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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Sicurezza lavoro e concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato, pesa la tenuità

infortunioLa tenuità del fatto scatta anche per la sicurezza lavoro. Soprattutto quando c’è un concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato. Approda a queste conclusioni la Corte di cassazione con la sentenza n. 17163 della Quarta sezione penale. È stato così respinto il ricorso della Procura contro l’applicazione, tra l’altro, della nuova causa di non punibilità a una datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all’interno dello stabilimento produttivo.

Pure riqualificando, rispetto al giudizio di primo grado, la condotta dell’operaio come non abnorme, la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto di applicare comunque il fatto di particolare tenuità, valorizzando soprattutto la natura e la durata delle lesioni, il tempo della guarigione, la condotta risarcitoria del datore di lavoro e le altre modalità dell’azione criminale che potevano caratterizare con la tenuità sia i profili oggettivi (azione e offesa) sia quelli soggettivi del fatto reato.

Del tutto diversa la lettura della Procura che, nell’impugnazione, contestava proprio l’applicazone dell’istituto della tenuità, ritenendo che non ne ricorrevano i presupposti. A rappresentare un ostacolo, sosteneva la Procura generale, erano elementi come la gravità delle lesioni, la rilevanza penale della condotta del datore per effetto della violazione di norme antinfortunistiche. Nel ricorso si sottolineava inoltre come fosse illogico ritenere che la durata della malattia, 80 giorni, potesse essere considerata causa di non punibilità, visto che era proprio la stessa durata a fare definire come gravi le lesioni. Inoltre la causa di non punibilità non poteva certo discendere dall’entità del risarcimento, perchè, semmai, avrebbe potuto avere un peso a titolo di riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti.

A tutte queste osservazioni la Cassazione risponde considerando valida la ricostruzione della Corte d’appello soprattutto sul versante della modalità della condotta e della gravità del pericolo. Non può poi essere considerato d’impedimennto al riconoscimento della tenuità l’ambito lavoristico in cui si è realizzato l’infortunio, con il mancato rispetto di regole cautelari oppure il fatto che il legislatore abbia definito «gravi» le lesioni provocate al dipendente.

Vale allora la considerazione che l’impresa non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza. L’imprenditore, comunque, dopo avere realizzato che i presidi antinfortunistici si erano rivelati insufficienti, aveva rafforzato gli elementi di sicurezza, sostituendo nuove tecnologie al sistema precedente in larga parte concentrato sull’autoresponsabilità del lavoratore.

Quanto al nodo degli 80 giorni, è vero che si tratta di un periodo che porta alla qualificazione come gravi delle lesioni subite. Però, all’inizio, la diagnosi di riabilitazione era stata di 20 giorni poi stabilizzatisi in 80. E proprio quei 20 giorni sono stati messi in evidenza per concedere la tenuità. Da tenere presente c’era poi il concorso di colpa del lavoratore e, a ridurre il pregiudizio del lavoratore, il risarcimento reso disponibile dall’imprenditore.

AdA

fonte Sole24Ore 90/17 GN

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Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche

nomina-medico-competenteSulla problematica dell’obbligo di nomina del medico competente si è pronunciato L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, con il condivisibile parere del 9 ottobre 2013. Secondo l’Ufficio, il Dlgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga, appunto, a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).

L’articolo 28, comma 2, alla lettera e, richiede al datore di lavoro di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Pertanto, secondo l’Ufficio, risulta «senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’articolo 25, comma 1, lettera a, di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico».

I fattori di rischio più comuni sono i seguenti:

  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
  2. rischio biologico (personale scolastico);
  3. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  4. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio);
  5. rischio rumore (insegnanti);
  6. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica);
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

AdA

fonte Sole24Ore 11/17 MMP

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Energie rinnovabili e rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Cop-Lavori-Verdi newPubblicato dall’INAIL il report "Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili" che illustra le fasi del percorso di ricerca e offre un’analisi complessiva dei risultati ottenuti, nonché delle principali policy da adottare per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore delle energie rinnovabili.

Il Dimeila - Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene Del Lavoro ed Ambientale dell'INAIL, ha avviato una specifica linea di ricerca con l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo approfondito ed esaustivo dei rischi lavoro-correlati riferibili ai lavori verdi e di promuovere la definizione e l’adozione di strumenti idonei per la loro prevenzione e/o riduzione.

L'INAIL, in qualità di Centro di collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla stessa Oms in merito alla tutela dei lavoratori impiegati nel settore della green economy, a testimonianza della crescente importanza di tale tematica in ottica di salute e sicurezza sul lavoro.

Il lavoro si è concentrato esclusivamente sul settore delle energie rinnovabili, dato che si tratta del settore industriale più importante della green economy relativamente al profilo occupazionale e alle prospettive di sviluppo, nonché sul suo legame con l'innovazione tecnologica e sulle conseguenti implicazioni sul piano dei rischi nuovi ed emergenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per ciascuna delle fonti di energia rinnovabile (eolico, solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, geotermico ed idroelettrico) sono state analizzate le diverse fasi del ciclo produttivo, ovvero: le attività di ricerca e sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e smaltimento delle tecnologie.

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AdA

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Sistemi di controllo fumo/calore: aggiornate le parti 1 e 2 della UNI 9494

impianto-evacuazione-fumo-e-caloreIn vigore dal 16 marzo la nuova parte 1 e 2 della UNI 9494 "Sistemi per il controllo di fumo e calore"; la Parte 1 riguarda Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC); la Parte 2 la Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore.

La UNI 9494-1:2017 stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d'incendio. Si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un'altezza minima di 3 m nel caso di edifici monopiano, ultimo piano di edifici multipiani, piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.

La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.

La UNI 9494-2:2017 stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. Si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione. Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica negli ambienti a rischio di esplosione, nei corridoi e nei corridoi con scale.

AdA

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Cadute dall’alto. Da UNI nuovi progetti di norma lavori su fune

dpi cadute altoLa Commissione Sicurezza (CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”) invia all’inchiesta preliminare due progetti che costituiscono il riferimento tecnico più aggiornato relativo ai codici di buona pratica relativi ai lavori su fune.

I progetti intendono aumentare il livello di sicurezza dei lavori su fune nei diversi settori di attività quali edifici, torri eoliche, ambienti confinati, pareti d’arrampicata artificiali e naturali, percorsi acrobatici, allestimento “vie ferrate” e strutture per concerti e spettacoli.

Il progetto UNI1602904Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro” (adozione ISO 22846-1:2003) fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e posizionamento in funi durante i lavori in quota.

Il progetto UNI1602905Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 2: Codice di buona pratica” (adozione ISO 22846-2:2012) fornisce invece le raccomandazioni e le linee guida per l'uso di metodi di accesso e posizionamento su funi durante i lavori in quota e approfondisce i principi fondamentali di cui alla parte 1, unitamente alla quale si applica.

Le due parti della norma sono applicabili ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate a una struttura o elemento naturale. Sono destinate a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.

L’inchiesta preliminare terminerà il 28 marzo prossimo.

AdA

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Patenti gas tossici: un decreto sul rinnovo quinquennale

gas toxCon Decreto 6 febbraio 2017 il Ministero della Salute indica la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

Il decreto di riferimento per le patenti di gas tossici è il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni: si prevede che l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici siano subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria.

Con decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016 è avvenuta l'ultima revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011; la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del regio decreto n. 147/27.

AdA

Scarica il Decreto 6 febbraio 2017

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Radiazioni ultraviolette: parere del Comitato Scientifico della Commissione Europea su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti

raggi uva uvbÈ stato pubblicato, a cura del Laboratorio Agenti Fisici della Azienda USL Toscana Sud Est, il Parere del Comitato Scientifico della Commissione Europea su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti (SCHEER) sugli “Effetti Biologici rilevanti per la salute indotti dalla Radiazione Ultravioletta con particolare riferimento alle apparecchiature abbronzanti ad uso estetico”.

Il Comitato Scientifico su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti (SCHEER), su richiesta del l’Unione Europea, ha aggiornato e rivisto i precedenti documenti emanati in materia ed ha redatto il documento in oggetto, che è stato definitivamente approvato il 17 novembre 2016.

Nel documento si evidenzia che la radiazione ultravioletta, compresa quella delle apparecchiature abbronzanti, è cancerogena ed agisce sia come fattore attivatore che promotore del cancro. Il comitato ribadisce l’evidenza scientifica che l’esposizione a radiazione ultravioletta, compresa quella delle apparecchiature abbronzanti, causa melanomi cutanei e carcinomi squamo-cellulari in tutte le fasce d’età; il rischio di contrarre un tumore cutaneo aumenta se la prima esposizione avviene in età giovanile.

Le informazioni inerenti gli effetti sulla salute della radiazione UV riportati nel documento hanno valenza generale e sono di interesse anche ai fini della prevenzione del rischio occupazionale da esposizione a radiazione UV.

AdA

Scarica il Parere della Commissione Europea SCHEER

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Regolamento REACH: le prossime scadenze per la registrazione

echaL'ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato la Roadmap REACH 2018, una tabella di marcia in cui vengono delineate tutte le azioni previste fino al termine ultimo di registrazione del 2018, ai sensi del Regolamento 1907/2006 (REACH).  Infatti il termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi, tra 1-100 tonnellate all'anno, sarà infatti il 31 maggio 2018.

Per parlare delle nuove scadenze e contribuire a supportare le aziende e gli operatori negli adempimenti correlati, facciamo riferimento a quanto contenuto in una guida pubblicata dall’ECHA dal titolo “Guida pratica per manager di PMI e coordinatori REACH. Come adempiere alle prescrizioni in materia di informazione per le fasce di tonnellaggio 1-10 e 10-100 tonnellate all’anno”.

La guida, redatta come parte della tabella di marcia di REACH 2018, è destinata in particolare alle persone incaricate della raccolta di tutte le informazioni necessarie a compilare il fascicolo tecnico di una sostanza da registrare ai sensi del regolamento REACH. Descrive le “prescrizioni in materia di informazione, ossia le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo di registrazione”.

La guida e le azioni di miglioramento di processi, assistenza e documentazione dell’ECHA mirano a “sostenere in modo più efficace le imprese di piccole dimensioni o di scarsa esperienza nell’adempimento dei loro obblighi per l’ultima scadenza per la registrazione delle sostanze già preregistrate”. Infatti “per rimanere sul mercato dopo il 2018, le imprese sono tenute a registrare le sostanze fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno e inferiori a 100 tonnellate all’anno, entro il 31 maggio 2018”. E “se una sostanza è fabbricata o importata in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, è necessario registrarla immediatamente per evitare di infrangere le leggi in vigore”.

AdA

Scarica la Guida pratica

Scarica la Roadmap 2018

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Macchine agricole, prorogato il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione

TRATTORECon la legge 27 febbraio 2017, n. 19 (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017), entrata in vigore il 01/03/2017, slitta al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto patentino, ovvero l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole tramite gli appositi corsi di formazione tecnico-pratico ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012.

Il Decreto Legislativo 81/08 prevede che chiunque utilizza trattori agricoli e forestali, deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Viene invece prorogato al 31 dicembre 2018 l’obbligo di effettuare i corsi di aggiornamento per l’utilizzo dei trattori per lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. La precedente scadenza era stata fissata al 12 marzo 2017.

Tutte le macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni del 2012 che vengono utilizzate in agricoltura sono equiparate a mezzi agricoli quindi seguono la scadenza dei trattori.

AdA

Scarica la legge 27 febbraio 2017, n. 19

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Autorimesse: nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi

autorimessaPubblicato in Gazzetta ufficiale (n.52 del 3-3-2017) il Decreto 21 febbraio 2017, che riporta la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse.

Il Decreto aggiorna il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

La norma tecnica (art. 2) si applica attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21/2/2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Il DM 21/2/2017 modifica l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo all'allegato 1 il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa»; all'art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa (e sistemi di sicurezza dell'impianto). Con riferimento alla voce "75" si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno: si ricorda quella sulle Attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli Uffici approvata con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il Decreto del ministero dell'Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale.

AdA

Scarica il decreto 21 febbraio 2017

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