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Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In vigore i nuovi criteri ministeriali per la qualificazione

formazione-sicurezza-sul-lavoroTempo scaduto per i formatori non professionisti in materia di sicurezza sul lavoro. È entrato in vigore il 18 marzo il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (l'avviso della pubblicazione del decreto è comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013).

In pratica, chi intenderà svolgere docenze in questo campo, per assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e in linea con gli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione, dovrà necessariamente avere i requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro che si rivolge a un formatore non qualificato, può vedersi sostanzialmente invalidata l'attività formativa, perché erogata da un soggetto non abilitato.

Il decreto del 6 marzo 2013 è estremamente complesso e prevede, in primo luogo, la suddivisione delle specializzazioni di formazione in tre aree tematiche: area normativa-organizzativa, area rischi tecnico-igienico-sanitari e infine area relazioni e comunicazione. Il formatore potrà esercitare l'attività di docenza solo nelle aree per le quali dimostra di avere i requisiti previsti dal decreto.

I docenti, per essere qualificati, devono avere il pre-requisito minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado (pre-requisito non richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti) e almeno uno dei sei requisiti fondamentali, strutturati in modo tale che sia garantita per ciascun criterio la contemporanea presenza di tre elementi fondamentali per un docente formatore in materia di sicurezza e cioè: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si tratta in sostanza della combinazione di elementi di scolarità uniti a un numero minimo di ore di formazione già erogate nel triennio precedente. Nel decreto sono riportate con chiarezza le possibili combinazioni che consentono di ritenere un docente qualificato per l'insegnamento nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I criteri previsti nel decreto non riguardano invece la qualificazione del formatore-docente sui corsi specifici per coordinatori per la sicurezza, per RSPP/ASPP e altre specifiche figure e nemmeno l'attività di addestramento, che rimane svincolata dal possesso dei requisiti e continua a poter essere erogata genericamente da un lavoratore esperto.

È importante, dunque, che ciascuna azienda che incarica docenti (interni o esterni) per la formazione dei propri lavoratori, si accerti che il formatore abbia la qualifica prevista dal decreto del 6 marzo 2013, sia per evitare il rischio di vedersi invalidata la formazione erogata, sia per le conseguenze su eventuali imputazioni in seguito a infortuni, nelle quali sia contestata la carente formazione dei lavoratori.

L'unica eccezione è prevista per i corsi che erano già calendarizzati e organizzati alla data di pubblicazione del decreto del 6 marzo 2013 (18 marzo 2013).

Scarica il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Macchine agricole, differita al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione al loro uso

macchine agricoleProrogata al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione all’uso di macchine agricole. È la novità contenuta nella circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 emanata dalla Direzione generale delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per dare alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Abilitazione, formazione, durata e requisiti minimi. L’accordo, stipulato in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e disciplina le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti preposti alla formazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, secondo quanto dispone l'articolo 73, comma 5 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Precisazioni su attrezzature e corsi di formazione. In particolare la circolare fornisce chiarimenti applicativi del differimento al 22 marzo 2015 dell’ “obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole”, in attuazione dell’art. 45 bis comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha recepito il cd. ‘decreto del fare’. Nel testo vengono ribadite quali siano le attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, a cui si riferisce il rinvio; inoltre viene chiarito in quali casi sia previsto il riconoscimento dei corsi effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e i requisiti che si rendano necessari per vedersi riconosciuta l’esperienza documentata in base all’Accordo (punto 9.4). Infine, viene specificato il termine di validità della norma transitoria che si richiama al punto 12 dell’Accordo stesso: e cioè che i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 siano incaricati dell’uso delle sole ‘macchine agricole’ dovranno svolgere gli appositi corsi di formazione teorico-pratica entro i successivi 2 anni.

AdA

Fonte: INAIL

Vai alla circolare del Ministero del Lavoro n. 45 del 24 dicembre 2013

Vai all’accordo del 22 febbraio 2012

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Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni

formazioneIl Ministero del Lavoro chiarisce, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, sulla necessità o meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.

La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” (art. 37 del D.lgs. 81/08) e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa. Invece, nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione della uscite di emergenza) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una effettiva esigenza di adeguamento formativo.

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro

Scarica la Nota n. 20791 del 27 novembre 2013 – Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. B), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

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Formazione e informazione sul lavoro con tempi adeguati

formazione-sicurezza-sul-lavoroInsufficienti due incontri da 15 minuti e la consegna di una procedura scritta. Viola gli obblighi sulla formazione e informazione dei propri dipendenti il datore di lavoro che svolge, a fini di formazione, solo due brevi incontri e che consegna, per dare informazione, due procedure scritte di movimentazione, senza, però, verificarne la comprensione da parte dei lavoratori, in particolare quelli stranieri. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 40605 del 1° ottobre scorso, ha confermato il ragionamento dei giudici di merito.
La vicenda riguarda un dipendente straniero che, nell'attività lavorativa, si infortuna in conseguenza del lancio di materiale da parte di un altro lavoratore. Dalle indagini emerge che, per la formazione, l'azienda ha organizzato due incontri di 15 minuti ciascuno e che, per l'informazione sulla sicurezza, sono state consegnate alcune procedure scritte sulla movimentazione, senza che, però, sia stato fatto alcun controllo sulla loro comprensione da parte dei lavoratori, compresi quelli stranieri. Alla luce di questi elementi, il tribunale condanna il legale rappresentante della società per violazione della norma che impone al datore di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ricorre per Cassazione. In primo luogo contesta al giudice di merito di non aver considerato l'esistenza di una delega relativa all'informazione e alla formazione dei lavoratori. A questo proposito, i giudici di legittimità affermano che nel ricorso non ci sono né una sintesi del contenuto della delega né gli estremi della delega e confermano, quindi, l'accertamento di responsabilità del tribunale.
Il ricorrente, inoltre, denuncia vizi di motivazione, sostenendo che gli incontri formativi svolti siano stati sufficienti e che, peraltro, non sia stato dimostrato che la formazione insufficiente abbia riguardato anche il lavoratore responsabile dell'infortunio. La Cassazione ricorda che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione può riguardare solo la coerenza strutturale della decisione, ma non può condurre a rileggere gli elementi di fatto che sono a fondamento di essa. Inoltre, la Cassazione afferma che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi agli obblighi datoriali sulla sicurezza, chiarendo che due soli incontri di 15 minuti ciascuno, tenuto conto degli argomenti trattati, siano insufficienti, mentre è mancata una verifica da parte del datore della comprensione da parte dei lavoratori e, in particolare, del lavoratore straniero infortunato, delle «procedure scritte» di movimentazione.
I giudici di legittimità confermano così la condanna già decisa dai giudici di merito del datore di lavoro e legale rappresentante, per violazione dei doveri relativi alla formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore - A.M.

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Fondimpresa, bando da 10 milioni. Alle Pmi contributi fino a 8 mila €

LOGoFONDIMPRESAUn budget di 10 milioni di euro per il finanziamento di piani formativi delle piccole e medie imprese. A metterlo a disposizione è Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, stanziando un contributo aggiuntivo cui sarà possibile accedere dal 23 settembre fino al 15 aprile 2014. L’iniziativa, che coinvolge anche le Pmi della Campania è riservata ai lavoratori, occupati nelle imprese aderenti ma anche ai lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento e a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio. Ciascun Piano formativo deve prevedere la partecipazione di almeno 4 lavoratori per un numero minimo di 12 ore di formazione ciascuno. Per le piccole e medie imprese Fondimpresa mette a disposizione da 3mila a 8mila euro di contributo aggiuntivo per la formazione del proprio personale dipendente.

AdA

Fonte: Il Denaro

Scarica il bando

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Formazione sulla sicurezza più semplice con i crediti

formazione-sicurezza-sul-lavoroFormazione con lo sconto nel decreto del fare. Il Dl 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21 dicembre 2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
La modifica
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).
Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.

 

AdA

 

Fonte: Sole 24 Ore

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