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Attrezzature di lavoro: scade il 12 Marzo 2015 l’obbligo di formazione e di aggiornamento per gli addetti all’utilizzo In evidenza

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attrezzature di lavoroScade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale gli addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro devono effettuare i corsi di formazione teorici e pratici e i corsi integrativi di aggiornamento, comprensivi di verifica finale dell’apprendimento.
La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli utilizzatori, le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la validità della formazione pregressa e dà tempo alle aziende di formare i propri utilizzatori fino al 12 marzo del 2015.

Le principali attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre
3. Gru mobile
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. Pompe per calcestruzzo

I corsi di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione, sono finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in sicurezza le attrezzature. La formazione è strutturata in moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura. Una volta conseguita l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

Alla data di entrata in vigore del Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 sono riconosciuti validi i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

  • Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall'Accordo, composti sia di parte teorica che di parte pratica che di verifica finale dell’apprendimento.
  • Corsi composti di modulo teorico e pratico e di verifica finale dell’apprendimento di durata complessiva inferiore a quella prevista dall'Accordo a condizione che gli stessi corsi siano integrati tramite un modulo di aggiornamento, con verifica finale dell’apprendimento, da effettuarsi entro il 12 marzo 2015.
  • Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica dell’apprendimento finale a condizione che entro il 12 marzo 2015 venga effettuato il modulo integrativo di aggiornamento con verifica finale dell’apprendimento.

Gli utilizzatori che abbiano una formazione pregressa documentabile (di durata inferiore a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2014 o non completata da verifica dell’apprendimento) debbono frequentare un corso di aggiornamento specifico con verifica finale dell’apprendimento entro il 12 marzo 2015.

Infine, per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto Del Fare, scade il 22 marzo 2015 il termine per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle macchine agricole.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012