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Sospensione dell’attività imprenditoriale: riducibile in edilizia se la formazione si conclude entro 60 giorni In evidenza

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formazione-ediliziaPer la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività nel settore edile non è necessario che l’ispettore attenda il completamento dell’iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore in nero.

Questa precisazione viene fornita dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 19570 del 16/11/2015 in merito alle procedure da seguire da parte delle direzioni territoriali per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Fermo restando che il provvedimento viene adottato quando viene riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ove l’accertamento venga effettuato nel settore dell’edilizia, in relazione al quale la competenza dell’ispettore si estende anche alla sicurezza, fra i provvedimenti dell’ispettore rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.

Pertanto l’impresa che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la somma aggiuntiva prevista dallo stesso testo unico, deve provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente nonché, ai fini della sorveglianza sanitaria, se prevista in relazione alla tipologia di rischio, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto riguarda invece gli obblighi di informazione e formazione, la nota ministeriale prende spunto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che l’obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione.

In linea con quanto sopra, il ministero è del parere che il provvedimento di sospensione potrà essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

AdA

Scarica la lettera circolare 19570 del 16/11/2015

fonte Sole24Ore 318/15 L.C e R.C.