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Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In vigore i nuovi criteri ministeriali per la qualificazione In evidenza

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formazione-sicurezza-sul-lavoroTempo scaduto per i formatori non professionisti in materia di sicurezza sul lavoro. È entrato in vigore il 18 marzo il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 che detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (l'avviso della pubblicazione del decreto è comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013).

In pratica, chi intenderà svolgere docenze in questo campo, per assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e in linea con gli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione, dovrà necessariamente avere i requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro che si rivolge a un formatore non qualificato, può vedersi sostanzialmente invalidata l'attività formativa, perché erogata da un soggetto non abilitato.

Il decreto del 6 marzo 2013 è estremamente complesso e prevede, in primo luogo, la suddivisione delle specializzazioni di formazione in tre aree tematiche: area normativa-organizzativa, area rischi tecnico-igienico-sanitari e infine area relazioni e comunicazione. Il formatore potrà esercitare l'attività di docenza solo nelle aree per le quali dimostra di avere i requisiti previsti dal decreto.

I docenti, per essere qualificati, devono avere il pre-requisito minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado (pre-requisito non richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti) e almeno uno dei sei requisiti fondamentali, strutturati in modo tale che sia garantita per ciascun criterio la contemporanea presenza di tre elementi fondamentali per un docente formatore in materia di sicurezza e cioè: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si tratta in sostanza della combinazione di elementi di scolarità uniti a un numero minimo di ore di formazione già erogate nel triennio precedente. Nel decreto sono riportate con chiarezza le possibili combinazioni che consentono di ritenere un docente qualificato per l'insegnamento nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I criteri previsti nel decreto non riguardano invece la qualificazione del formatore-docente sui corsi specifici per coordinatori per la sicurezza, per RSPP/ASPP e altre specifiche figure e nemmeno l'attività di addestramento, che rimane svincolata dal possesso dei requisiti e continua a poter essere erogata genericamente da un lavoratore esperto.

È importante, dunque, che ciascuna azienda che incarica docenti (interni o esterni) per la formazione dei propri lavoratori, si accerti che il formatore abbia la qualifica prevista dal decreto del 6 marzo 2013, sia per evitare il rischio di vedersi invalidata la formazione erogata, sia per le conseguenze su eventuali imputazioni in seguito a infortuni, nelle quali sia contestata la carente formazione dei lavoratori.

L'unica eccezione è prevista per i corsi che erano già calendarizzati e organizzati alla data di pubblicazione del decreto del 6 marzo 2013 (18 marzo 2013).

Scarica il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore