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Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

Agricoltura: dal 9 ottobre obbligatorio il servizio telematico di denuncia infortunio

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Nell’ambito del processo di trasferimento online dello scambio di dati e informazioni tra gli utenti e le amministrazioni pubbliche, è disponibile sul portale Inail il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio per i datori di lavoro del settore agricoltura. Come precisato nella circolare n. 37, pubblicata lo scorso 24 settembre, i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps, che provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.

La nuova procedura online per l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio è attiva e utilizzabile da subito, mentre da martedì 9 ottobre diventerà obbligatorio avvalersene in via esclusiva. Il rilascio del servizio è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo”, che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura – aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti – ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche.

Per l’accesso ai servizi telematici Inail, i datori di lavoro del settore agricoltura devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite la sezione “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale dell’Istituto oppure effettuando l’accesso con Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale), Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa, può essere presentata richiesta alle sedi territoriali dell’Inail, previa compilazione del modulo reperibile online con le modalità precisate nella circolare. Gli intermediari e i loro delegati – consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. – possono invece accedere al servizio per l’inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio con le credenziali già in loro possesso.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore deve fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso certificato. Se non si dispone del numero identificativo, al datore di lavoro deve essere fornito il certificato in forma cartacea. I datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere il certificato all’Inail, che lo acquisisce per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, mettendolo a disposizione di tutti i datori di lavoro, i loro delegati e intermediari attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.

AdA

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