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Agrumi, etichettatura d’obbligo anche per gli imballaggi

agrumiLa tutela del consumatore prima di tutto. In questa direzione la Corte di giustizia dell’Unione europea dà il via libera alla normativa Ue che impone una informazione capillare sui trattamenti subiti dagli agrumi anche nella fase successiva alla la raccolta.

Con la sentenza depositata il 3 marzo (causa C-26/15), gli eurogiudici hanno respinto il ricorso della Spagna che contestava l’applicazione di regole sugli imballaggi di agrumi ritenute troppo restrittive per i produttori. Oggetto della contestazione, il regolamento 543/2011 sulle modalità di applicazione del regolamento 1234/2007, concernente l’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e le disposizioni specifiche per quanto riguarda determinati prodotti in tale settore.

Al centro dell’attenzione, in particolare, è la disposizione secondo cui - nel commercio di agrumi (limoni, mandarini e arance) - gli imballaggi devono riportare indicazioni all’esterno sugli agenti conservanti o su altre sostanze chimiche utilizzate. Una previsione imposta proprio per tutelare la salute dei consumatori, che sono così informati su ogni sostanza utilizzata anche dopo la raccolta dei frutti.

La norma, tuttavia, si discosta da una disposizione inserita in un atto concluso dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite (Unece) e, quindi, per la Spagna non poteva essere applicata. Di qui il primo ricorso al Tribunale Ue, che, con la sentenza del 13 novembre 2014 (T-481/11), aveva dato torto al Paese iberico, dopodiché è arrivato anche il no della Corte di giustizia. Gli eurogiudici hanno confermato in toto la posizione dei colleghi di primo grado. Prima di tutto, la Corte riconosce la piena legittimità del regolamento Ue, tanto più che la Commissione, nel dare attuazione alle regole sulla commercializzazione dei prodotti, non è vincolata da quelle fissate dall’Unece, le quali sono prese in considerazione, ma non devono essere riprodotte in maniera identica al testo di partenza, che, oltretutto, ha un mero carattere raccomandatorio. Con la conseguenza che anche gli Stati membri dell’Unione, tutti parti all’Unece, non sono vincolati dalle regole adottate in quel contesto.

I giudici di Lussemburgo, poi, ritengono condivisibile la motivazione del Tribunale che ha dato rilievo all’interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti. Per perseguire quest’obiettivo, che rientra fra quelli previsti dallo stesso Trattato Ue, la Commissione può prevedere un obbligo di etichettatura per tutte le sostanze utilizzate in trattamenti post raccolta degli agrumi. Tanto più che la tutela dei consumatori rientra fra le esigenze di interesse generale che, in particolare quando è in gioco la salute e l’alimentazione, le istituzioni Ue devono considerare anche nell’ambito della realizzazione della politica agricola comune.

Di conseguenza, l’obbligo di etichettatura deciso dalla Commissione ha una base sufficiente e non viola il principio di proporzionalità e di parità di trattamento. Se è vero, infatti, che tale obbligo riguarda unicamente gli agrumi, è altrettanto vero che la scelta di una regolamentazione più rigida è dovuta al fatto che la buccia degli agrumi non ha uno spessore significativo e non è in grado di ostacolare la penetrazione di sostanze pericolose all’interno. Senza dimenticare l’utilizzo diretto da parte dei produttori di marmellate e liquori.

AdA

fonte Sole24Ore 73/16 M.C.

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