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Sicurezza alimentare, relazione sul controllo degli additivi alimentari

Sicurezza alimentare, relazione sul controllo degli additivi alimentari

Il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione al Piano nazionale additivi 2015-2018 relativa ai dati 2017.

Nel 2017, terzo anno di applicazione del Piano, tutte le categorie alimentari previste sono state oggetto di campionamento: sono stati analizzati complessivamente 3.627 campioni, tra prodotti alimentari (3.458) e additivi tal quali (169), per un totale di 12.416 determinazioni analitiche.

I risultati ottenuti nel triennio 2015-2018 di espletamento del Piano evidenziano che:

  • il sistema di categorizzazione del rischio utilizzato nel Piano, basato prevalentemente su indicatori di carattere valutativo/tossicologico, appare sostanzialmente adeguato
  • complessivamente l’utilizzo degli additivi nelle diverse filiere di produzione avviene conformemente ai regolamenti e in modo controllato
  • la percentuale riscontrata di prodotti non conformi è rimasta sostanzialmente costante (2% nel 2015, 1.3% nel 2016, 1.5 % nel 2017)
  • l’analisi delle diverse tipologie di non conformità riscontrate confermano la necessità di monitorare l’uso corretto o non consentito di additivi negli alimenti, ponendo particolare attenzione ad additivi quali i solfiti, sanitariamente rilevanti
  • i dati del 2017 confermano che la classe funzionale degli edulcoranti, risulta complessivamente ancora poco indagata sotto il profilo analitico, probabilmente per il ridotto numero di laboratori ufficiali con metodi accreditati per tali additivi.

AdA

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Sicurezza alimentare, recepita in italiano la norma EN ISO 22000

Sicurezza alimentare, recepita in italiano la norma EN ISO 22000

Quanto è importante la sicurezza degli alimenti? È alla base di una buona dieta alimentare e quindi della salute stessa degli individui. Dunque, un tema poco trascurabile. Ecco perché la commissione Agroalimentare si è occupata del recepimento anche in lingua italiana della norma EN ISO 22000.

Questo documento specifica i requisiti per un sistema di gestione per la sicurezza alimentare (SGSA) per consentire a un'organizzazione direttamente o indirettamente coinvolta nella filiera alimentare di:

  1. pianificare, attuare, rendere operativo, mantenere e aggiornare un SGSA per fornire prodotti e servizi sicuri, in conformità al loro utilizzo previsto;
  2. dimostrare la conformità ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili per la sicurezza alimentare;
  3. esaminare e valutare i requisiti per la sicurezza alimentare reciprocamente concordati con il cliente e dimostrare la conformità ad essi;
  4. comunicare efficacemente le questioni di sicurezza alimentare alle parti interessate all'interno della filiera alimentare;
  5. assicurare che l'organizzazione sia conforme alla propria politica per la sicurezza alimentare dichiarata;
  6. dimostrare tale conformità alle parti interessate;
  7. perseguire la certificazione o la registrazione del proprio SGSA tramite un'organizzazione esterna, oppure emettere un'auto-valutazione o un’auto-dichiarazione di conformità alla presente norma.

Tutti i requisiti della norma sono di carattere generale e previsti per essere applicabili a tutte le organizzazioni della filiera alimentare, indipendentemente dalle dimensioni e dalla loro complessità. Le organizzazioni che sono coinvolte direttamente o indirettamente comprendono, in termini non esaustivi, produttori di mangimi, produttori di alimenti per animali, raccoglitori e pescatori/cacciatori, agricoltori, produttori di ingredienti, fabbricanti di alimenti, dettaglianti e organizzazioni che forniscono servizi alimentari, servizi di catering, servizi di pulizia e sanificazione, servizi di trasporto, immagazzinaggio e distribuzione, fornitori di attrezzature, agenti per la pulizia e la disinfezione, materiali di imballaggio e altri materiali a contatto con gli alimenti.

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Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

Nell’ambito del processo di trasferimento online dello scambio di dati e informazioni tra gli utenti e le amministrazioni pubbliche, è disponibile sul portale Inail il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio per i datori di lavoro del settore agricoltura. Come precisato nella circolare n. 37, pubblicata lo scorso 24 settembre, i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps, che provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.

La nuova procedura online per l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio è attiva e utilizzabile da subito, mentre da martedì 9 ottobre diventerà obbligatorio avvalersene in via esclusiva. Il rilascio del servizio è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo”, che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura – aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti – ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche.

Per l’accesso ai servizi telematici Inail, i datori di lavoro del settore agricoltura devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite la sezione “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale dell’Istituto oppure effettuando l’accesso con Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale), Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa, può essere presentata richiesta alle sedi territoriali dell’Inail, previa compilazione del modulo reperibile online con le modalità precisate nella circolare. Gli intermediari e i loro delegati – consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. – possono invece accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore deve fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso certificato. Se non si dispone del numero identificativo, al datore di lavoro deve essere fornito il certificato in forma cartacea. I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere il certificato all’Inail, che lo acquisisce per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, mettendolo a disposizione di tutti i datori di lavoro, i loro delegati e intermediari attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.

AdA

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