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Bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. in Gazzetta il decreto

Bonus formazione 4.0 per tutte le imprese. in Gazzetta il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto 4 maggio 2018 di attuazione bonus formazione 4.0, con cui il Mise detta le disposizioni applicative del credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.

Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l’agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.

Il beneficio mira a incentivare l’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0 negli ambiti dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

L’agevolazione prevede un credito di imposta del 40% delle spese ammissibili (ossia relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili) che le imprese hanno sostenuto nel corso dell’anno 2018; il limite è riconosciuto fino a un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono agevolabili le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing
  • informatica e tecniche
  • tecnologie di produzione

Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Rientrano, inoltre, anche le spese relative al personale dipendente e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

AdA

Scarica il decreto 4 maggio 2018

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Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Dibattito pubblico: in Gazzetta il decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che regola la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il DPCM è composto da 10 articoli ed un allegato contenente l’elenco delle opere che sono sottoposte, nei casi individuati dal decreto stesso, a dibattito pubblico. Le regole non saranno operative da subito. La norma entrerà in vigore il 24 agosto, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione. Ci sarà poi bisogno di un decreto del Ministero delle infrastrutture, che dovrà definire il funzionamento della Commissione per il dibattito pubblico e dovrebbe essere pronto in 15 giorni, quindi entro il 10 luglio.

Le infrastrutture per le quali diventa obbligatorio il dibattito pubblico sono indicate nell’Allegato 1 al decreto. Si tratta di autostrade e strade extraurbane a quattro o più corsie con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, calcolato al netto dell’Iva del complesso dei contratti previsti.

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza con lunghezza del tracciato superiore a 30 chilometri e un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro, al netto dell’Iva.

Il confronto sarà obbligatorio anche per gli aeroporti, per opere che riguardano i terminali passeggeri e merci o nuove piste di atterraggio e decollo superiori a 1500 metri di lunghezza, con un valore di investimento superiore a 200 milioni di euro al netto dell’iva.

Saranno soggetti a dibattito pubblico i porti marittimi commerciali, le vie navigabili, i porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, terminali marittimi, isole a mare per il carico e lo scarico che possano accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, opere e attrezzature connesse. Gli interventi devono interessare una superficie superiore a 150 ha e l’investimento complessivo deve superare i 200 milioni di euro, Iva esclusa.

Dibattito pubblico anche per gli interventi per la difesa del mare e delle coste con un valore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi e opere off shore che implicano un investimento superiore a 150 milioni di euro, interporti per il trasporto merci comprendenti uno scalo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di valore superiore a 300 milioni di euro, elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km, impianti per l’accumulo delle acque con altezza superiore a 30 metri o volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi, opere per il trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una portata di 40 metri cubi al secondo, infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico che prevedono investimenti superiori a 300 milioni di euro al netto dell’Iva.

AdA

Scarica il DPCM 10 maggio 2018, n. 76

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Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tirocini formativi e strumenti di controllo del macchinista treni

Disponibili le risposte a due nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, con l’interpello 4/2018 del 25/06/18, la Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.

Invece, con Interpello 5/2018 del 25/06/18, l’associazione FerCargo, chiede di conoscere il parere della Commissione in merito: “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza” e all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal d.lgs. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

AdA

Scarica l’interpello n.4/2018

Scarica l’interpello n.5/2018

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