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Formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico: la mancata collaborazione non è sanzionabile In evidenza

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Formazione Sicurezza LavoroIl Ministero del Lavoro precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico. E il datore di lavoro prima di collaborare con tali organismi deve valutarne i requisiti di legge.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 8 giugno 2015Prot. 37/0009483/MA007.A001, ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al D.L.vo n. 81/08, con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.

L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 81/08, stabilisce che il datore di lavoro, al fine di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, d.lgs. n. 81/2008: che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (cfr Accordo Stato Regioni del 25/07/2012).

Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”. In considerazione di ciò, è d’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico.

La nota precisa che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza della norma (comma 12, dell’art. 37) e che, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato in quanto ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

AdA

Scarica la nota 8 giugno 2015 – Prot. 9483

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011