo.

Sempre la stessa normativa stabilisce che, una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Destinatario: UGL

Istanza: Quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

AdA

Scarica l’interpello n.2/2017

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Smart working. Al dipendente va fornita adeguata formazione

Smart working. Al dipendente va fornita adeguata formazione

Agli smart workers è possibile applicare per analogia la normativa in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista per il telelavoro, tenendo conto però che, a differenza di quest’ultimo, lo smart working non prevede una postazione fissa per l’attività svolta all’esterno dei locali aziendali.

A causa di tale diversità risultano difficilmente attuabili nella loro integralità alcune delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 10, del testo unico sulla sicurezza del lavoro (Dlgs 81/2008):

  • i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza sono soggetti alle disposizioni in materia di videoterminali;
  • il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza;
  • il lavoratore può chiedere ispezioni.

Viceversa risultano pienamente applicabili le altre disposizioni previste all’articolo 3, nonché quanto indicato in materia di telelavoro nell’interpello 13/2013 del ministero del Lavoro, in base al quale il datore di lavoro è «tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio».

Sotto il profilo strettamente assicurativo si ritiene che lo smart working non configura, in genere, la necessità dell’apertura di apposita posizione assicurativa territoriale perché non si tratta di nuovo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Si tratta di attività svolta in etero direzione e che pertiene nettamente alla vita propria dell’azienda cui il lavoratore è collegato.

Ciò che muta è solo la formula organizzativa del lavoro. I profili di rischio e la conseguente classificazione tariffaria continuano a operare secondo le regole di sempre. Stessa cosa sotto il profilo della tutela in quanto lo smart worker è un lavoratore che gode delle stesse tutele del dipendente generalmente inteso. Solo,dunque, nel caso in cui la lavorazione svolta dallo smart worker sia nuova rispetto a quelle già presenti in azienda nella Pat (posizione assicurativa territoriale) di riferimento presente negli archivi Inail, dovrà essere aperta una nuova voce di tariffa.

In caso contrario le retribuzioni del lavoratore in questione verranno denunciate, secondo le regole generali, sulla voce di rischio già presente all’interno della Pat.

AdA

fonte Sole24Ore 198/17 ST

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Formazione per la sicurezza nelle Pmi, pubblicato bando Inail da 14,5 milioni di euro

formazione sslPubblicato il 19/01/16 nella Gazzetta Ufficiale un bando Inail che mette a disposizione 14.589.896 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I fondi, trasferiti all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono frazionati in misura paritaria su sei diversi ambiti di intervento, che spaziano dalla formazione finalizzata all’adozione di modelli organizzativi a quella sugli aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle differenze di genere. Saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni – una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole – che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza professionale o di insegnamento, di durata almeno triennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Destinatari della campagna di formazione sono i datori di lavoro, i lavoratori, compresi quelli stagionali, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e micro imprese, e i piccoli imprenditori, mentre i soggetti attuatori previsti dal bando sono le organizzazioni sindacali e datoriali, gli organismi paritetici, le università, il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, gli ordini e collegi professionali per i propri iscritti, gli enti di patronato e i soggetti formatori accreditati, che potranno presentare la domanda di finanziamento, su delega delle piccole, medie e micro imprese cui sono dedicati i progetti, entro le ore 13 del prossimo 19 aprile, insieme a tutta la documentazione e con le modalità indicate nel bando.

Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ognuno dei sei diversi ambiti di intervento. Il finanziamento erogabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 200mila e un massimo di 800mila euro, copre il totale dei costi ammissibili sostenuti per la sua realizzazione e rispetta condizioni e limitazioni della normativa comunitaria sugli aiuti “de minimis”. Ogni iniziativa di formazione dovrà essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione ai fondi.

AdA

Scarica il Bando

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Sicurezza sul Lavoro: corsi gratuiti di formazione per Datori di Lavoro e Addetti alla Sicurezza

aggiornamentiLa Regione Campania in collaborazione con la Direzione Interregionale del Ministero del Lavoro e la Direzione Regionale dell’INAIL indice una Manifestazione di Interesse per diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro attraverso la promozione di corsi di formazione rivolti ai Datori di Lavoro ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro ed agli RLS del settore edile al fine di assicurare a ciascun lavoratore un ambiente di lavoro privo di rischio e pertanto provvedere ad attivare conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore.

Il percorso formativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, - Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 - ed è relativo alla formazione generale e specifica del settore edile.

Il corso di formazione/informazione, con il coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale e/o degli enti bilaterali di appartenenza, si articola in due diverse parti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generali quanto specifiche.

  • Parte generale: legislazione vigente, i soggetti attivi nella sicurezza sul lavoro e nella prevenzione e loro obblighi; principali posizioni di garanzia;
  • Parte specifica: individuazione dei rischi, Approfondimenti e focus sui luoghi, attrezzature, dispositivi di sicurezza e di protezione.

I destinatari sono Datori di lavoro, rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) quali soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro nei settori dell'edilizia e delle costruzioni di infrastrutture.

La partecipazione alla formazione sarà assicurata in percentuale delle richieste pervenute, principalmente rivolta agli RLS, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti sicurezza sui luoghi di lavoro, dando priorità alle richieste per le quali i datori di lavoro dichiarano di partecipare ai corsi che potranno essere organizzati separatamente ed a loro specificamente rivolti.

I percorsi avranno la durata di 32 ore e si svolgeranno presso le sedi istituzionali della Regione Campania, della Direzione Interregionale del Lavoro del Ministero del lavoro e dell'Inail presenti sul territorio regionale.

A conclusione del percorso formativo informativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’assolvimento degli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le domande di partecipazione, allegate all’Avviso - giusto Decreto Dirigenziale n. 90 del 10/11/2015, dovranno pervenire entro il primo dicembre 2015 esclusivamente al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Scarica l’Avviso e la domanda di partecipazione

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Sospensione dell’attività imprenditoriale: riducibile in edilizia se la formazione si conclude entro 60 giorni

formazione-ediliziaPer la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività nel settore edile non è necessario che l’ispettore attenda il completamento dell’iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore in nero.

Questa precisazione viene fornita dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 19570 del 16/11/2015 in merito alle procedure da seguire da parte delle direzioni territoriali per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Fermo restando che il provvedimento viene adottato quando viene riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ove l’accertamento venga effettuato nel settore dell’edilizia, in relazione al quale la competenza dell’ispettore si estende anche alla sicurezza, fra i provvedimenti dell’ispettore rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.

Pertanto l’impresa che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la somma aggiuntiva prevista dallo stesso testo unico, deve provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente nonché, ai fini della sorveglianza sanitaria, se prevista in relazione alla tipologia di rischio, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto riguarda invece gli obblighi di informazione e formazione, la nota ministeriale prende spunto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che l’obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione.

In linea con quanto sopra, il ministero è del parere che il provvedimento di sospensione potrà essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

AdA

Scarica la lettera circolare 19570 del 16/11/2015

fonte Sole24Ore 318/15 L.C e R.C.

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Formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico: la mancata collaborazione non è sanzionabile

Formazione Sicurezza LavoroIl Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 8 giugno 2015Prot. 37/0009483/MA007.A001, ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al D.L.vo n. 81/08, con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 81/08, stabilisce che il datore di lavoro, al fine di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr Accordo Stato Regioni del 25/07/2012).

Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”. In considerazione di ciò, è d’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico.

La nota precisa che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza della norma (comma 12, dell’art. 37) e che, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato in quanto ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

AdA

Scarica la nota 8 giugno 2015 – Prot. 9483

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

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Attrezzature di lavoro: scade il 12 Marzo 2015 l’obbligo di formazione e di aggiornamento per gli addetti all’utilizzo

attrezzature di lavoroScade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale gli addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro devono effettuare i corsi di formazione teorici e pratici e i corsi integrativi di aggiornamento, comprensivi di verifica finale dell’apprendimento.
La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli utilizzatori, le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la validità della formazione pregressa e dà tempo alle aziende di formare i propri utilizzatori fino al 12 marzo del 2015.

Le principali attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre
3. Gru mobile
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. Pompe per calcestruzzo

I corsi di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione, sono finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in sicurezza le attrezzature. La formazione è strutturata in moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura. Una volta conseguita l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Alla data di entrata in vigore del Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 sono riconosciuti validi i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

  • Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'Accordo, composti sia di parte teorica che di parte pratica che di verifica finale dell’apprendimento.
  • Corsi composti di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'Accordo a condizione che gli stessi corsi siano integrati tramite un modulo di aggiornamento, con verifica finale dell’apprendimento, da effettuarsi entro il 12 marzo 2015.
  • Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica dell’apprendimento finale a condizione che entro il 12 marzo 2015 venga effettuato il modulo integrativo di aggiornamento con verifica finale dell’apprendimento.

Gli utilizzatori che abbiano una formazione pregressa documentabile (di durata inferiore a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2014 o non completata da verifica dell’apprendimento) debbono frequentare un corso di aggiornamento specifico con verifica finale dell’apprendimento entro il 12 marzo 2015.

Infine, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare, scade il 22 marzo 2015 il termine per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

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Trattori agricoli e forestali: Istruzioni operative per la formazione degli addetti

trattoreIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n°34 del 23 dicembre 2014, ha pubblicato le istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.

Le istruzioni operative sono state predisposte ai fini di una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, per le attrezzature dell’Allegato VIII dello stesso Accordo.

Tali Istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituiscono a quanto indicato nell’Allegato VIII dell’Accordo sopra citato, rappresentando unicamente un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori.

AdA

Scarica la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2014

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