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Misure a sostegno della cogenerazione ad alto rendimento

cog gazzPubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016  "Definizione delle condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali” (GU Serie Generale n.192 del 18-8-2016)
Il decreto, con riferimento alla Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», attua il comma 11-quinquies dell'art. 38  del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ("sblocca Italia") e permette l'accesso ai meccanismi di sostegno alla cogenerazione (definiti dal DM 5 settembre 2011) agli impianti di generazione elettrica serventi siti industriali o artigianali e alimentati da biocombustibili che sono oggetto di upgrade ad assetto cogenerativo. Gli incentivi sono modulati in funzione del tipo di riconversione dell’impianto.
Le condizioni di accesso agli incentivi sono:

  • gli impianti devono servire siti industriali o artigianali con codici ATECO da 10 a 32;
  • gli impianti in esercizio al 12 novembre 2014;
  • devono aver fornito ai siti almeno per gli anni 2013 e 2014:
    • almeno il 30% dell'elettricità lorda generata da bioliquidi;
    • almeno 30 % del calore utile da bioliquidi;
    • almeno il 60% di una combinazione tra energia e calore;
  • l’impianto dovrà essere CAR e dopo l’upgrade non potrà avere potenza maggiore di quella iniziale

Entro 90 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto il GSE definirà le modalità operative per l’accesso agi incentivi, i gestori degli impianti riconvertiti avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per comunicare al GSE l’entrata in servizio dell’impianto stesso.

scarica il decreto

mb

Fonte: Ministero Sviluppo Economico

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Conto Termico 2.0: pubblicate le Regole Applicative

Conto-energia-termico1Pubblicate le Regole Applicative che disciplinano le modalità di accesso al Conto Termico 2.0 per gli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016).
Il documento descrive, con riferimento alle diverse tipologie di soggetto ammesso:

  • le procedure di accesso al meccanismo incentivante su prenotazione e a consuntivo
  • i requisiti di conformità richiesti dal decreto
  • le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi

E’ possibile consultare il documento anche attraverso una modalità di navigazione personalizzata: Pubblica Amministrazione, privati, Esco e cooperative sociali e ottenere agevolmente la scheda tecnica riferita allo specifico intervento di interesse.
Dal primo agosto, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere alla procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il Portaltermico. Per l’attivazione di questa funzionalità, dalle 23:59 di domenica 31 luglio, sarà sospesa la possibilità di inviare richieste di incentivo.
La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle PA di ricevere entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto un primo acconto. A conclusione dei lavori, entro 60 giorni, il GSE erogherà in un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo.
Le PA potranno richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso:

  • di una diagnosi energetica
  • di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO
  • di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del Portaltermico sono disponibili video-guide nella sezione Supporto>Video tutorial.
E’ possibile inoltre contattare il numero verde 800.16.16.16 o inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Vai alle Regole Applicative

mb

fonte GSE

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Auditor energetico: in italiano la norma europea UNI CEI EN 16247-5

audit enerLa norma UNI CEI EN 16247-5:2015 “Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico” definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata, ad esempio:

  • per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell’auditor energetico;
  • dalle organizzazioni, al fine di nominare un auditor energetico competente;
  • per assicurare, applicandola insieme alle altre parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità.

La norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono fare capo ad un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici.
La UNI CEI EN 16247-5, disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, è di competenza della Commissione Tecnica CTI.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Aggiornate le norme CEI 0-16 e 0-21

CEICon la pubblicazione delle rispettive Varianti V1, il CEI ha reso disponibili gli aggiornamenti, a dicembre 2014, delle Norme CEI 0-16Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"
Le due Varianti, scaricabili gratuitamente dal sito CEI,  riguardano principalmente le prescrizioni applicabili ai sistemi di accumulo di energia elettrica che fanno parte di impianti di produzione. Lo scopo è di fornire linee guida per l’inserimento dei sistemi di accumulo negli impianti di generazione connessi a reti BT e MT. Contengono anche le prove necessarie affinché tali sistemi di accumulo siano compatibili con le necessità di sicurezza del servizio delle reti cui sono connessi.
Le Norme, complete delle Varianti, sono richiamate dalla Delibera 642/2014/R/eel del 18 dicembre 2014 dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a cui si rimanda per i dettagli delle date di applicazione obbligatoria.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

Scarica GRATUITAMENTE la Variante CEI 0-16; V1 dicembre 2014

Scarica GRATUITAMENTE la Variante CEI 0-21; V1 dicembre 2014

 

mb

Fonte CEI

 

 

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Diagnosi energetica degli edifici. Dall’Enea il software SEAS 2.0

Diagnosi EnergeticaRealizzato dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal Dipartimento DESTEC dell’Università di Pisa, con il supporto del Ministero dello Sviluppo economico, il software calcola i fabbisogni dei vettori energetici per i servizi di riscaldamento (esclusi gli impianti aeraulici), produzione di ACS, energia elettrica per illuminazione e altre utenze. Tra le fonti rinnovabili, SEAS 2.0 considera pannelli solari termici, impianti fotovoltaici, pompe di calore, generatori a biomassa.

Il software permette, inoltre, di svolgere l’analisi costi-benefici dei possibili interventi di retrofit energetico proposti dall’auditor.

Per validarne il corretto funzionamento, SEAS 2.0 è stato testato attraverso tre audit energetici condotti su edifici a destinazione d’uso, rispettivamente, residenziale, uffici e scuole. Oltre alla simulazione energetica, sono state effettuate le stime dei risparmi energetici conseguibili attraverso una serie di interventi di riqualificazione energetica suggeriti e le relative analisi costi-benefici.

La procedura di calcolo è aggiornata alle più recenti normative tecniche del settore, con integrazioni e correzioni necessarie per adattare nel migliore dei modi i risultati alla reale gestione dei locali effettuata dall’utenza.

L’interfaccia grafica consente un’intuitiva conduzione della simulazione da parte dell’auditor. La flessibilità nelle possibilità di inserimento dei dati e soprattutto la disponibilità dell’opzione di suddivisione dell’edificio in zone funzionali, ciascuna con le sue caratteristiche tecniche e di utilizzo, permette di simulare praticamente qualunque configurazione di sistema edificio-impianto.

“Le caratteristiche di SEAS - spiega l’Enea - lo rendono uno strumento idoneo a rispondere alle richieste provenienti dalle Direttive UE e ad una domanda di mercato per l’efficienza energetica in continua crescita, in modo particolare per il segmento dell’efficienza energetica nella PA”.

AdA

Scarica il software

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Dal Ministero dell'Ambiente una guida per il risparmio di carburante nelle autovetture

guida risparmio carburanteDisponibile sul sito del Ministero dell’Ambielte la “Guida al risparmio di carburante delle autovetture” - edizione 2014, la cui pubblicazione è prevista dalla direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84. La guida fornisce ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio energetico.
La guida, approvata con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Infrastrutture e Trasporti, è pubblicata anche sui siti Internet degli altri Ministeri interessati.
Il trasporto, la cui domanda è in forte espansione, rappresenta un settore critico per il raggiungimento degli obbiettivi di Kyoto in quanto è responsabile di una parte significativa del consumo totale di energia. I fattori che determinano tali livelli elevati di emissioni di gas serra sono legati in parte alle prestazioni dei singoli modelli di autovettura in termini di consumi ed emissioni di CO2 e in parte alle elevate percorrenze annue dei veicoli e allo stile di guida del conducente.
La guida contiene un elenco di tutti i modelli di autovetture commercializzate al 15 marzo 2014, con i rispettivi consumi ed emissioni di CO2, una lista dei modelli a più basse emissioni, divisi per alimentazione a benzina, a gasolio, a bifuel (con utilizzo di GPL o metano) e a propulsione elettrica e ibrida, nonché consigli utili agli automobilisti per guidare in modo ecologico ed economico.

Scarica la Guida

mb

Fonte: Ministero Ambiente

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Sistemi geotermici a pompa di calore. Qualificazione delle imprese geotermiche secondo la UNI 11517:

geotermicoNell’ambito di un utilizzo migliore (ovvero più sostenibile) delle risorse, i sistemi geotermici a pompa di calore possono ricoprire un ruolo molto importante: questo genere di impianti, infatti, funziona estraendo calore dalla terra in inverno e reintroducendolo in estate, migliorando il comfort dell’edificio cui sono collegati, con il solo utilizzo di energia elettrica.
Questa tecnologia, se venisse sfruttata adeguatamente, avrebbe diversi vantaggi, sia dal punto di vista energetico che economico, sul sistema nazionale. Tuttavia, proprio in quanto mercato emergente, vi è un rischio più che meramente teorico di possibili deviazioni rispetto alle BAT (migliori tecniche) di progettazione e realizzazione disponibili sul mercato.
Per questo motivo il CTI, in collaborazione con Regione Lombardia, ha sviluppato un pacchetto di norme per indirizzare gli operatori su un percorso di miglioramento, fornendo altresì gli strumenti necessari a un corretto sviluppo di questi sistemi.
Ultima pubblicata tra queste norme è la UNI 11517:2013 “Sistemi geotermici a pompa di calore - Requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici”, che fornisce i requisiti che un’impresa deve soddisfare per poter essere qualificata. Queste competenze sono state reputate le minime conoscenze necessarie a una ditta per poter essere in grado di lavorare in questo mercato in maniera:

  • responsabile, sia per l’ambiente che per il committente
  • funzionale, sia per il progettista che per gli installatori
  • trasparente, per le amministrazioni e i controllori.

La norma fornisce una serie di elementi utili alle imprese interessate alla qualificazione per identificare quei settori in cui devono svilupparsi per offrire un servizio completo e di qualità, specificando quali sono i requisiti e le capacità (tecnica, organizzativa, economico-finanziaria e di gestione) che devono possedere e quali attività devono fornire.
In aggiunta, la norma fornisce tutta una serie di tabelle la cui compilazione permette una veloce fotografia della società; l’appendice B, in particolare, fornisce la lista di controllo per la pianificazione, realizzazione e controllo delle attività dell’impresa, definendo chiaramente tutte le fasi della realizzazione dell’impianto geotermico, chi deve effettuare tale operazione, chi ne è responsabile, quale tipo di controllo deve essere svolto e da chi e, infine, dove tale operazione è stata descritta (in quale punto della UNI 11467:2012 o in quale disposto legislativo).
La norma fornisce, inoltre, l’elenco di tutti i documenti che devono essere presentati al committente in fase di redazione del contratto, in modo tale da fornire tutti i dati che possono essere utili all’interessato sia per determinare le competenze della società, sia per poter velocemente confrontare preventivi da ditte diverse, valutandone la qualità e non facendo affidamento esclusivamente al mero dato economico.

mb

Fonte UNI

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Prestazioni energetiche degli edifici. Dall’UNI nuove edizioni delle UNI/TS11300

11Saranno pubblicate a breve le nuove versioni della UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 in tema di prestazioni energetiche degli edifici, che andranno a sostituire le corrispondenti parti pubblicate nel 2008. Si è infatti conclusa nel settembre scorso la seconda inchiesta pubblica, resasi necessaria a seguito dei numerosi commenti pervenuti durante la prima inchiesta. Tali commenti sono stati esaminati nell’ambito dei gruppi di lavoro competenti e i testi definitivi saranno rilasciati a breve per la pubblicazione finale.
La specifica tecnica UNI/TS 11300 – articolata in quattro diverse parti – è nata con l’obiettivo di fornire una metodologia univoca di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia degli edifici, riassumendo e integrando con i necessari dati nazionali quanto la normativa europea stava predisponendo, tramite il mandato M/343 a supporto dell’implementazione della direttiva 2002/91/CE.
A livello nazionale le UNI/TS 11300, pur con alcune limitazioni, costituiscono il principale riferimento normativo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici e sono espressamente richiamate nei provvedimenti regolamentari che disciplinano la materia.
In accordo con la normativa europea, le UNI/TS 11300 prevedono differenti modalità di applicazione, che consentono di valutare sia gli edifici nuovi che quelli esistenti in relazione a condizioni standard convenzionali di riferimento (asset rating) o in condizioni climatiche e d’esercizio specifiche (tailored rating).

mb

Fonte UNI

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Efficientamento energetico. Parte il Conto Termico 2014

CONTO TERCon la pubblicazione del DM 28/12/12,  (decreto “Conto Termico”),  si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti:

  • Amministrazioni pubbliche;
  • Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Ai fini dell’accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce "Soggetto Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi. Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le seguenti due categorie di interventi:

  1. interventi di incremento dell’efficienza energetica
  2. interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B).
I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria B).
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
Come stabilito dal D.lgs. 28/11, l'incentivo è erogato dal GSE. A tal fine, il GSE predisporrà un portale Internet dedicato, attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l’incentivo potranno compilare e inviare la documentazione necessaria.
In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il calcolo dell’incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una scheda-domanda contenente informazioni relative all'immobile oggetto dell’intervento e alle caratteristiche specifiche dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo.
L'iscrizione nei Registri sarà possibile fino alle ore 21.00 del 29 maggio 2014.
Per informazioni sulle modalità di richiesta degli incentivi, in relazione al soggetto responsabile beneficiario, è possibile consultare la pagina web Come accedere agli incentivi.

Scarica il Bando

mb

Fonte GSE

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Fotovoltaico, meno costi deducibili

FOTOVOLTAICOLe conseguenze della circolare 36/2013 che separa adempimenti fiscali e civilistici

Nuove modalità di determinazione degli ammortamenti per le imprese titolari di impianti fotovoltaici. Infatti, a seguito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, i soggetti interessati devono ripensare le scelte (sia di bilancio che fiscali) effettuate in passato per adeguarsi a quanto sostenuto (innovativamente) dall'Agenzia, la quale, ben conscia del «cambio di rotta» operato, ha dovuto riconoscere la salvaguardia dei comportamenti passati (articolo 10 dello Statuto del contribuente).
In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile ed immobile. Si è nel primo caso solo quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ossia quando possiede almeno uno dei seguenti requisiti indicati nella tabella a fianco. Solo quando l'impianto è qualificabile come «bene mobile» può essere mantenuta l'aliquota di ammortamento del 9% prevista sino ad ora (circolare n. 46/E/2007), fatto salvo, ovviamente, il caso in cui l'impresa abbia imputato a conto economico una quota inferiore, con conseguente rilevanza anche fiscale per effetto del principio di derivazione.
Laddove, invece, come avviene nella maggior parte dei casi concreti, l'impianto (d'ora in poi) deve essere fiscalmente qualificato come «unità immobiliare», vanno esaminati i vari casi pratici. Uno dei più semplici è quando l'impianto è «a terra» e tanto il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa. In tal caso, sostiene l'Agenzia, l'aliquota corretta di ammortamento fiscale è (dal 2013) il 4%, con scorporo del 30 per cento per l'area di sedime (non ammortizzabile) qualora essa sia stata acquistata unitamente al l'impianto (e non abbia, pertanto, un costo separatamente individuabile).
Se l'impianto (non bene mobile) è stato realizzato (con integrazione parziale o totale) su un fabbricato di proprietà del l'impresa (determinandone l'incremento della rendita catastale), per l'Agenzia si è in presenza di costi da capitalizzare a quello dell'immobile e da ammortizzare unitamente ad esso (nella maggior parte dei casi, pertanto, si applicherà l'aliquota del 3%). Qui il problema dell'area non si pone, trattandosi di un costo incrementativo del «costruito» (circolare n. 1/E/2007). Questa è la fattispecie che, civilisticamente, lascia più perplessi, perché (sulla base del principio contabile Oic 16) se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (come avviene certamente per l'impianto rispetto all'immobile), l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Per cui, a quanto pare, in questo caso ci si dovrà «rassegnare» a gestire, con le variazioni in dichiarazione, un «doppio binario» tra ammortamento civilistico (più rapido) e quello fiscale (più lento).
Se l'impianto è stato costruito su un fabbricato o su un terreno di proprietà di terzi (ricorrendo al diritto di superficie o alla locazione/affitto), secondo l'Agenzia occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impianto sia considerato un bene «separabile» oppure no, sulla base del concetto di autonoma funzionalità (principio contabile Oic 24). Nel primo caso (che si ritiene più «veritiero» anche solo considerando i furti di impianti che si stanno verificando), l'ammortamento riguarda una «immobilizzazione materiale», ad una aliquota che (trattandosi di un «immobile fotovoltaico») non potrà che essere del 4 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giorgio Gavelli,  Gian Paolo Tosoni

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